Lieve entità e traffico di stupefacenti: i criteri della Cassazione
La determinazione della lieve entità nel reato di spaccio rappresenta un punto cruciale per la quantificazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza di una valutazione complessiva degli indici sintomatici per escludere o meno l’ipotesi attenuata prevista dal Testo Unico Stupefacenti. Il caso analizzato riguarda un imputato che ha impugnato la sentenza della Corte di Appello, lamentando una errata qualificazione del fatto e il diniego della continuazione tra reati.
L’analisi degli indici sintomatici
Per stabilire se un fatto possa rientrare nella fattispecie della lieve entità, il giudice non può limitarsi a osservare il solo dato ponderale della sostanza stupefacente. È necessaria una lettura compiuta e complessiva di tutti gli elementi selezionati dalla norma. Questi includono la qualità della sostanza, i mezzi utilizzati, le modalità dell’azione delittuosa e le circostanze del fatto. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano già escluso tale ipotesi con una motivazione lineare e immune da vizi logici, ritenendo la situazione incompatibile con la configurazione attenuata sollecitata dalla difesa.
La questione della continuazione esterna
Un altro punto cardine del ricorso riguardava la richiesta di applicazione della continuazione esterna con un’altra condanna. La difesa sosteneva che le condotte, sanzionate sotto il medesimo titolo di reato, dovessero essere unificate. Tuttavia, la Cassazione ha confermato la legittimità del diniego operato nei gradi precedenti. La valutazione che nega il medesimo disegno criminoso tra condotte distinte è stata considerata puntuale e logica, rendendo il ricorso inammissibile anche su questo fronte.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla corretta applicazione dei criteri di valutazione del merito. I giudici hanno evidenziato come il ricorso non sia riuscito a mettere in crisi il giudizio precedente, limitandosi a proporre una diversa lettura dei fatti senza dimostrare un reale travisamento delle prove. La Corte ha sottolineato che la valutazione degli indici della lieve entità è stata esaustiva, prendendo in considerazione sia il dato qualitativo che quello quantitativo, oltre alle modalità operative dell’imputato. Per quanto riguarda la continuazione, la decisione è stata blindata dalla presenza di una motivazione coerente che escludeva il nesso teleologico tra i diversi episodi criminosi.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte portano alla declaratoria di inammissibilità del ricorso. Tale esito comporta non solo la conferma della pena inflitta nei gradi di merito, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in conformità all’articolo 616 del codice di procedura penale, è stata disposta la sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza ribadisce che, in sede di legittimità, non è possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti se quella fornita dai giudici di merito risulta logica, completa e aderente ai dettami normativi del Testo Unico Stupefacenti.
Quando si applica la lieve entità nel reato di spaccio?
Si applica quando, per mezzi, modalità dell’azione o per qualità e quantità delle sostanze, il fatto presenta una minima offensività complessiva.
Cosa valuta il giudice per negare l’attenuante della lieve entità?
Il giudice analizza non solo il peso della droga, ma anche il contesto operativo, la purezza della sostanza e la pericolosità della condotta.
Cosa comporta un ricorso dichiarato inammissibile in Cassazione?
Comporta la conferma della sentenza impugnata e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40910 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40910 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché
-con le prime due censure prospettata si contesta la qualificazione data al fatto dai giudi del merito, che hanno escluso la configurabilità dell’ipotesi di cui al comma 5 dell’alt 73 Tus valutazione che tuttavia, all’evidenza, si rivela immune da censure utilmente prospettabili questa sede perché resa all’esito di una lettura compiuta e complessiva dei possibili indi sintomatici della ipotesi di reato rivendicata dalla difesa, considerando e apprezzando non sol il dato quantitativo e qualitativo della sostanza detenuta dal ricorrente ma anche tutti gli elementi selezionati dalla disposizione in oggetto ( con particolare riguardo alle circostanze e a modalità dell’azione delittuosa), concludendo in modo lineare per la ritenuta incompatibilità del situazione a giudizio con la configurazione del fatto sollecitata dalla difesa, senza che il ri anche avuto riguardo al travisamento addotto, privo di concreta incidenza e decisività rispet al ritenere contrastato, metta in crisi il relativo giudizio di merito con la seconda censura si contesta la valutazione spesa nel negare la continuazione esterna con altra condanna, per condotte sanzionate in forza del medesimo titolo di reato, motivata con considerazioni puntuali e logiche che portano anche in parte qua la decisione impugnata al riparo da vizi utilmente prospettabili in questa sede;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.