Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10286 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10286 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nata a Crotone il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Crotone il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Crotone il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Mantova il DATA_NASCITA
NOME NOME, nato a Crotone il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato Rimini il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dell’11/04/2025 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha chiesto di rigetta’re i ricorsi lette le conclusioni del difensore del ricorrente NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, con tutte le
conseguenze di legge
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone del 3 luglio 2024, ha assolto NOME COGNOME dal reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 contestato nel capo 51 e ha confermato la condanna di NOME COGNOME per i reati di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 contestati nei capi 17, 37, 38, 49, 52, di NOME COGNOME per i reati di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 contestati nei capi 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 45, 46, 47, 49 e 50, di NOME COGNOME per i reati di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 contestati nei capi 18, 51, 52, 54, 55, 56, 57, di NOME COGNOME per i reati di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 contestati nei capi 31, 32 e 53, di NOME COGNOME per i reati di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 contestati nei capi 35, 36, 42, 53 e di NOME COGNOME per i reati di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 contestati nei capi 54, 55, 56 e 57.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei difensori di fiducia.
3. Ricorso per NOME COGNOME.
3.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Deduce, dopo aver richiamato la genesi del procedimento e le ipotesi di cessione di stupefacenti per le quali il COGNOME è stato condannato uti singulo (capi 19, 20, 32, 22, 23, 24, 25, 26, 27) e in concorso con altri (capi 45, 46, 47, 49 e 50), che le cessioni avevano a oggetto modiche quantità di stupefacente che non hanno mai superato gr. 1,00; che tutte le condotte contestate dovevano essere ricondotte all’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, come richiesto con il primo motivo di appello; che il giudice non ha fatto buon governo dei parametri indicati dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ai fini del riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità; che con la sentenza n. 13982 del 2018 di questa Corte sono stati indicati i criteri di distinzione della fattispecie di lieve entità rispetto a quella primaria; che le emergenze processuali consentono di descrivere un’attività di “spaccio” marginale, senza professionalità, largamente fungibile e non denotante “capacità imprenditoriale” in capo all’imputato; che in questa direzione si è diretta la Corte di appello di Venezia con una sentenza del 5 aprile 2016; che la riconducibilità delle condotte in esame all’ipotesi di cui all’art. 73
comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 può desumersi anche dalla sentenza di questa Corte n. 23930 del 2014 con la quale è stata Sancita la compatibilità dell’ipotesi in argomento con l’associazione finalizzata al traffico (continuativo) di modiche quantità di stupefacenti; che la sentenza ritiene non applicabile la fattispecie di lieve entità richiamando la presunta “gravità del fatto”; che la motivazione della Corte territoriale risulta meramente apparente non consentendo di comprendere l’effettivo iter logico-giuridico seguito poiché non affronta i criteri elaborati dalla giurisprudenza per la configurabilità dell’ipotesi di lieve entità, quali la quantità la qualità della sostanza, le modalità della condotta e la finalità della detenzione e che ne consegue la violazione del diritto di difesa e del principio di motivazione sufficiente della sentenza sancito dagli artt. 111, comma sesto, Cost. e dall’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
3.2 Con il secondo motivo deduce che è stata richiesta con l’appello la revoca della confisca dell’autovettura TARGA_VEICOLO di sua proprietà ordinata per sproporzione del suo reddito; che il valore del bene non è né sproporzionato al suo reddito in relazionale all’anno 2021 né ingiustificato; che ciò si afferma sulla base della vincita di euro 100.000 derivante da un “Gratta e vinci” da parte della sua convivente NOME COGNOME; che egli ha giustificato più volte l’acquisto dell’autovettura BMW X6 con la predetta vincita, avvenuta ben due anni prima rispetto ai fatti contestati; che la Corte territoriale ha ritenut che gli attestati di riscossione della vincita certificassero la vincita ma non giocatore vincente; che, anche volendo ammettere che NOME COGNOME non sia l’effettiva vincitrice e che abbia presentato la ricevuta al fine di far confluir soldi della vincita sul proprio c/c, certamente gli inquirenti avrebbero notato un qualche movimento bancario “sospetto” volto a restituire la somma ricevuta al reale vincitore del “Gratta e vinci”; che ciò non è avvenuto; che altro elemento posto a fondamento dal Tribunale per il riesame, che si è pronunciato sulla vicenda, è l’acquisto della prima BMW del valore di euro 24.000, avvenuto il 26 marzo 2021; che non vi è prova che tale BMW fosse stata acquistata con denaro di provenienza illecita; che egli prima dei fatti contestati riportava una condanna per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 per due episodi di cessione di stupefacenti risalenti al marzo e aprile 2016; che tali episodi non permetterebbero a nessuno di acquistare una vettura del valore di euro 24.000; che difetta la sproporzione ingiustificata tra valore del bene e reddito dell’istante e che deve ribadirsi che il valore della BMW contestata è di soli 38.000 euro a fronte della vincita di euro 100.000 avvenuta ben due anni prima dei fatti contestati verificatasi nel 2023 in un arco temporale di soli venti giorni. Deduce, quindi, che la motivazione della Corte di appello appare meramente assertiva e priva di concreto esame delle doglianze difensive e Corte di Cassazione – copia non ufficiale
violativa dei canoni di logicità e completezza richiesti dall’art. 111 Cost e dell’art 546 cod. proc. pen.
4. Ricorso per NOME COGNOME e NOME COGNOME.
4.2 Con un secondo motivo lamentano violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti nelle ipotesi di lieve entità. Deducono che la motivazione della Corte territoriale non può ritenersi esaustiva in ordine al mancato riconoscimento del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; che questa Corte si è pronunciata sulla qualificazione giuridica dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 con la sentenza n. 11994 del 2018; che se si fa riferimento anche solamente al periodo marzo ed aprile 2023 mancano gli elementi richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte; che secondo il costante insegnamento di questa Corte il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 si configura ogniqualvolta sussistono elementi unici di minima offensività del condotta anche alla luce delle modalità di esecuzione, dei mezzi impiegati, della qualità e quantità dello
stupefacente e delle condizioni soggettive dell’agente; che nel caso specifico dei due ricorrenti alla luce del limitato numero di dosi cedute, della mancanza di elementi professionali, del contesto operativo del tutto marginale è illogica ed erronea l’esclusione dell’ipotesi di lieve entità; che non è stato dimostrato l’inserimento degli imputati in un sistema articolato di spaccio; che è mancata una valutazione complessiva dei termini del fatto; che non è stato considerato che si trattava di singole dosi per ogni condotta; che non si versa in contesto caratterizzato da vasta clientela e che non vi è stata partecipazione a sistematica, organizzata e non rudimentale pianificazione di un’attività criminale.
4.3 Con terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla recidiva e al minimo edittale della pena. Deduce la ricorrente NOME COGNOME che la Corte territoriale avrebbe dovuto escludere nei suoi confronti l’applicazione della recidiva o concedere le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva e applicare il minimo edittale; che è insufficiente per l’applicazione della recidiva il dato meramente oggettivo rappresentato da una precedente condanna; che la Corte di appello ai fini della recidiva ha esclusivamente preso atto del suo precedente penale lontano nel tempo; che l’aggravante in argomento è facoltativa e che per la stessa devono valere i principi di ragionevolezza, proporzione, personalizzazione e funzione rieducativa della risposta sanzionatoria; che secondo le Sezioni Unite di questa Corte è necessario che il nuovo delitto risulti in concreto espressione di una maggiore colpevolezza e pericolosità sociale del reo; che la sentenza non ha motivato sulla base dei criteri richiesti dalla giurisprudenza e che anche il bilanciamento attiene al momento commisurativo della pena. Deducono, poi, i ricorrenti che in ordine alla pena la difesa aveva evidenziato come ragione dell’attenuazione della stessa tutte quelle circostanze evidenziate per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; che, pertanto, era d’obbligo motivare in ordine al diniego della mancata diminuzione della pena inflitta al minimo edittale e che tale censura trae forza ancora maggiore alla luce dell’insegnamento giurisprudenziale secondo il quale quanto più il giudice di merito intenda discostarsi dal minimo edittale tanto più egli è tenuto a dare ragione del corretto esercizio del suo potere discrezionale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5. Ricorso per NOME COGNOME.
5.1 Con il primo e il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. relativamente alla sussistenza della fattispecie delittuosa di cui ai capi 31 e 32 nonché inosservanza o erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen. relativamente ai criteri che presiedono la valutazione della prova di reità in ordine alle predette imputazioni. Deduce la
manifesta illogicità dell’impugnata sentenza, sotto il profilo del travisam della prova, nella parte in cui, in relazione al capo 31, riguardante cessi stupefacente da parte dell’imputato in favore di NOME COGNOME, si sostiene che dalle modalità dello scambio ripreso appare emergere che lo stupefacente sia stato ceduto dall’imputato; che nessuno scambio e cessione di sostanza stupefacente è stato videofilmato; che ciò emerge dalle stesse argomentazioni motivazionali della sentenza e dall’ordinanza cautelare genetica in cui si dà atto che egli veniva ripreso soltanto all’uscita dell’abitazione, mentre lo scambio o cessione di stupefacente sarebbe avvenuto all’interno dell’abitazione ove non era stata installata alcuna telecamera; che è stato pretermesso, in sede motivazionale, l’intervallo temporale tra le 16,42 e le 16,47 di circa cinque minuti indicato nella predetta ordinanza in cui all’interno dell’abitazione si sarebbe consumata la cessione; che la sentenza impugnata risulta inficiata dal vizio di manifesta illogicità sotto il profilo del travisamento della prova nella parte in cui sostien maldestramente che gli agenti durante l’appostamento e il pedinamento non lo avevano mai perso di vista; che tale vuoto probatorio rendeva del tutto insufficiente la c.d. prova di reità; che non vi è alcuna chiamata in reità da parte del COGNOME; che non rileva che lo stesso fosse stato trovato in possesso dello stupefacente appena uscito dall’abitazione; che la sostanza stupefacente poteva essere detenuta dal COGNOME prima di entrare nell’abitazione e prima che egli lo incontrasse e che tutte le precedenti argomentazioni valgono anche per la cessione di cocaina in favore di NOME COGNOME attese le identiche modalità.
5.2 Con il terzo e il quarto motivo lamenta violazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. relativamente alla mancata riqualificazione delle fattispecie delittuose di cui ai capi 31, 32 e 53 in quelle meno gravi di cui all’art 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 nonché violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione dell’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 in luogo del menzionato art. 73, comma 5, per i suindicati capi di imputazione. Deduce la manifesta illogicità motivazionale dell’impugnata sentenza, anche sotto il profilo del travisamento della prova, nella parte in cui, acriticamente e apoditticamente, viene rilevata la gravità dei fatti emergente dallo stabile modus operandi dell’imputato che occultava lo stupefacente in luogo protetto; che tale circostanza è indinnostrata in quanto non si è dato conto di alcun accertamento di p.g. o sequestro che dimostrasse che l’abitazione-luogo protetto fungesse da deposito di sostanze stupefacenti né tale stabile modus operandi può configurarsi sulla base di tre banali episodi di cessione di una singola dose dopante; che si versa in caso di motivazione apparente; che la Corte territoriale ha omesso di valutare, con motivazione logica e coerente, la riconducibilità di tale condotta alla fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, de
d.P.R. n. 309 del 1990 sulla base dei criteri indicati espressamente dalla norma e dalla giurisprudenza di legittimità; che quest’ultima ha chiarito, in più occasioni, che la valutazione deve essere complessiva; che la giurisprudenza ha anche chiarito che la quantità non può da sola escludere la lieve entità a meno che non sia talmente elevata da assorbire ogni altro dato; che la mancanza di attività organizzata e le modalità oggettive di detenzione avvalorano la riconducibilità della condotta all’ipotesi di lieve entità; che l’assenza di organizzazione e i quantitativi del tutto irrisori costituiscono indici sintomatici della minim offensività dell’azione; che la sentenza impugnata non ha motivato le ragioni dell’esclusione della configurabilità dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 e che anche alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la valutazione della lieve entità deve basarsi su una lettura complessiva e ponderata di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, appare evidente che la decisione della Corte risulta viziata da un’erronea applicazione della norma e da una motivazione apparente e stereotipata. Deduce, inoltre, che l’imputato non aveva precedenti specifici e non è inserito in reti criminali e che, comunque, una più ramificata e organizzata attività di narcotraffico non è da ritenersi inconciliabile con l’ipotesi del piccolo spaccio.
5.3 Con il quinto motivo lamenta violazione dell’art. 27 Cost., violazione di legge in relazione agli artt. 99 e 101 cod. pen., vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla recidiva, al giudizio di bilanciamento, manifesta illogicità anche sotto il profilo del travisamento della prova e inadeguatezza motivazionale in ordine all’irrogazione della pena e alla ritenuta sussistenza della recidiva. Deduce, con riferimento alla recidiva, che non è stata offerta motivazione in ordine alla valutazione di alcun apprezzamento individualizzante in ordine alla sussistenza dell’aggravante; che sono stati considerati fatti completamente diversi e non specifici; che l’imputato ha manifestato ravvedimento; che andava riconosciuta la prevalenza delle attenuanti generiche; che la sentenza impugnata ha applicato la recidiva senza fornire un’adeguata motivazione sulla reale incidenza della precedente condanna in violazione dei criteri indicati dalla giurisprudenza e che nel caso in esame non si rilevano elementi tali da giustificare un giudizio di maggiore disvalore. Deduce, poi, che la sentenza impugnata omette di valorizzare elementi oggettivi e soggettivi che avrebbero imposto la prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva; che non risultano forme di pericolosità sociale attuale né elementi di professionalità nel traffico di stupefacenti; che il contesto familiare dell’imputato è caratterizzato da situazione di disagio e indigenza economica; che l’imputato non risulta avere carichi pendenti di particolare rilievo; che tali elementi imponevano quantomeno una motivazione rafforzata sul
diniego e che si tratta di una condotta non abituale, occasionale e connessa a un evidente stato di bisogno economico. Deduce, inoltre, che ricorre vizio di adeguatezza motivazionale in merito alla richiesta del minimo della pena essendo stata pretermessa la valutazione dell’assenza di elementi di particolare pericolosità sociale, dell’occasionalità del fatto, dell’assenza di ulterio contestazioni in concorso o aggravanti specifiche nonché dell’ammissione dei fatti che imponevano un’applicazione più mite dei trattamento sanzionatorio; che la pena finale non è compatibile con l’applicazione del bilanciamento fra le circostanze in equivalenza posto che la pena base da cui si parte appare già elevata e non si fonda su un minimo edittale compatibile con il rito abbreviato; che non si è dato effettivo peso alle attenuanti generiche nella quantificazione della pena; che vi è contraddizione della motivazione per incongruenza interna laddove, da un lato, si riconosce il bilanciamento delle attenuanti generiche con la recidiva e, dall’altro, si applica una pena base eccesiva che non ne riflette l’effetto mitigatore e che è stata aumenta la pena per il capo b) (sic) senza considerare adeguatamente l’effetto calmieratore proprio del concorso formale.
6. Ricorso per NOME COGNOME.
6.1 Con il primo e il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. relativamente alla sussistenza della fattispecie delittuosa di cui al capo 35 nonché inosservanza o erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen. relativamente ai criteri che presiedono la valutazione della prova di reità in ordine alle predette imputazioni. Deduce la manifesta illogicità dell’impugnata sentenza sotto il profilo del travisamento della prova in quanto nessuno scambio e cessione di stupefacente o di altra natura è stato videofilmato; che ciò emerge dalle stesse argomentazioni motivazionali dell’impugnata sentenza e dalle argomentazioni dell’ordinanza cautelare genetica; che è stata pretermessa la valutazione delle specifiche argomentazioni motivazionali dell’ordinanza cautelare genetica soprattutto per quel che riguarda la cronologia e l’elemento temporale dell’accadimento; che ricorre vizio motivazionale anche sotto il profilo del travisamento della c.d. prova di reità nella parte in cui non si dà conto dell’intervallo temporale intercorrente tra l’orario in cui il videofilmato lo riprende nel possesso di due involucri e momento dell’incontro con la NOME; che il braccio allungato è condotta equivoca e ambivalente e che al momento dell’incontro con la NOME non si fa più alcun riferimento al possesso di alcun involucro o stupefacente e che lo stupefacente rinvenuto in possesso della NOME poteva essere in possesso della stessa prima dell’incontro.
6.2 Con il terzo e il quarto motivo lamenta gli stessi vizi motivazionali di cui al terzo e quarto motivo di ricorso proposto per NOME COGNOME che pertanto, possono essere richiamati.
6.3 Con il quinto motivo lamenta gli stessi vizi motivazionali di cui al quinto motivo di ricorso proposto per NOME COGNOME che, pertanto, possono essere richiamati.
7. Ricorso per NOME COGNOME.
1. Ricorso per NOME COGNOME.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
La Corte di appello ha ritenuto che i fatti contestati al ricorrente non potessero essere qualificati ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e, in particolare, ha ritenuto quanto segue: “Sul punto appare corretta l’indicazione del giudice a quo che ha fatto richiamo, sebbene implicitamente, alla gravità del fatto emergente dallo stabile modus operandi del reo, che occultava lo stupefacente in luoghi nascosti, e che organizzava le cessioni anche servendosi di terzi. L’appellante appare avere stabile disponibilità di stupefacente.”
Occorre rammentare che l’accertamento della lieve entità del fatto comporta la necessità di procedere a una valutazione complessiva degli indici di lieve entità elencati dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, di vagliare anche la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione e che il percorso valutativo deve riflettersi nella motivazione della decisione dovendo il giudice, nell’affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi della suindicata disposizione, dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi (così in motivazione Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 – 01). Deve, poi, rammentarsi che «In materia di sostanze stupefacenti, la reiterazione…nel tempo di una pluralità di condotte di cessione della droga, pur non precludendo automaticamente al giudice di ravvisare il fatto di lieve entità, entra in considerazione nella valutazione di tutti i parametri dettati, in proposito dall’art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ne consegue che è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell’autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente, non potendo la valutazione dell’offensività della condotta essere ancorata al solo dato statistico della quantità volta per volta ceduta, ma dovendo essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva (Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera e altri, Rv. 269149). In definitiva, è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità, di cui all’art. 73, comma quinto, cit. qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertate, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell’autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente (Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017, COGNOME e altri, Rv. 270670)», così in motivazione Sez. 3, n. 14017 del 20/02/2018, COGNOME, Rv. 272706 -01 che ha preso in esame anche il rapporto tra il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e l’ipotesi di cui all’art. 74, comma 6, del medesimo d.P.R. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ciò premesso, la motivazione adottata dalla Corte territoriale, sostanzialmente confermativa di quella del Giudice per le indagini preliminari, sebbene sintetica, ha dato conto della valutazione complessiva dei vari indici rilevanti e, in particolare, delle concrete modalità delle condotte caratterizzate da organizzazione e particolari cautele e tali da presupporre stabile disponibilità di stupefacente. In definitiva, si è ritenuto che, indipendentemente dal dato quantitativo delle singole cessioni, la condotta accertata costituisse manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell’autore di
diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente. Pertanto, trattasi di motivazione immune da vizi logico-giuridici non adeguatamente confutata dalla difesa.
3. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico.
In merito alla confisca dell’autovettura la Corte territoriale ha evidenziato il richiamo da parte del giudice di primo grado del giudicato cautelare, da cui emergeva che l’appellante non aveva alcun reddito sufficiente a giustificare l’acquisto dell’autovettura in quanto percettore del solo il reddito di cittadinanza, e che la deduzione difensiva secondo la quale l’acquisto dell’autovettura sarebbe avvenuto con una vincita alla lotteria istantanea da parte della convivente non fosse provata, stante la mancata indicazione nella ricevuta della vincita del beneficiario della stessa e la conseguente impossibilità di ricondurre, con certezza, la vincita all’imputato o alla convivente. Inoltre, ha ritenuto che l’appello non si confrontasse con tale argomento in maniera espressa e si limitasse a contestarlo “riproponendo la medesima difesa già rigettata”.
A fronte delle motivazioni, logiche e coerenti, della sentenza impugnata, con le quali è stato ritenuto che la disponibilità dell’autovettura BMW X6 fosse sproporzionata rispetto alle condizioni reddituali del COGNOME e che la ricevuta relativa alla lotteria istantanea non fosse idonea a giustificare l’acquisto, i ricorrente, senza neppure allegare atti a sostegno delle prospettazioni, richiama un’operazione di accredito su un conto corrente e le movimentazioni eseguite sullo stesso ovvero elementi di fatto che non risultano nelle sentenze dei giudici di merito, ove si fa esclusivo riferimento alla produzione di una ricevuta attestante una vincita. Inoltre, il ricorrente menziona una seconda BMW e connesse questioni, poste a fondamento di decisione del Tribunale del riesame, anch’esse non risultanti dalla sentenza impugnata. Pertanto, il ricorrente, introducendo elementi di fatto estranei alla motivazione, non si è adeguatamente confrontato con la stessa, con ciò esponendosi al giudizio di inammissibilità.
4. Ricorsi per NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il primo motivo di ricorso è in parte generico e in parte è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge.
Il ricorrente, con deduzioni generiche, richiamando i motivi di appello senza neppure riportarne il contenuto, e facendo riferimento, altrettanto generico, a immagini da cui emergerebbe uno svolgimento dei fatti diverso da quello ritenuto dai giudici di merito, richiede una diversa ricostruzione dei fatti non consentita nel giudizio di legittimità. La sentenza impugnata è immune dai
denunciati vizi. In particolare, la compartecipazione della COGNOME, oggetto principale delle doglianze, all’episodio di cui al capo 54 si desume dall’espletata attività di “controllo” dell’operazione di cessione da parte dell’imputata, dalla messa a disposizione dell’abitazione per tale operazione e dalla collocazione di un bidone, risultato contenere stupefacente, dinanzi alla predetta abitazione. La compartecipazione della ricorrente negli ulteriori episodi emerge: dalla consegna a NOME COGNOME di un involucro risultato contenere stupefacente (capo 55) e dall’esecuzione dell’operazione di cessione nell’abitazione dell’imputata ove quest’ultima entrava con il cessionario (capi 56 e 57). Per il COGNOME la sentenza impugnata indica dettagliatamente il contributo fornito dallo stesso in ciascuno dei singoli episodi in concorso con NOME COGNOME quali, in particolare, la movimentazione dello stupefacente e negli ulteriori episodi di cui ai capi 18 e 52 (consegna dello stupefacente in favore del cessionario e il nascondimento dell’arma).
6. Il secondo motivo è fondato.
La Corte di appello ha escluso la configurabilità dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per lo stabile modus operandi dei ricorrenti, per le modalità di occultamento dello stupefacente in luoghi nascosti vicino all’abitazione della COGNOME e per l’organizzazione delle cessioni all’interno di tale abitazione. Tuttavia, la Corte, nel valutare le doglianze contenute nell’appello, non opera sufficiente riferimento a indici sintomatici di una più ampia e comprovata capacità degli imputati di diffondere sostanza stupefacente o ad altri indici tali da escludere l’ipotesi di lieve entità sicché si impone l’annullamento della sentenza in punto di qualificazione giuridica del fatto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, per nuova valutazione della stessa.
Il terzo motivo relativo all’applicazione della recidiva nei confronti della ricorrente e all’entità del trattamento sanzionatorio per entrambi i ricorrenti devono ritenersi assorbiti nell’accoglimento del secondo motivo di ricorso dovendosi in caso di eventuale riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità procedersi a nuova valutazione della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della recidiva e alla rideterminazione della pena.
8. Ricorso per NOME COGNOME.
Il primo e il secondo motivo sono stati proposti per motivi non consentiti dalla legge.
Il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione ed erronea valutazione della prova poiché non si sarebbe tenuto conto che nessuno scambio e cessione di stupefacente sarebbero avvenuti con riferimento alla contestata cessione di cui al capo 31 e che non vi sarebbe stata alcuna chiamata in correità da parte del cessionario dello stupefacente. Analoghe le censure per l’episodio di cui al capo 32. La ricostruzione dei fatti da parte della Corte di appello è immune dai vizi denunciati. In particolare, la commissione del reato da parte di NOME COGNOME si desume logicamente dall’incontro con il COGNOME, dalla circostanza che entrambi fossero entrati all’interno dell’abitazione e dal rinvenimento dello stupefacente in possesso del COGNOME una volta che questi è uscito dall’abitazione. Analoghe considerazioni per la cessione di sostanza stupefacente in favore di NOME COGNOME realizzata dopo l’ingresso di quest’ultimo nel cancello dell’abitazione dell’imputato. Pertanto, le censure del ricorrente mirano a una ricostruzione alternativa dei fatti e una rivalutazione delle prove non consentite nel giudizio di legittimità.
10.11 terzo e il quarto motivo sono fondati.
La Corte di appello ha escluso la configurabilità dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per i reati commessi da NOME COGNOME in considerazione dello stabile modus operandi dell’imputato che occultava lo stupefacente in luogo protetto che serviva da deposito di stupefacenti anche per terzi e dei precedenti specifici. Anche in questo caso la Corte, nel valutare le doglianze contenute nell’appello, non opera sufficiente riferimento a una più ampia e comprovata capacità dell’imputato di diffondere sostanza stupefacente o ad altri indici tali da escludere l’ipotesi di lieve entità sicché si impone l’annullamento della sentenza in punto di qualificazione giuridica del fatto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, per nuova valutazione della stessa.
11. Il quinto motivo relativo all’applicazione della recidiva, al bilanciamento delle circostanze del reato e all’entità del trattamento sanzionatorio deve ritenersi assorbiti nell’accoglimento del terzo e quarto motivo di ricorso dovendosi in caso di eventuale riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità procedersi a nuova valutazione della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della recidiva e del bilanciamento delle circostanze del reato nonché alla rideterminazione della pena.
12. Ricorso per NOME COGNOME.
13. Il primo e il secondo motivo sono stati proposti per motivi non consentiti dalla legge.
Il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione ed erronea valutazione della prova poiché non si sarebbe tenuto conto che nessuno scambio sarebbe avvenuto con riferimento alla contestata cessione di cui al capo 35) in favore di NOME COGNOME. La ricostruzione del fatto da parte della Corte di appello è immune dai vizi denunciati. In particolare, la commissione del reato da parte del COGNOME si desume logicamente dalla accertata disponibilità di involucro bianco in suo possesso, dal successivo avvicinamento all’autovettura della NOME, dall’intervenuto scambio di qualcosa tra i due e dal rinvenimento dello stupefacente nella disponibilità della NOME. Anche in questo caso il ricorrente richiede una ricostruzione alternativa del fatto e una rivalutazione delle prove non consentite nel giudizio di legittimità.
14. Il terzo e il quarto motivo sono fondati.
La Corte di appello ha escluso la configurabilità dell’art. 73, comma 5, n. d.P.R. 309 del 1990 per i reati commessi da NOME COGNOME in ragione dello stabile modus operandi dell’imputato che occultava lo stupefacente in luogo protetto che serviva da deposito di stupefacenti e dei precedenti penali. Anche in questo caso la Corte, nel valutare le doglianze contenute nell’appello, non opera sufficiente riferimento a una più ampia e comprovata capacità dell’imputato di diffondere sostanza stupefacente o ad altri indici tali da escludere l’ipotesi di lieve entità sicché si impone l’annullamento della sentenza in punto di qualificazione giuridica del fatto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, per nuova valutazione della stessa.
15. Il quinto motivo relativo all’applicazione della recidiva, al bilanciamento delle circostanze del reato e all’entità del trattamento sanzionatorio devono ritenersi assorbiti nell’accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso dovendosi in caso di eventuale riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità procedersi a nuova valutazione della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della recidiva e del bilanciamento delle circostanze del reato nonché alla rideterminazione della pena.
16. Ricorso per NOME COGNOME.
17. Il ricorso è fondato.
La Corte di appello, dopo aver assolto l’imputato da uno reati contestati, ha escluso la configurabilità dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 con
motivazione che, pur richiamando la reiterazione dei reati in favore di acquirenti stabili e la disponibilità immediata di stupefacenti, non contiene un chiaro ed espresso riferimento a una più ampia e comprovata capacità dell’imputato di diffondere sostanza stupefacente ovvero a indice che consente di escludere l’ipotesi di lieve entità. Pertanto, si impone l’annullamento della sentenza in punto di qualificazione giuridica del fatto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, per nuova valutazione della stessa e per le conseguenti valutazioni relative al trattamento sanzionatorio.
18. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso del COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro tremila. Per gli altri ricorrenti va dispost l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica dei fatti, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, per nuovo esame sul punto e per le statuizioni conseguenti. Deve essere dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, di COGNOME NOME, di COGNOME NOME, di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, limitatamente alla qualificazione giuridica dei fatti loro contestati e rinvia per nuovo esame sul punto e per le statuizioni conseguenti ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi dei predetti. Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/01/2026.