Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40258 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40258 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
1.COGNOME NOME NOME proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di IffijIjin ordine alla detenzione ai fini di spaccio di cocaina e has integranti i reati di cui all’ 73, comma 1 e 4 d.P.R. 309/90 .
L’esponente lamenta mancanza ed illogicità della motivazione in merito al diniego del riconoscimento dell’ipotesi lieve di cui al comma V dell’art 73 del DPR 309/1990, nonché, con secondo motivo, vizio di motivazione relativamente al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 61 n.4.
2. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto, relativamente alla configurabi dela ipotesi lieve, il ricorrente si è limitato a riprodurre le stesse questioni già de appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutt coerente e adeguata. La sentenza impugnata svolge argomentazioni in linea con l’indirizzo della consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedasi fra tutte Sez. U , n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 – 01), secondo cui l’accertamento della liev entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concr selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia qu che attengono GLYPH all’oggetto GLYPH materiale del GLYPH reato GLYPH (quantità GLYPH e qualità GLYPH RAGIONE_SOCIALE sostanze stupefacenti), di talchè si possa affermare che la lesione del bene giuridico prot sia di «lieve entità», ossia di minima offensività. Come è stato chiarito, influiscono GLYPH su tale giudizio GLYPH il modo con cui l’attività è compiuta, GLYPH l’intensità GLYPH e la frequenza, la idoneità a rivolgersi ad una indeterminata GLYPH clientela GLYPH relativa GLYPH ad GLYPH un GLYPH ambito territoriale GLYPH (in GLYPH tal GLYPH senso, unitamente GLYPH ad altri GLYPH rilievi, GLYPH Sez. 6, n. 50382 del 18/11/2014, GLYPH Brancato ).
I giudici di merito hanno reso motivazione pienamente rispettosa dei principi esposti cui risulta valutato non solo il dato quantitativo ( hashish con principio attivo pari al cui era possibile ricavare 963 dosi da immettere sul mercato, cocaina con principio attivo p all’80% da cui era possibile ricavare 222 dosi), ma anche la modalità di suddivisione de stupefacente, che si presentava già ripartito in n.166 dosi pronte per la cessione, diffusività all’evidenza non trascurabile. Va in proposito altresì ricordato che, contraria a quanto sostenuto dal ricorrente, al di là del peso ponderale, il grado di offensività condotta di detenzione a fini di spaccio è invece rivelato in concreto dal dato del prin attivo e del numero RAGIONE_SOCIALE dosi ricavabili e potenzialmente da diffondere sul merca (Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018, Rv. 272942 – 01) e che le ipotesi di cd” piccolo spaccio”si caratterizzano proprio per la modesta entità RAGIONE_SOCIALE dosi divulgabili, detenute come provvista la vendita, che devono essere conteggiabili ” a decine” ( e non, come nel caso di specie, centinaia: Sez. 6, n.15642 del 15 aprile 2015, COGNOME, Rv 263068-01).
Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale non ha applicato l’invocata attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod pen facendo buon governo d principi ripetutamente affermati da questa Corte, secondo cui ai fini della configurabilità circostanza attenuante dell’avere agito per conseguire o dell’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista dall’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non si avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche a pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell’imputato, in ter effettivi o potenziali (sez. 3 – n. 18013 del 05/02/2019, Rv. 275950). Come detto, la Co motiva esaurientemente e in modo pienamente conforme a tale principio facendo riferimento al quantitativo certo non trascurabile di stupefacente ( più di 1000 dosi complessive), ido ad una consistente immissione sul mercato di sostanza drogante.
Va rammentato inoltre che l’esercizio del potere discrezionale deve essere motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudican l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del Ciò vale anche per il giudice di appello il quale – pur non dovendo trascurare le argomentazio difensive dell’appellante- non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli el favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolar caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, ri implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confuta multis, sez.3, 27 gennaio 2012,dep. 23 maggio 2012 n. 19441, COGNOME).
Nessuna illogicità si coglie nel chiaro .ragionamento dei giudici di merito in ordin dosimetria della pena inflitta all’imputato.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 18 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spes processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023
Il Consigliere etensore COGNOME
• Presidente