Lieve Entità Negata: La Cassazione e i Criteri per i Reati di Droga
Nel diritto penale, il concetto di lieve entità rappresenta una valvola di sicurezza per graduare la risposta sanzionatoria in base alla reale gravità del fatto commesso. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede un’attenta valutazione da parte del giudice. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito quali sono gli elementi che, nel loro complesso, possono escludere il riconoscimento di questa attenuante, in particolare nei reati legati agli stupefacenti.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Il caso analizzato trae origine dalla condanna di un individuo a 2 anni e 8 mesi di reclusione e 15.000 euro di multa per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La condanna, emessa in primo grado e confermata in appello, si basava sul ritrovamento, presso l’abitazione dell’imputato, di un significativo quantitativo di cocaina.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando, come unico motivo, il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità. A suo avviso, i giudici di merito avrebbero errato nel valutare la gravità del fatto, sia per vizio di motivazione che per violazione di legge.
I Criteri per la Valutazione della Lieve Entità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, sottolineando come la richiesta dell’imputato mirasse a una nuova e non consentita valutazione delle prove. I giudici di legittimità hanno invece promosso l’operato delle corti di merito, che avevano fondato la loro decisione su una pluralità di elementi fattuali, coerenti con gli orientamenti della stessa Corte Suprema.
Nello specifico, sono stati considerati decisivi i seguenti fattori:
* Natura della sostanza: La detenzione riguardava cocaina, considerata una ‘droga pesante’.
* Dato quantitativo: Il peso complessivo dello stupefacente era di 93,47 grammi, una quantità non trascurabile.
* Numero di dosi: Dalla sostanza sequestrata si sarebbero potute ricavare circa 300 dosi medie.
* Modalità di conservazione: Una parte della droga (18 grammi) era già stata suddivisa in 20 involucri, un chiaro indizio dell’attività di spaccio.
* Occultamento: Lo stupefacente era stato nascosto in diversi punti dell’abitazione.
* Materiale per il confezionamento: Il ritrovamento di ben 185 bustine di cellophane trasparente confermava la predisposizione di una struttura organizzativa per la vendita.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse sorretta da considerazioni razionali e logiche. Di fronte a un quadro probatorio così chiaro e articolato, le argomentazioni della difesa sono state interpretate come un semplice tentativo di proporre un apprezzamento dei fatti alternativo, attività preclusa in sede di legittimità.
La decisione riafferma un principio fondamentale: la valutazione sulla lieve entità non può basarsi su un singolo elemento (come il solo peso della sostanza), ma deve scaturire da un’analisi complessiva di tutti gli indici rilevanti. La presenza simultanea di una quantità ingente, di un elevato numero di dosi ricavabili e di materiale per il confezionamento è stata considerata un insieme di circostanze che, logicamente, impedisce di qualificare il fatto come di minore gravità.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la concessione dell’ipotesi di lieve entità richiede un giudizio globale e non parcellizzato. La decisione dei giudici di merito di negare tale qualifica è stata ritenuta corretta e adeguatamente motivata, in quanto basata su una pluralità di indicatori fattuali che, nel loro insieme, delineavano un’attività di spaccio tutt’altro che marginale. Per la Cassazione, quindi, la ricchezza degli elementi probatori a carico dell’imputato giustificava pienamente l’esclusione del trattamento sanzionatorio più mite.
Quali fattori possono escludere il riconoscimento della lieve entità in un reato di droga?
Secondo la Corte, la compresenza di più elementi indicativi di una certa gravità esclude la lieve entità. Nel caso specifico, sono stati determinanti: la natura della sostanza (cocaina), la quantità (93,47 grammi), l’elevato numero di dosi ricavabili (300), la suddivisione già avvenuta in dosi e la presenza di abbondante materiale per il confezionamento (185 bustine).
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione svolge un sindacato di legittimità. Ciò significa che non può riesaminare i fatti o le prove (fonti probatorie) come farebbe un giudice di primo o secondo grado, ma deve limitarsi a controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Inoltre, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29396 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29396 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 3 luglio 2023, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Velletri il 14 giugno 2022, con cui COGNOME era stato condanNOME alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 15.000 multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 19 accertato il 22 marzo 2013 in Ciampino.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale, sotto il duplice profilo del vizio di mo e della violazione di legge, si censura il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa de fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell’adeguata ricostruzione dai giudici di merito, i quali, in coerenza con i dettami ermeneutici di questa Corte (Sez. U 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076, ricorrente Murolo e Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529), hanno valorizzato una pluralità di elementi fattuali, ossia la natura della sost (cocaina), il dato ponderale (93,47 grammi), il numero di dosi medie ricavabili (300 suddivisione in dosi della sostanza (grammi 18 già suddivisi in 20 involucri), l’occultamento sostanza in diversi punti dell’abitazione e la presenza in quest’ultima di materiale idon confezionamento della sostanza, ossia ben 185 bustine di cellophane trasparente.
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni raziona cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentit sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’oner pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24 maggio 2024.