Spaccio e Lieve Entità: l’Organizzazione Sistematica Esclude lo Sconto di Pena
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18567 del 2024, è tornata a pronunciarsi sui criteri per l’applicazione della fattispecie di lieve entità nel reato di spaccio di sostanze stupefacenti. La decisione sottolinea come un’attività criminale ben organizzata e sistematica sia incompatibile con il riconoscimento di una minima offensività della condotta, anche di fronte a singole cessioni di modeste quantità.
I Fatti del Caso: Un’Attività di Spaccio Strutturata
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato dalla Corte d’Appello per reati legati agli stupefacenti. La difesa del ricorrente puntava al riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90, ovvero il cosiddetto fatto di lieve entità. Tuttavia, le indagini avevano fatto emergere un quadro ben diverso da un’attività occasionale. Era stato accertato che l’imputato gestiva un’attività di spaccio ben strutturata e organizzata, rifornendo in modo sistematico una vasta platea di acquirenti. L’attività non si limitava a una sola sostanza, ma comprendeva prevalentemente cocaina e, in misura minore, marijuana.
La Decisione della Cassazione sul Criterio della Lieve Entità
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la valutazione dei giudici di merito. Secondo gli Ermellini, la decisione impugnata era sorretta da un apparato argomentativo solido e corretto in diritto. La Corte ha ribadito che la valutazione sulla lieve entità deve essere globale e non può prescindere da nessuno degli indici indicati dalla norma: i mezzi, le modalità, le circostanze dell’azione, nonché la quantità e qualità delle sostanze.
I Parametri Giurisprudenziali per la Valutazione
La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo cui, affinché si possa parlare di minima offensività, tutti i parametri devono convergere in tale direzione. È sufficiente che uno solo di questi indici risulti “negativamente assorbente”, ovvero di particolare gravità, per escludere il beneficio. Nel caso di specie, proprio le modalità organizzate e professionali dell’azione sono state ritenute l’elemento decisivo per negare l’attenuante.
Le Motivazioni: Perché lo Spaccio Organizzato non è di Lieve Entità
Il cuore della motivazione risiede nella constatazione che l’attività dell’imputato non era affatto marginale. La capacità di rifornire un’ampia clientela in modo continuativo e con diverse tipologie di droghe dimostra una pericolosità sociale e un’offensività che superano ampiamente la soglia della “minima offensività”. I giudici di merito avevano compiuto un’accurata valutazione dei fatti, concludendo che la struttura dell’attività criminale era incompatibile con il concetto di lieve entità. Tale valutazione, essendo un giudizio sul merito dei fatti, è stata ritenuta insindacabile in sede di legittimità, dove la Cassazione valuta solo la corretta applicazione della legge e non può riesaminare le prove.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per ottenere il riconoscimento del fatto di lieve entità non basta considerare la quantità di droga ceduta in una singola occasione. È necessario analizzare l’intero contesto dell’attività criminale. Un’organizzazione stabile, una clientela consolidata e la capacità di offrire diverse sostanze sono tutti elementi che depongono contro la concessione del beneficio. Questa decisione conferma che la valutazione deve essere complessiva e che la professionalità nello spaccio è un fattore determinante che esclude a priori una condotta di lieve entità. La declaratoria di inammissibilità ha comportato, inoltre, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Quando può essere esclusa l’ipotesi di reato di ‘lieve entità’ nello spaccio di stupefacenti?
L’ipotesi di lieve entità viene esclusa quando la condotta, valutata nel suo complesso, non presenta una minima offensività. Anche se uno solo degli indici previsti dalla legge (mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità della sostanza) risulta particolarmente grave, l’ipotesi lieve può essere negata.
Un’attività di spaccio ben organizzata può rientrare nel caso di ‘lieve entità’?
No. Secondo la decisione in esame, un’attività di spaccio ben strutturata e organizzata, che rifornisce in modo sistematico una vasta platea di acquirenti, dimostra un grado di offensività che è incompatibile con la fattispecie di lieve entità.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18567 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18567 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ACQUAVIVA DELLE FONTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 144)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’imputazione, inammissibile.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo e corretta in diritto per quanto concerne l’applicazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. 2.1. Per consolidata giurisprudenza, invero, il reato in questione può essere riconosciuto in ipotesi di minima offensività penal della condotta, deducibile sia dal dato ·qualitativo e quantitativo, sia dagli altri param richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altr considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, COGNOME, Rv. 247911; Sez.U, n.17 del 21/06/2000, COGNOME, Rv. 2166 .68).
Nel caso di specie, è proprio tale minima offensività che è stata motivatamente esclusa dai giudici territoriali, alla luce di quanto insindacabilmente accertato in ordine a illecita attività, ben strutturata e organizzata / da parte del prevenuto, il quale riforniva una vasta platea di acquirenti in modo sistematico, prevalentemente di quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ma anche del tipo marijuana. Si tratta, al riguardo, di una accurata valutazione di merito, come tale insindacabile in Cassazione.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 aprile 2024
Il Consi re estensore