Lieve entità e stupefacenti: i limiti del ricorso in Cassazione
In tema di reati legati al traffico di sostanze stupefacenti, la distinzione tra la fattispecie ordinaria e quella di lieve entità rappresenta uno dei nodi cruciali per la determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il controllo di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
Il caso in esame
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato per violazione dell’art. 73, comma 1, del Testo Unico Stupefacenti. La difesa ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello sostenendo che il fatto dovesse essere riqualificato come lieve entità ai sensi del comma 5 dello stesso articolo. Secondo il ricorrente, i giudici di merito avrebbero omesso di valutare correttamente alcuni elementi che avrebbero giustificato una pena più mite.
La decisione della Suprema Corte
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha evidenziato come i motivi proposti dalla difesa fossero, nella sostanza, volti a sollecitare una nuova valutazione delle prove e dei fatti. Tale operazione è estranea ai compiti della Cassazione, la quale deve limitarsi a verificare la correttezza giuridica e la tenuta logica della motivazione fornita dai giudici di merito.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’analisi della struttura del ricorso. I giudici hanno rilevato che le critiche mosse alla sentenza impugnata non evidenziavano reali violazioni di legge o manifeste illogicità. Al contrario, la difesa tentava di riproporre profili di criticità già ampiamente vagliati e disattesi nei precedenti gradi di giudizio. La Corte d’Appello aveva infatti fornito argomenti giuridicamente corretti e puntuali, spiegando perché non fosse applicabile la lieve entità nel caso specifico. Quando la motivazione del giudice di merito è coerente con le emergenze processuali e priva di vizi logici, essa non è sindacabile in sede di legittimità.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte confermano l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di formulare ricorsi basati su vizi di diritto effettivi, evitando di richiedere alla Cassazione un riesame dei fatti che spetta esclusivamente ai giudici di merito. La corretta qualificazione del reato come lieve entità deve essere dunque dimostrata attraverso una critica alla logica della sentenza, non attraverso una semplice riproposizione della propria tesi difensiva.
Cosa si intende per lieve entità nel reato di spaccio?
Si tratta di una fattispecie prevista dall’art. 73 comma 5 del T.U.S. che si applica quando, per mezzi, modalità o circostanze dell’azione, il fatto presenta una ridotta offensività.
Perché la Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso?
L’inammissibilità si verifica quando i motivi del ricorso non sono consentiti dalla legge, come quando si richiede un riesame dei fatti invece di contestare errori di diritto.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6996 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6996 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; i
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell’interesse del ricorrente;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dall legge in sede di legittimità in quanto, sotto il versante di una asserita violazione di legge una inadeguatezza della motivazione, contesta il giudizio reso nel configurare ai sensi del primo comma dell’ad 73 Tus in luogo della ipotesi di cui al comma 5 dello stesso articolo sollecitata dalla difesa ribadendo profili di criticità già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudic merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianz difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 24 novembre 2025.