Lieve Entità nella Rapina: Quando il Valore Non Basta
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale per la valutazione della gravità dei reati: l’applicazione dell’attenuante della lieve entità nella rapina non può basarsi esclusivamente sul modesto valore economico del bottino. L’analisi del giudice deve essere globale e tenere in debita considerazione la violenza perpetrata, che costituisce l’elemento centrale del reato.
Il Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso presentato dalla difesa di una persona condannata in via definitiva per il reato di rapina. A seguito di una sentenza della Corte Costituzionale (la n. 86 del 2024), la condannata aveva richiesto al Giudice dell’esecuzione una rideterminazione della pena, chiedendo il riconoscimento dell’attenuante della lieve entità del fatto.
La difesa sosteneva che il giudice avrebbe dovuto considerare due elementi a favore della propria assistita: il limitato valore economico dei beni sottratti e la loro immediata restituzione alla vittima all’arrivo delle forze dell’ordine. Il Tribunale, in prima istanza, aveva respinto la richiesta, spingendo la difesa a rivolgersi alla Corte di Cassazione.
I Motivi del Ricorso e la questione sulla lieve entità nella rapina
Il ricorso in Cassazione si fondava su due principali critiche alla decisione del giudice dell’esecuzione:
1. Violazione di legge: per non aver tenuto conto del limitato danno patrimoniale.
2. Vizio di motivazione: per non aver spiegato perché il valore esiguo e la restituzione dei beni non fossero sufficienti a qualificare il fatto come di lieve entità.
Il fulcro della questione era se, in un reato complesso come la rapina, che lede sia il patrimonio che la persona, l’aspetto patrimoniale potesse prevalere su quello della violenza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Gli Ermellini hanno ritenuto che le argomentazioni della difesa non si confrontassero adeguatamente con la motivazione della decisione impugnata e disconoscessero il senso univoco della giurisprudenza in materia.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha chiarito che, per valutare la lieve entità nella rapina, il giudice non può limitarsi a un’analisi parziale, come quella del solo valore economico del bene sottratto. È necessario, invece, un giudizio complessivo sull’intero fatto storico, che consideri tutti gli elementi che ne definiscono il disvalore.
Nel caso specifico, l’ordinanza impugnata aveva correttamente evidenziato la gravità della condotta: il reato era stato commesso da più persone che avevano colpito ripetutamente la vittima con un manganello. Questa modalità violenta, secondo la Corte, esclude a priori la possibilità di considerare il fatto di lieve entità, indipendentemente dal valore del bottino.
La Cassazione ha richiamato un orientamento consolidato, formatosi a seguito di una pronuncia analoga della Corte Costituzionale sul delitto di estorsione. L’attenuante non è configurabile se la lieve entità manca con riguardo:
* All’evento in sé considerato;
* Alla natura, specie, mezzi, modalità e circostanze della condotta;
* All’entità del danno o del pericolo conseguente al reato.
In sostanza, la violenza fisica usata contro la vittima rappresenta un fattore di tale gravità da rendere irrilevante la modestia del danno patrimoniale.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un principio cruciale: nei reati contro il patrimonio commessi con violenza alla persona, la valutazione della gravità del fatto deve privilegiare l’offesa all’integrità fisica e alla libertà individuale. La lieve entità nella rapina non è un automatismo legato al valore degli oggetti rubati, ma il risultato di un’attenta ponderazione di tutte le circostanze del caso concreto.
Per gli operatori del diritto, ciò significa che le istanze volte a ottenere l’attenuante in questione devono essere supportate da elementi che dimostrino un basso livello di disvalore dell’intera azione, e non solo di una sua parte. La violenza gratuita o sproporzionata, come l’uso di armi o l’agire in gruppo contro una vittima inerme, rappresenta un ostacolo insormontabile al riconoscimento di qualsiasi forma di ‘lieve entità’.
Perché è stata negata l’attenuante della lieve entità nel caso di rapina?
L’attenuante è stata negata perché il reato è stato commesso con modalità particolarmente violente. Gli aggressori, agendo in gruppo, hanno colpito ripetutamente la vittima con un manganello. Secondo la Corte, questa grave violenza prevale sul basso valore economico dei beni sottratti.
Il basso valore economico dei beni rubati è sufficiente per ottenere l’attenuante della lieve entità nella rapina?
No. La giurisprudenza consolidata, richiamata nell’ordinanza, stabilisce che il ridotto valore economico non è di per sé sufficiente. Il giudice deve effettuare una valutazione complessiva del fatto, considerando la natura, i mezzi, le modalità della condotta e l’entità del danno o del pericolo causato.
Cosa significa che il ricorso è stato dichiarato ‘inammissibile per manifesta infondatezza’?
Significa che la Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso così palesemente privo di fondamento da non poter essere discusso nel merito. Le argomentazioni della difesa erano in contrasto con principi giuridici consolidati e non contestavano efficacemente le ragioni della decisione del giudice precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14613 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14613 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 18/01/1959
avverso l’ordinanza del 25/10/2024 del GIP TRIBUNALE di LATINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
re-t Esaminato il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME · COGNOME avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui il G.i.p. del Tribunale di Latina, in funzione di 25 giudice dell’esecuzione, ha rigettato in data CW.10.2024 l’istanza, presentata nell’interesse della condannata, di rideterminazione della pena inflittale con sentenza irrevocabile per il reato di rapina, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024;
Evidenziato che con il ricorso si lamenta che il giudice dell’esecuzione, rigettando la richiesta di riconoscere l’attenuante della lieve entità del fatto, sia incorso, da un lato, in violazione di legge per non avere tenuto conto del limitato valore economico dei beni sottratti dalla ricorrente e, dall’altro, nel vizio della motivazione per non avere motivato in ordine a tale aspetto e alla circostanza che la ricorrente all’arrivo delle forze dell’ordine avesse restituito gli oggetti sottratti alla vittima
Ritenuto, in primo luogo, che il ricorso non si confronti con la motivazione dell’ordinanza impugnata, la quale, per disattendere l’istanza difensiva, richiama le modalità violente dell’azione, posta in essere da più persone che colpivano ripetutamente la vittima con un manganello;
Ritenuto, in secondo luogo, che la pronuncia del giudice dell’esecuzione si inscriva nel solco della giurisprudenza di legittimità consolidatasi dopo la analoga pronuncia di illegittimità costituzionale in tema di lieve entità applicabile al delitto estorsione (sent. Corte cost. n. 120 del 2023), secondo cui l’attenuante della lieve entità richiede che il ridotto disvalore del fatto sia valutato nel suo complesso (Sez. 2, n. 9912 del 26/1/2024, Salerno, Rv. 286076 – 01) e non sia circoscritto al valore economico del bene sottratto, sicché l’attenuante non è configurabile se la lieve entità difetti con riguardo all’evento in sè considerato o con riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all’entità del danno o del pericolo conseguente al reato (Sez. 2, n. 9820 del 26/1/2024, COGNOME, Rv. 286092 – 01);
Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto connotato dal disconoscimento del senso univoco della disposizione di legge da applicare, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16.1.2025