Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45235 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45235 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
y
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 9 settembre 2022 di conferma della condanna del Gup Tribunale di Velletri in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 30 commesso in Pomezia il 17 febbraio 2018; 13, 16, 18, 20, 22, 25, 27 e 29 aprile 2018; 4, 15, 22, 24, 27 e 31 maggio 2018 .
Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità penale, è inammissibile, in quanto meramente riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte territoriale con argomentazione esaustiva e giuridicamente corretta. La Corte, invero, ha dato atto RAGIONE_SOCIALE risultanze dell’attività d intercettazione (interpretate in modo non manifestamente illogico e, dunque, non sindacabile: Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 – 01) e dell’attività di osservazione della polizia giudiziaria che aveva documentato una cessione nei confronti di tal NOME COGNOME (fol 7-9).
Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenunati generiche, è inammissibile, in quanto anch’esso riproduttivo di profilo di censura già vagliato e disatteso e comunque generico. La Corte territoriale ha richiamato le concrete modalità della condotta e la capacità a delinquere dell’imputato (gravato da numerose precedenti condanne), oltre che l’assenza di elementi da valutare positivamente.
Rilevato che il terzo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzioNOMErio, è inammissibile per difetto di specificità.
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023