Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23281 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23281 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PALERMO il 08/09/1978
avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e l’istanza del 29/04/2025;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta lamenta la manifesta
illogicità della motivazione posta a base della mancata riqualificazione del del di cui all’art. 628 cod. pen. in quello di cui all’art. 393 cod. pen., non è co
poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilit ricorso, dall’ art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su p
di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appe puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare
caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decis e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipi
funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto d ricorso (si vedano le pagg. 2-4 della sentenza impugnata ove, con corret
argomenti logici e giuridici, il giudice di appello ha confermato la qualificaz giuridica effettuata dal giudice di prime cure, applicando, inoltre, adeguatame
i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità);
considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della diminuente della lieve entità alla della intervenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 86 del 16/04/2024, manifestamente infondato, poiché sulla base di quest’ultimo arresto del Consulta, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante della lieve en il giudice deve considerare «la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circos dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo» e, nel di specie, il giudice di appello, con congrui e non illogici argomenti correttamente ritenuto assente la lieve entità in ragione della valore del b dell’intensità della violenza esercitata (cfr. pagg. 5-6 della sentenza impugna rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.