Lieve Entità nella Rapina: Criteri di Valutazione della Cassazione
La recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini per l’applicazione della circostanza attenuante della lieve entità nel reato di rapina. Questa decisione, basata su una precedente pronuncia della Corte Costituzionale, sottolinea come la valutazione non possa limitarsi al solo valore economico del bene, ma debba estendersi a tutte le circostanze del fatto, inclusa la gravità del danno alla persona. Analizziamo insieme i dettagli di questo importante provvedimento.
I Fatti di Causa e il Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato condannato per rapina. La difesa lamentava la mancata applicazione della diminuente della lieve entità, facendo leva su un recente intervento della Corte Costituzionale che ha ridefinito i parametri di valutazione per tale circostanza. Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avrebbero considerato adeguatamente la potenziale tenuità del danno e del pericolo, elementi chiave secondo la nuova interpretazione costituzionale.
L’Applicazione della Lieve Entità: L’Analisi dei Giudici
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato. I giudici supremi hanno ribadito che, ai fini del riconoscimento della lieve entità, è necessario un esame completo di tutti gli aspetti dell’azione criminale. Questo include la natura, i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione stessa.
Il Valore Economico e il Danno alla Persona
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva già escluso l’applicazione dell’attenuante sulla base di due elementi fondamentali:
1. La non esiguità del valore economico dei beni sottratti.
2. La gravità del danno cagionato alla persona offesa.
Questi due fattori, considerati congiuntamente, sono stati ritenuti sufficienti per escludere che il fatto potesse essere qualificato come di particolare tenuità. La Cassazione ha confermato che questa valutazione è corretta e in linea con i principi stabiliti dalla Consulta.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano sulla coerenza della decisione dei giudici di merito con l’interpretazione costituzionalmente orientata. La pronuncia della Corte Costituzionale (n. 86/2024) non ha introdotto un automatismo, ma ha semplicemente imposto al giudice un obbligo di valutazione più ampio, che consideri ogni aspetto della condotta. I giudici di appello avevano assolto a tale obbligo, sottolineando come il valore dei beni e il pregiudizio subito dalla vittima fossero ostativi al riconoscimento della lieve entità. Pertanto, il ricorso è stato giudicato inammissibile, in quanto non presentava argomenti validi a scalfire la logicità e la correttezza giuridica della sentenza impugnata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cruciale: la valutazione della lieve entità è un’analisi complessa e fattuale, non un semplice calcolo matematico. Per reati che offendono più beni giuridici, come la rapina (che lede sia il patrimonio che la persona), il danno non patrimoniale assume un peso rilevante. Anche a fronte di un bottino di modesto valore, la violenza o la minaccia perpetrata ai danni della vittima possono essere di per sé sufficienti a escludere la particolare tenuità del fatto. Questa pronuncia serve da monito: per sperare in una riduzione di pena, non basta che il valore del maltolto sia basso, ma è necessario che l’intera condotta criminale, nel suo complesso, possa essere considerata di minima offensività.
Quando si può applicare l’attenuante della lieve entità in un reato come la rapina?
L’attenuante della lieve entità si può applicare quando il giudice, valutando complessivamente la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, riconosce una particolare tenuità del danno o del pericolo causato.
Perché in questo caso specifico non è stata riconosciuta la lieve entità?
In questo caso, l’attenuante non è stata riconosciuta perché i giudici hanno ritenuto che il valore economico dei beni rubati non fosse esiguo e che il danno causato alla persona offesa fosse di una certa gravità, elementi che insieme escludono la particolare tenuità del fatto.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questa ordinanza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7905 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7905 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 01/01/1979
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
a
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della diminuente della lieve entità alla luce della intervenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 86 del 16/04/2024-, è manifestamente infondato;
rilevato che, sulla base di quest’ultimo arresto della Consulta, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità, il giudice deve considerare «la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo»;
rilevato che, nel caso di specie, depone, palesemente, per l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della fattispecie attenuata di rapina quanto ricostruito e accertato dai giudici di appello, i quali, nel rigettare le doglianze relative all’applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62bis cod. pen., hanno sottolineato la non esiguità del valore economico dei beni sottratti e la gravità del danno cagionato alla persona offesa (si veda, in particolare, pag. 2 della impugnata sentenza);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025.