Lieve Entità nello Spaccio: Quando la Professionalità la Esclude
L’ipotesi di lieve entità nel reato di spaccio di sostanze stupefacenti rappresenta un’ancora di salvezza per molti imputati, comportando una notevole riduzione della pena. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e dipende da una valutazione complessiva della condotta. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce quali elementi possono escludere tale beneficio, ponendo l’accento sulla professionalità dell’attività illecita.
Il Caso in Analisi: Ricorso contro la Condanna per Spaccio
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’imputato ha presentato ricorso per cassazione, basando la sua difesa principalmente su due punti: la richiesta di applicazione dell’attenuante della lieve entità e la contestazione dell’aumento di pena stabilito a titolo di continuazione tra i vari episodi di spaccio.
I Motivi del Ricorso: La Ricerca di un Trattamento Sanzionatorio Mite
Il ricorrente, attraverso il suo difensore, ha sostenuto che le corti di merito avessero errato nel non qualificare i fatti come di lieve entità, ai sensi dell’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/90. Questa norma prevede pene sensibilmente inferiori per chi commette un fatto di minima offensività, valutando i mezzi, le modalità, le circostanze dell’azione e la quantità e qualità delle sostanze. Inoltre, veniva criticata la congruità dell’aumento di pena applicato per la continuazione, ritenuto eccessivo.
La Valutazione della Cassazione sulla Lieve Entità
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, giudicandolo inammissibile. Secondo gli Ermellini, la sentenza impugnata era sorretta da una motivazione logica e coerente. I giudici di merito avevano correttamente escluso la fattispecie della lieve entità basandosi su una serie di elementi concreti che delineavano un quadro ben diverso da un’attività occasionale o di modesta portata.
In particolare, sono stati valorizzati i seguenti aspetti:
* Frequenza delle cessioni: L’attività di spaccio non era un episodio isolato, ma si caratterizzava per una ripetitività indicativa di una certa stabilità.
* Continua disponibilità della sostanza: L’imputato dimostrava di avere un accesso costante e continuo allo stupefacente, un fattore che suggerisce un ruolo non marginale nella catena dello spaccio.
* Modalità della condotta: Le modalità operative adottate indicavano un’organizzazione e una professionalità nell’attività illecita.
Questi elementi, considerati nel loro insieme, hanno portato la Corte a concludere che l’imputato era dedito a un’attività con una rilevante capacità di diffusione sul mercato, incompatibile con la nozione di “minima offensività” che è alla base del concetto di lieve entità.
L’Aumento di Pena per la Continuazione
Anche la censura relativa all’aumento di pena per la continuazione è stata ritenuta infondata. La Corte ha ribadito che la determinazione della pena è una valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità se, come in questo caso, non è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. La Corte d’Appello aveva motivato in modo congruo l’aumento in ragione della gravità complessiva dei fatti.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio consolidato secondo cui il giudizio di cassazione non costituisce un terzo grado di merito. Il suo compito non è quello di rivalutare i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Le doglianze dell’imputato, secondo la Suprema Corte, si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione degli elementi di fatto, già attentamente esaminati e vagliati dalla Corte d’Appello. Per questo motivo, il ricorso è stato dichiarato palesemente versato in fatto e, di conseguenza, inammissibile.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale rigoroso: per ottenere il riconoscimento della lieve entità, non è sufficiente che il quantitativo di droga ceduto in un singolo episodio sia modesto. È necessaria una valutazione globale che tenga conto dell’intera condotta dell’agente. La presenza di indici di “professionalità” – come la frequenza, l’organizzazione e la disponibilità continua di stupefacente – costituisce un ostacolo insormontabile all’applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole. La decisione sottolinea l’importanza di una motivazione solida da parte dei giudici di merito nel giustificare le proprie scelte sanzionatorie.
Quando viene esclusa la fattispecie di lieve entità nel reato di spaccio?
La lieve entità è esclusa quando emergono elementi indicativi della professionalità dell’attività illecita, come la frequenza delle cessioni, la continua disponibilità della sostanza e le modalità organizzate della condotta, che dimostrano una rilevante capacità di diffusione sul mercato incompatibile con la nozione di minima offensività.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare l’adeguatezza della pena?
No, nel giudizio di cassazione è inammissibile una censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, a meno che la determinazione del giudice di merito non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36684 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36684 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
è
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME, ritenuto responsabile, nelle sentenze di merito conformi, del reato di cui all’art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309/90.
Ritenuto che la” sentenza gravata è sostenuta da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto e che le doglianze difensive, oltre ad essere riproduttive di censure attentamente vagliate dalla Corte di merito sono palesemente versate in fatto.
Considerato che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, la cui violazione è stata dedotta nel primo motivo di ricorso: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell’imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie della lieve entità sulla base di una serie di elementi (frequenza delle cessioni, continua disponibilità della sostanza stupefacente, modalità della condotta) indicativi della professionalità dell’attività illecita a cui era dedito l’imputato e della rilevante capacità diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.
Considerato, quanto al motivo secondo, attinente all’aumento stabilito a titolo di continuazione, che la decisione è sostenuta da conferente apparato argomentativo, avendo la Corte di merito ritenuto congruo l’aumento come determinato in ragione della gravità del fatto.
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024