Lieve entità nel traffico di droga: la Cassazione chiarisce i criteri di esclusione
L’applicazione della circostanza della lieve entità nei reati connessi agli stupefacenti rappresenta un tema cruciale, capace di modificare significativamente l’esito sanzionatorio per l’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione torna a delineare con fermezza i confini di questa attenuante, confermando che la sua concessione non è automatica e deve basarsi su una valutazione complessiva di tutti gli indici della condotta. Il caso in esame offre uno spunto di riflessione fondamentale per comprendere quando la gravità del fatto sia tale da precludere ogni possibile attenuazione della pena.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato dalla Corte d’Appello per il reato di cui all’art. 73, comma 1, del D.P.R. 309/1990, per la detenzione di un considerevole quantitativo di sostanza stupefacente. Nello specifico, si trattava di 200 grammi di cocaina, caratterizzata da un principio attivo molto elevato, pari all’86,7%. Il valore economico della droga era stato stimato in circa 16.000 euro.
L’imputato, non rassegnato alla condanna, proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: il mancato riconoscimento dell’ipotesi della lieve entità. A suo avviso, la Corte d’Appello avrebbe errato nel non qualificare il fatto come di minore gravità, nonostante le sue argomentazioni difensive.
La Decisione della Corte di Cassazione e il diniego della lieve entità
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici di legittimità hanno pienamente condiviso e avallato il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello. La decisione evidenzia come il giudice di secondo grado avesse correttamente esaminato tutti gli elementi a disposizione, giungendo a una conclusione motivata e coerente.
La Cassazione ribadisce il proprio ruolo di giudice della legittimità, il cui compito non è rivalutare nel merito le prove, ma verificare che la decisione impugnata sia immune da vizi logici e giuridici. In questo caso, la ricostruzione dei fatti e l’inquadramento giuridico operati dalla Corte territoriale sono stati ritenuti precisi, circostanziati e corretti.
Le Motivazioni della Corte: Criteri per escludere la lieve entità
La Corte ha ritenuto la censura dell’imputato infondata, basandosi su una serie di indicatori oggettivi che, nel loro complesso, dipingevano un quadro di notevole gravità. Gli elementi decisivi per escludere la lieve entità sono stati:
1. Il dato quantitativo e qualitativo
Il possesso di 200 grammi di cocaina è stato considerato un quantitativo di per sé significativo. A ciò si è aggiunto l’elevatissimo principio attivo (86,7%), dal quale si sarebbe potuto ricavare un numero eccezionalmente alto di dosi medie singole, ulteriormente aumentabile con l’utilizzo di sostanze da taglio.
2. Il valore economico
Il valore di mercato, stimato in 16.000 euro, è stato qualificato come “ingente”, confermando la portata non marginale dell’operazione illecita.
3. Le modalità dell’azione
Un elemento cruciale è stato rappresentato dalle modalità con cui l’imputato si era procurato la droga. Egli si era recato appositamente in un’altra città per prelevare il cospicuo quantitativo. Questo comportamento, secondo la Corte, non era compatibile con un’attività di spaccio svolta in modo autonomo e individuale. Al contrario, suggeriva un’operatività strutturata e un collegamento con associazioni criminali, denotando un’offensività ben superiore a quella di un piccolo spacciatore.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale: la valutazione sulla lieve entità non può limitarsi al solo dato ponderale della sostanza, ma deve essere il risultato di un’analisi globale che tenga conto di tutti gli indici sintomatici della gravità del reato. La presenza simultanea di un elevato quantitativo, alta purezza, ingente valore economico e modalità operative organizzate costituisce un ostacolo insormontabile al riconoscimento dell’attenuante. Per gli operatori del diritto, questa pronuncia ribadisce l’importanza di analizzare ogni aspetto della condotta per inquadrare correttamente la fattispecie, mentre per i cittadini sottolinea come il coinvolgimento in attività di traffico strutturate, anche se non formalmente inquadrate in un’associazione, venga severamente sanzionato dall’ordinamento.
Quando può essere esclusa l’ipotesi della lieve entità in un reato di spaccio?
Secondo la Corte, l’ipotesi di lieve entità può essere esclusa quando sono presenti più indicatori di gravità, come un quantitativo significativo di sostanza, un elevato principio attivo, un ingente valore economico e modalità dell’azione che suggeriscono un’attività non isolata ma collegata a contesti criminali più ampi.
Quali elementi ha considerato la Corte per valutare la gravità del fatto?
La Corte ha considerato quattro elementi principali: 1) il dato ponderale (200 grammi di cocaina); 2) il dato qualitativo (principio attivo dell’86,7%); 3) il valore economico (circa 16.000 euro); 4) le modalità dell’azione (il viaggio specifico per prelevare la droga, indicativo di un’attività organizzata).
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, non viene esaminato nel merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, qui quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5895 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5895 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANIA il 16/01/1957
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di condanna pe il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990, lamentando, con unico motivo di ricorso mancato riconoscimento dell’ipotesi della lieve entità.
La censura è manifestamente infondata. La Corte d’appello ha infatti evidenziato la significativ del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di sostanza del tipo cocaina pari a gram 200 grammi, con principio attivo pari al 86,7%, da cui erano ricavabili un elevatissimo numer dosi medie singole, aumentabile con l’uso di sostanza da taglio, e quindi, all’ingente val economico della sostanza ( stimato in circa euro 16.000) nonché le modalità dell’azione, posto che il Ferro si era recato appositamente a Siracusa per prelevare tale cospicuo quantitativo droga, inferendo da tali elementi che l’attività di spaccio non fosse svolta in modo autono ed individuale, ma fosse collegata ad associazioni criminali. Dalle cadenze motivazionali del sentenza d’appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso i esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), al condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20/12/2024
Il consigliere estensore
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Il Presidente