Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28708 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28708 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME nato a SAN MARCO IN LAMIS il 14/07/1986
NOME nato a SAN SEVERO il 24/05/1995
avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 22 maggio 2024 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Foggia del 12 settembre 2022, ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME NOME nella misura di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa in ordine a reati in materia di armi e sostanze stupefacenti, mentre ha confermato la condanna di COGNOME NOME alla pena di anni uno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto, a mezzo dei loro difensori, due distinti atti di ricorso per cassazione.
COGNOME NOME ha lamentato, con due motivi, mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione di legge, per non essere stati adeguatamente motivati sia il riconoscimento della sua responsabilità penale che il rigetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
NOME ha eccepito, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per omessa riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
2.1. All’evidenza prive di ogni pregio sono, infatti, le due censure dedotte da parte di COGNOME, in particolar modo osservato come: il motivo relativo alla sussistenza della sua responsabilità penale sia stato rinunciato dall’imputato durante il processo di appello, così facendo venir meno la necessaria devoluzione di esso nel corso del giudizio di secondo grado; le circostanze attenuanti generiche siano state riconosciute al ricorrente, avendone, peraltro, esplicato la Corte di merito le ragioni di relativa applicazione, sia pu non nella loro massima estensione (cfr. p. 14 della sentenza impugnata).
2.2. Manifestamente infondata, poi, è la doglianza con cui COGNOME ha invocato la riqualificazione del fatto delittuoso ascrittogli nell’ipotesi cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale per cui il riconoscimento dell’ipotesi della lieve entità richiede un’adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell’azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all’affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271959-01), per cui il giudice è
tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della
stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo
conseguentemente escludere il riconoscimento dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico
protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013
COGNOME, Rv. 256610-01).
E’ necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l’approdo della valutazione
complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua enti alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruit
si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni
della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi.
Risulta allora che, nel caso di specie, la Corte territoriale, correttamente valutando i dati probatori disponibili, ha offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità (cfr. pp. 15 e ss.), essendo stati posti in rilievo alcuni aspe rivelatori della professionalità, e non estemporaneità, con cui l’attività di spaccio veniva svolta da parte dell’imputato, perciò negando la ricorrenza della più lieve ipotesi sulla base di elementi cui ha ritenuto di attribuire una rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fini dell’esclusione della minima offensività.
All’inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10 giugno2025
Il Consigliere estensore