Lieve Entità nello Spaccio: Quando l’Organizzazione Esclude il Fatto Minore
La qualificazione di un fatto di spaccio come di lieve entità rappresenta uno snodo cruciale nel diritto penale degli stupefacenti, capace di modificare significativamente il quadro sanzionatorio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione torna sull’argomento, delineando con chiarezza i confini tra un episodio di minima offensività e un’attività criminale strutturata. La Suprema Corte ha stabilito che un’attività di spaccio organizzata, seppur con modalità rudimentali, e la cessione di droga di elevata purezza sono elementi sufficienti a escludere l’applicazione dell’attenuante.
La Vicenda Processuale
Il caso esaminato dalla Corte riguardava due individui condannati in appello per spaccio continuato di cocaina. Gli imputati avevano presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la loro condotta dovesse essere ricondotta all’ipotesi di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti. Secondo la loro difesa, l’attività non presentava le caratteristiche di gravità necessarie per giustificare la condanna inflitta nei gradi di merito. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva già respinto questa tesi, evidenziando come lo spaccio avvenisse in una nota piazza, con una precisa suddivisione di ruoli tra vedetta, collaboratore e cassiere, e riguardasse cocaina di notevole qualità (con principio attivo tra l’88% e il 90%).
I Criteri di Valutazione della Lieve Entità
La Cassazione, nel dichiarare i ricorsi inammissibili, ha ribadito il proprio orientamento consolidato. La configurabilità del delitto di lieve entità richiede una valutazione complessiva del fatto, che tenga conto di tutti gli indicatori previsti dalla norma: i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione, nonché la quantità e qualità delle sostanze. Non è sufficiente considerare un solo parametro isolatamente, ma è necessaria una visione d’insieme per stabilire il reale disvalore penale della condotta.
I giudici di legittimità hanno sottolineato come i ricorrenti, nel loro appello, non stessero contestando un’errata applicazione della legge, bensì la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, attività che sono di competenza esclusiva del giudice di merito e non possono essere riesaminate in sede di Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione della Suprema Corte risiede nella valorizzazione di due elementi chiave: l’organizzazione e la qualità della droga. Secondo i giudici, l’attività degli imputati, seppur basata su una struttura organizzativa ‘rudimentale’, era comunque collaudata e funzionale a garantire la reiterazione delle cessioni a un numero non esiguo di clienti ‘fidelizzati’. Questa modalità operativa, con una precisa suddivisione dei compiti, denota un livello di professionalità nel traffico che mal si concilia con l’occasionalità e la scarsa offensività tipiche del fatto di lieve entità.
Inoltre, l’elevato grado di purezza della cocaina sequestrata (88-90%) è stato ritenuto un indice decisivo della pericolosità della condotta. Un principio attivo così alto non solo aumenta i profitti, ma permette anche di ricavare un numero molto elevato di dosi, amplificando il danno alla salute pubblica. La Corte ha richiamato un precedente in cui, a fronte di una purezza del 55,65%, si era già esclusa la lieve entità, a maggior ragione una purezza quasi doppia non poteva che condurre alla medesima conclusione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la valutazione della lieve entità non è un mero esercizio aritmetico basato sulla quantità di droga, ma un’analisi qualitativa dell’intera condotta criminale. La presenza di un’organizzazione stabile, anche se semplice, e la commercializzazione di sostanze di alta qualità sono indicatori di una pericolosità sociale che impedisce di qualificare il fatto come di minima offensività. Questa pronuncia offre un ulteriore strumento interpretativo per gli operatori del diritto, ribadendo che la professionalità e la capacità di incidere sul mercato degli stupefacenti sono fattori determinanti per escludere l’applicazione della più mite fattispecie prevista dalla legge.
Quando può essere esclusa l’ipotesi di spaccio di lieve entità?
L’ipotesi di lieve entità viene esclusa quando l’attività di spaccio, pur con modalità organizzative rudimentali, dimostra un certo livello di professionalità, è reiterata nel tempo, si rivolge a un numero non esiguo di clienti e ha ad oggetto sostanze stupefacenti di elevata qualità e purezza.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti, come l’organizzazione dello spaccio?
No, la Corte di Cassazione si occupa del giudizio di legittimità, che si concentra sulla corretta applicazione delle norme di diritto. La ricostruzione dei fatti, la valutazione delle prove e l’apprezzamento del materiale probatorio sono di esclusiva competenza del giudice di merito (tribunale e corte d’appello).
Quali elementi sono stati considerati decisivi in questo caso per negare la lieve entità?
Gli elementi decisivi sono stati: 1) la collaudata attività di spaccio in una nota piazza; 2) la suddivisione organizzata dei ruoli (vedetta, collaboratore, cassiere); 3) la notevole qualità della cocaina (principio attivo dell’88-90%); 4) la presenza di un numero non esiguo di clienti ‘fidelizzati’.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27341 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27341 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME – unitamente alla memoria depositata dal COGNOME – avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato loro ascritto sono inammissibili, perché contenenti censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto non l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusi competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, i giudici del merito hanno fatto corretta applicazione dell’insegnamento della Corte regolatrice secondo cui, in tema di stupefacenti, la configurabilità del delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1 n. 309, postula un’adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell’azione, ed a quantità e qualità delle sostanze, con riferimento al grado d purezza, sì da pervenire all’affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzio di offensività e di proporzionalità della pena (Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Rv. 285706 – 01; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la lieve entità del fatto, valorizzando il livello di professionalità del traffico, de dall’elevato grado di purezza della cocaina, con principio attivo pari al 55,65°/0, dalla qua era ricavabile un numero di dosi particolarmente alto, per 291 unità). Nel caso di specie, l’esclusione dell’ipotesi di minima offensività del fatto è stata logicamente ricondotta collaudata attività di spaccio intrapresa dagli imputati nella nota piazza denominata “la lupa svolta con modalità organizzative rudimentali ma tali da assicurare la reiterazione delle cessioni di cocaina di notevole qualità (principio attivo pari al 90% e all’88°/0 nella dr sequestrata) in favore di un numero non esiguo di clienti “fidelizzati”, operata mediante l suddivisione dei ruoli (vedetta, collaboratore del pusher e cassiere). Tale ricostruzione fattuale non può essere rimessa in discussione nella presente sede di legittimità. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 giugno 2024
Il ConS ere estensore
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