Lieve entità: la Cassazione chiarisce quando non si applica
L’applicazione della circostanza attenuante della lieve entità nei reati di spaccio di sostanze stupefacenti è spesso al centro di dibattiti giudiziari. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 18753 del 2024, offre importanti chiarimenti sui criteri che portano a escludere questo beneficio. La pronuncia si sofferma su elementi concreti come la quantità di droga, la sua suddivisione in dosi e il contesto in cui avviene il reato, come una nota “piazza di spaccio”. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio la logica dei giudici.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un ricorso presentato da un individuo condannato per spaccio di stupefacenti. La difesa contestava il mancato riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti. L’imputato era stato trovato in possesso di un quantitativo consistente di cocaina, già suddivisa in 101 involucri pronti per la vendita al dettaglio.
Un elemento chiave, valorizzato sia dai giudici di merito che dalla Cassazione, era il luogo del fatto: una zona notoriamente conosciuta come “piazza di spaccio”. A rendere la posizione dell’imputato ancora più complessa, vi era la circostanza che pochi mesi prima fosse stato controllato e denunciato per lo stesso reato, nello stesso identico luogo.
La Decisione della Corte e la questione della lieve entità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la valutazione della Corte d’Appello. Secondo gli Ermellini, il ricorso si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in secondo grado, senza muovere una critica specifica e puntuale alle motivazioni della sentenza impugnata.
Inoltre, la Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato nel merito. I giudici hanno sottolineato che la valutazione sulla lieve entità deve essere complessiva e tenere conto di tutti gli indicatori previsti dalla norma: mezzi, modalità e circostanze dell’azione, nonché quantità e qualità delle sostanze. Nel caso di specie, la combinazione di questi elementi non lasciava spazio a dubbi.
Le motivazioni della Corte
La Corte ha spiegato in modo dettagliato perché gli elementi raccolti erano sufficienti a escludere la particolare tenuità del fatto. I punti centrali della motivazione sono i seguenti:
1. Quantità e Suddivisione: Il possesso di 101 dosi singole di cocaina è stato considerato un indicatore non di un’attività marginale, ma di un commercio al dettaglio ben avviato e strutturato.
2. Contesto Ambientale: La presenza dell’imputato in una nota “piazza di spaccio” non è stata vista come una coincidenza, ma come un elemento che qualifica la sua condotta. Questo dato, secondo la Corte, non si basa su una mera “notorietà”, ma su elementi oggettivi, come il fatto che i servizi di polizia fossero finalizzati proprio alla repressione dello spaccio in quella specifica area.
3. Precedente Specifico: Il fatto che l’imputato fosse stato colto pochi mesi prima nello stesso luogo per il medesimo reato è stato interpretato come una prova della sua persistenza nell’attività illecita e del suo inserimento in quel determinato mercato.
4. Qualità della Sostanza: L’elevato principio attivo della cocaina sequestrata ha ulteriormente contribuito a delineare un quadro di non marginalità dell’attività criminosa.
In sostanza, la Corte ha ribadito che la valutazione del giudice non può essere frammentaria, ma deve considerare l’insieme di questi fattori, che nel loro complesso disegnavano un profilo di offensività tutt’altro che lieve.
Le conclusioni
Questa ordinanza della Cassazione rafforza un principio consolidato: per ottenere il riconoscimento della lieve entità, non basta che uno solo degli indici (ad esempio, la quantità) sia di modesta portata. È necessaria una valutazione globale che dimostri una minima offensività del fatto nel suo complesso. La presenza in una piazza di spaccio, la suddivisione in dosi e precedenti specifici sono elementi che, uniti, possono legittimamente portare il giudice a escludere l’applicazione dell’attenuante, delineando un’attività di spaccio che, seppur al dettaglio, si inserisce in un contesto organizzato e non occasionale.
Quando può essere esclusa l’attenuante della lieve entità nello spaccio di droga?
L’attenuante può essere esclusa quando la valutazione complessiva del fatto, basata su mezzi, modalità dell’azione, quantità, qualità e purezza della sostanza, indica un’offensività non minima. La presenza in una nota “piazza di spaccio” e precedenti specifici sono considerati elementi rilevanti.
Essere sorpresi in una ‘piazza di spaccio’ influisce sulla valutazione della lieve entità?
Sì, secondo la Corte, essere colti in un’area nota per lo spaccio è una circostanza significativa che contribuisce a escludere la lieve entità, specialmente se l’imputato è stato precedentemente fermato nello stesso luogo per lo stesso reato, poiché indica un inserimento nel mercato illecito.
La suddivisione della sostanza in singole dosi è rilevante?
Sì, la suddivisione di un quantitativo di droga in numerose dosi singole (nel caso di specie, 101) è considerata un forte indizio di un’attività destinata al commercio al dettaglio e non a un fatto occasionale, pesando quindi negativamente sulla possibilità di riconoscere la lieve entità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18753 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18753 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME.
Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, COGNOME NOME ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 73, comma 5, TU Stup. ed il correlato vizio di motivazione, manifestamente illogica quanto all’omesso riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità (in particolare, censurando l’affermazione del giudice circa il ruolo non marginale rivestito dall’imputato nell’ambito del mercato degli stupefacenti, atteso che il luogo ove il reato era stato accertato fosse una piazza di spaccio sulla base della mera notorietà del luogo e non da elementi concreti, senza peraltro valutare le concrete capacità di azione del Piccione in relazione al mercato degli stupefacenti, non potendosi del resto considerare come sintomatico dell’ampiezza dell’attività illecita il fatto che la sostanza sequestrata foss suddivisa in dosi singole);
Ritenuto che tale unico motivo deve essere dichiarato inammissibile non solo in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici in sede di merito e non scanditi da specifica critica RAGIONE_SOCIALE argomentazioni a base della sentenza impugnata, ma anche perché manifestamente infondato, prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (si v., in particolare, quant argomentato alle pagg. 2/3 dell’impugnata sentenza, in cui la Corte territoriale ha escluso la particolare tenuità del fatto, tenuto conto della circostanza di essere stato colto in una piazza di spaccio nella disponibilità di dosi singole già suddivise di cocaina in consistente quantitativo, pari a 101 involucri, evidentemente destinati al commercio al dettaglio, giungendo pertanto ad affermare che la presenza in una zona nota come piazza di spaccio, tanto che pochi mesi prima sempre l’imputato veniva colto nello stesso luogo e deferito in stato di libertà per il medesimo reato, unitamente alla qualità e quantità della sostanza contenente un elevato principio attivo, non consentissero di qualificare il fatto come di lieve entità);
Ritenuto, pertanto, che tali elementi siano di per sé idonei ad escludere la fondatezza della tesi difensiva per come correttamente argomentato da parte dei giudici territoriali, non essendo sindacabile del resto la qualificazione del luogo in cui il fatto era avvenuto come piazza di spaccio operata dai giudici di merito, fondata su elementi oggettivi dati dalla circostanza che il servizio fosse stato finalizzato alla repressione dello spaccio di stupefacenti proprio in quella via pubblica dove, del resto, lo stesso imputato pochi mesi prima era stato controllato
e denunciato sempre per lo stesso reato, a comprova che si trattasse di un luogo conosciuto per la compravendita di stupefacenti; l’affermazione è peraltro corretta anche in diritto, laddove si consideri che la configurabilità del delitto di cui all’ 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, postula un’adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell’azione, ed a quantità e qualità RAGIONE_SOCIALE sostanze, con riferimento al grado di purezza, sì da pervenire all’affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali d offensività e di proporzionalità della pena (Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Rv. 285706 – 01), lieve entità, come detto, esclusa con motivazione immune dai vizi denunciati;
Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso il 1° marzo 2024
Il Presidente