Lieve Entità: La Professionalità nello Spaccio Esclude il Beneficio
L’applicazione della circostanza attenuante della lieve entità nei reati legati agli stupefacenti è un tema centrale nel diritto penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la valutazione del giudice deve essere complessiva e rigorosa, e la presenza di elementi che indicano professionalità può essere decisiva per escludere pene più miti. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo da parte del Tribunale di Forlì, confermata successivamente dalla Corte d’Appello di Bologna, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. La pena inflitta era di due anni, due mesi e venti giorni di reclusione, oltre a una multa di 6.666,00 euro.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, contestando la sentenza d’appello. L’unico motivo di ricorso si basava sulla presunta illogicità della motivazione con cui i giudici avevano negato l’applicazione dell’ipotesi di reato di lieve entità, prevista dall’articolo 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990.
Il Ricorso e la Valutazione della Lieve Entità
La difesa sosteneva che sussistessero tutti i presupposti per qualificare il fatto come di lieve entità, il che avrebbe comportato una pena significativamente inferiore. Questo speciale regime sanzionatorio è riservato ai casi in cui l’offesa al bene giuridico tutelato (la salute pubblica) è minima, tenendo conto di tutti gli aspetti della condotta criminale.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. La decisione si allinea con un orientamento giurisprudenziale consolidato, che richiede una valutazione globale e approfondita per il riconoscimento della lieve entità.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha ribadito che, per stabilire se un fatto sia di lieve entità, il giudice deve considerare una pluralità di indicatori, come previsto dalla norma. Questi includono:
- I mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione: come è stato commesso il reato?
- La qualità e la quantità delle sostanze: che tipo di droga e in quale quantità?
Il percorso valutativo deve essere completo e riflettersi chiaramente nella motivazione della sentenza. Il giudice ha il dovere di esaminare tutti questi aspetti e spiegare perché alcuni possano essere considerati prevalenti su altri.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato alcuni elementi che rivelavano la professionalità e la non estemporaneità dell’attività di spaccio dell’imputato. Questi aspetti sono stati ritenuti così significativi da prevalere su altri potenzialmente favorevoli all’imputato, portando alla conclusione che l’offensività della condotta non fosse minima.
Il principio chiave, richiamato dalla Cassazione, è che anche un solo elemento negativo può essere sufficiente a escludere il riconoscimento dell’attenuante. Se, ad esempio, la quantità di droga è modesta ma le modalità di spaccio sono organizzate e professionali, il giudice può legittimamente negare la lieve entità. La lesione al bene giuridico protetto, in tal caso, non viene considerata di scarsa importanza.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma la linea dura della giurisprudenza sulla valutazione della lieve entità. Non si tratta di un automatismo basato solo sulla quantità di droga sequestrata, ma di un giudizio complesso che mira a cogliere la reale pericolosità della condotta. L’emergere di indici di professionalità, come una rete di contatti, l’uso di strumenti specifici per il confezionamento o la frequenza delle cessioni, rappresenta un ostacolo quasi insormontabile per ottenere il beneficio. Per gli operatori del diritto, questa decisione sottolinea l’importanza di analizzare e argomentare su tutti gli aspetti della vicenda, poiché la Corte di Cassazione non riesamina i fatti, ma si limita a controllare la coerenza e la logicità della motivazione del giudice di merito.
Quando un reato di spaccio può essere considerato di ‘lieve entità’?
Per riconoscere la lieve entità, il giudice deve compiere una valutazione complessiva di tutti gli elementi normativamente indicati: i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione, nonché la quantità e la qualità della sostanza. L’esito di questa valutazione deve portare all’affermazione che l’offensività del fatto e la lesione del bene giuridico protetto sono minime.
Un solo elemento negativo è sufficiente per escludere la lieve entità?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che anche un solo elemento, come ad esempio la modalità professionale dello spaccio, può essere ritenuto dal giudice talmente significativo da escludere il riconoscimento della fattispecie di lieve entità, anche in presenza di altri fattori meno gravi.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3122 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3122 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FORLIMPOPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
- Con sentenza del 27 ottobre 2023 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Forlì del 29 ottobre 2021 con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di anni due, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 6.666,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata configurazione della più lieve ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi.
- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo GLYPH manifestamente GLYPH infondato, GLYPH tenuto GLYPH conto GLYPH dell’orientamento giurisprudenziale per cui il riconoscimento dell’ipotesi della lieve entità richiede un’adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell’azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all’affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01), per cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610-01).
E’ necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l’approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi.
Risulta allora che, nel caso di specie, la Corte territoriale, correttamente valutando i dati probatori disponibili, ha offerto una motivazione pienamente
adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità (cfr. p. 5 della sentenza impugnata), essendo stati posti in rilievo alcuni aspetti rivelatori della professionalità, e non estemporaneità, con cui l’attività di spaccio veniva svolta da parte dell’imputato, perciò negando la ricorrenza della più lieve ipotesi sulla base di elementi cui ha ritenuto di attribuire una rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fini dell’esclusione della minima offensività.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Pr idente