Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27968 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27968 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a VALLEDOLMO il 30/09/1970
avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Pajermo ha confermato la pronuncia resa il 25 -Pct gennaio 2022 dal Tribunale diegrigeríto er il reato di cui all’art. 73, comma d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Il ricorso si fonda su tre motivi. Con il primo motivo, si deduce inosservanz di legge e difetto dell’apparato giustificativo in ordine alla prova della destinaz a terzi della sostanza stupefacente; con il secondo motivo, si lamenta un difet della motivazione, in relazione alla mancata qualificazione giuridica dei fatti termini di lieve entità ai sensi dell’art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90; con il t motivo, si censura l’errata applicazione della legge penale e il vizio motivaziona in relazione agli artt. 99 cod. pen. e 133 cod. pen. per avere la Corte territo confermato l’applicazione della recidiva.
I motivi in questione riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisio impugnata. Quanto al primo motivo di ricorso, va osservato che la motivazione appare logica e congrua laddove la Corte (fogli 6 e 7 della sentenza) ha escluso destinazione esclusivamente ad uso personale della sostanza stupefacente, rinvenuta all’esito della perquisizione domiciliare, dando conto dell’ingen quantità in possesso, della presenza di materiale destinato al frazionamento i dosi singole (bilancino e cellophane) e dei movimenti sospetti oggetto di osservazione da parte dei militari. Quanto al secondo motivo, i giudici di merit hanno fatto corretto uso dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittim per cui la qualificazione giuridica del fatto in termini di lieve entità ai sen comma 5 dell’art. 73 d.P.R 309/90 avviene sulla base di una valutazione complessiva di tutti gli elementi fattuali in relazione a mezzi, modalit circostanze dell’azione. Nel caso specifico, la motivazione appare logica e congrua laddove i giudici di merito, in punto di esclusione della configurabilità dell’ipo di lieve entità, hanno dato conto del quantitativo della sostanza stupefacente sequestro e del numero di dosi ricavabili (3.600 dosi medie singole), unitamente alla inequivoca destinazione al mercato della sostanza in questione, confermato da quanto osservato dai militari che vedevano l’imputato uscire dall’abitazione con un carico incompatibile con la fattispecie del cd. piccolo spaccio (foglio 10 del sentenza). Il terzo motivo, poi, afferisce al trattamento punitivo benché sorret da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. La Corte ha fatto corretto uso della giurisprudenza di legittimità secon
cui “in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattr commi dell’art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concre
se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della con e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al t
devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensivit comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogene
esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado
colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza precedenti penali” (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., COGNOME e altro, Rv
247838). Nel caso di specie, la motivazione ha dato coerentemente conto dell’omogeneità del reato per cui si procedeva rispetto ai precedenti definiti
valutando il fatto come indicativo di una maggior riprovevolezza e pericolosità e pertanto, meritevole dell’applicazione della recidiva nella forma contestata.
Il ricorso proposto va, pertanto, dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025
Il Consigliere estensore
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