Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19205 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19205 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il 17/02/1977
avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Trani, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena nei confronti di COGNOME NOME in anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
L’imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90 (primo motivo) ed in relazione al diniego della invocata sanzione sostitutiva (secondo motivo).
Il primo motivo è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata (pag. 3).
Correttamente la Corte ha negato la configurabilità dell’ipotesi di lieve entità sulla base del significativo quantitativo di stupefacente da ritenersi incompatibile con l’ipotesi di piccolo spaccio. Ulteriori elementi hanno indotto i giudici a determinarsi i tal senso. Tra questi, le modalità di presentazione della droga, già suddivisa in dosi pronte alla cessione, il rinvenimento di denaro in banconote di varia misura, nonché strumenti utili al confezionamento, tra cui un bilancino di precisione (pag. 3). Inoltre, l’avere l’imputato la disponibilità di un locale presso il quale occultare e confezionare la droga, ha rappresentato un ulteriore elemento negativo al fine di non riconoscere l’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73.
Deve in proposito rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, al di là del peso ponderale, il grado di offensività della condotta d detenzione a fini di spaccio può essere rivelato in concreto dal numero delle dosi ricavabili e potenzialmente da diffondere sul mercato (Sez. 4 n. 24509 del 09/05/2018, Rv. 272942; Sez. 4 n. 50527 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706) e che le ipotesi di cd. “piccolo spaccio” si caratterizzano proprio per la modesta entità delle dosi divulgabili, detenute come provvista per la vendita, che devono essere conteggiabili “a decine” (Sez. 6, n.15642 del 15 aprile 2015, Driouech, Rv 263068).
Del pari inammissibile il secondo motivo con il quale si deduce la contraddittorietà della motivazione asserendo che la valutazione operata ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche si pone in contrapposizione a quella operata con riferimento alla mancata applicazione delle sanzioni sostitutive. La Corte, con motivazione affatto illogica né contraddittoria, ha valorizzato la
documentazione prodotta da cui risulta che l’imputato, nel 2015 ha intrapreso un percorso terapeutico presso il SERD, che si è sposato e che ha un figlio e ha
considerato tali elementi idonei a sorreggere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche anche al fine di adeguare il trattamento sanzionatorio.
Per contro, i giudici del gravame, hanno dato atto degli elementi che li hanno
indotti a negare la chiesta sostituzione della pena in ragione dei precedenti specif i quali aveva usufruito del beneficio della sospensione condizionale della pena, s
all’evidenza subirne alcuna deterrenza, anzi, tornando a delinquere.
Come è noto, l’art. 58 della legge n. 689 del 1981 (rubricato “Potere discrezio del giudice nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive”), come modifica
d.lgs. n. 150 del 2022, intervenuto e ristrutturare in modo significativo la discipli pene sostitutive delle pene detentive brevi, stabilisce al primo comma che «Il giud
nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell’articolo 133
penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le p sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazion condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Co Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle s processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misu determinata come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 13 maggio 2025