Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41358 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41358 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed hashish e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
L’imputato, tramite il proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza di appello deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione dei fatti nell’ipotesi meno grave di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90 quantomeno in relazione alla detenzione di hashish e alla misura del trattamento sanzionatorio con particolare riferimento al bilanciamento tra circostanze a seguito di riqualificazione della recidiva, con esclusione della infraquinquennalità
Il ricorso è inammissibile in quanto i motivi di ricorso sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non risultano scanditi da necessaria critica analisi RAGIONE_SOCIALE argomentazioni poste a base della decisione impugnata e risultano altresì privi della puntuale enunciazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
La censura relativa al mancato riconoscimento della ipotesi di cui all’art.73 comma 5 DPR 309/90 è manifestamente infondata atteso che il giudice distrettuale, nel valutare la condotta delittuosa nel suo complesso, ha ragionevolmente escluso la sussistenza della ipotesi di lieve entità nel caso di specie prendendo in considerazione il dato ponderale dello stupefacente, il numero di dosi ricavabili e e le modalità dell’azione in presenza di stupefacente detenuto, ai fini di spaccio, in costanza di misura cautelare domiciliare.
3.1 Invero è stato affermato dalle Sezioni Unite che la circostanza attenuante speciale (quale era concepita dal legislatore prima della modifica normativa introdotta dal D.L. 146/2013 convertita in legge 10/2014) può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile solo dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione
(mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Cass. S.U. n.35737 del 24.6.2010, sez.U, n.51063 del 27/09/2018 Murolo, Rv. 274076) e a tale proposito il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento della ipotesi lieve anche quando uno solo di tali elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia “di lieve entità” (Cass. Sez.3, n.32696 del 27/03/2015), rilevando comunque, ai fini del riconoscimento della ipotesi di minore gravità una adeguata valutazione complessiva del fatto, poiché solo in tal modo è possibile in concreto formulare un giudizio di lieve offensività del fatto (Cass. Sez.6, n.27809 del 5/03/2013). A tale compito il giudice distrettuale si è attenuto fornendo logico apparato argomentativo volto a escludere la ipotesi di minore gravità in ragione dei parametri quantitativi e qualitativi dello stupefacente detenuto, alla stregua peraltro di una complessiva valutazione dell’intera fattispecie che connota il ricorrente quale soggetto in grado di rifornirsi di quantitativi non trascurabili di stupefacente di varia tipologia e di farne commercio pur sottoposto a misura cautelare.
Il giudice distrettuale ha dato poi conto RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui ha inteso mantenere il giudizio di equivalenza tra circostanze di segno opposto, pure a seguito della riqualificazione della recidiva, non ponendosi peraltro nella specie una ipotesi di reformatio in pejus in presenza della necessaria rivalutazione del giudizio di bilanciamento, intervenuto con argomenti logici e privi di contraddizioni, tenuto comunque conto del rilievo fornito dalla recidiva specifica, pure depurata dalla infra quinquennalità (sez.5, n.29471 del 7/05/2018, COGNOME, Rv.273147).
COGNOME Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso in Roma, il 18 settembre 2024 Il Consigliere estens re COGNOME Il Presidente