Lieve entità e spaccio: i limiti della tenuità nel diritto penale
La determinazione della lieve entità nel traffico di stupefacenti è un tema cruciale per definire il perimetro delle sanzioni applicabili. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini entro cui un fatto può essere considerato di minima offensività, escludendo tale beneficio quando il contesto operativo e il dato quantitativo indicano una pericolosità sociale superiore.
Il caso e la contestazione della difesa
Il ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte di Appello, lamentando la mancata applicazione dell’attenuante prevista dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti. Secondo la tesi difensiva, il fatto avrebbe dovuto essere inquadrato come un’ipotesi di minore gravità, contestando la valutazione dei giudici di merito che avevano invece ritenuto il reato ben più strutturato.
Quando il peso esclude la lieve entità
La Suprema Corte ha evidenziato come il giudizio sulla gravità del reato non possa limitarsi a un singolo elemento, ma debba scaturire da una lettura d’insieme. In particolare, l’aspetto ponderale della sostanza — ovvero il suo peso complessivo — è stato ritenuto di assoluto rilievo. Quando la quantità di droga supera determinate soglie, diventa difficile sostenere la tesi di un’attività occasionale o di minima portata.
L’importanza del quadro organizzativo
Oltre al peso, i giudici hanno analizzato le modalità dell’azione delittuosa. L’inserimento della condotta in un quadro organizzativo e strutturale definito è stato considerato incompatibile con la fattispecie attenuata. La presenza di mezzi o modalità che suggeriscono una gestione non estemporanea del traffico preclude l’accesso ai benefici sanzionatori previsti per i fatti di lieve entità.
Le motivazioni
La Corte ha motivato l’inammissibilità del ricorso rilevando che la sentenza impugnata era immune da vizi logici. I giudici di merito hanno correttamente apprezzato non solo il dato quantitativo della sostanza, ma anche tutti gli indici sintomatici previsti dalla legge. La decisione è stata definita lineare poiché ha riscontrato una netta incompatibilità tra la situazione concreta e la natura eccezionale della lieve entità, evidenziando come la struttura dell’azione delittuosa fosse sintomo di una capacità criminale non trascurabile.
Le conclusioni
In conclusione, la Cassazione ha ribadito che per beneficiare della disciplina meno severa non basta invocare la mancanza di precedenti o una condotta isolata. È necessario che ogni aspetto del fatto, dalla quantità di droga alle modalità di spaccio, converga verso una minima offensività. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, a conferma del rigore applicato nei casi di ricorsi manifestamente infondati.
Quali elementi impediscono il riconoscimento della lieve entità?
Il riconoscimento viene escluso in presenza di un elevato peso della sostanza stupefacente e di modalità d’azione che rivelano un’organizzazione strutturata e non occasionale.
Cosa si intende per aspetto ponderale in una sentenza per droga?
Si riferisce alla quantità fisica e al peso della sostanza sequestrata, che rappresenta uno dei criteri principali per valutare la gravità del reato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Il ricorrente subisce il rigetto delle richieste, la condanna al pagamento delle spese processuali e l’obbligo di versare una somma alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41541 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41541 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unica censura prospettata contesta l qualificazione data al fatto dai giudici del merito, che hanno escluso la configurabilità dell’ip di cui al comma 5 dell’ari 73 Tus con valutazione che tuttavia, all’evidenza, si rivela immune censure utilmente prospettabili in questa sede perché resa all’esito di una lettura compiuta complessiva dei possibili indici sintomatici della ipotesi di reato rivendicata dalla d considerando e apprezzando non solo il dato quantitativo della sostanza detenuta dal ricorrente, coerentemente ritenuto di assoluto rilievo alla luce del relativo aspetto ponderale, ma anche tut gli altri elementi selezionati dalla disposizione in oggetto ( con particolare riguardo circostanze e alle modalità dell’azione delittuosa), concludendo in modo lineare per la ritenu incompatibilità della situazione a giudizio con il comma 5 del citato art. 73 alla luce inserzione della stessa in un quadro organizzativo e strutturale non confacente all’ipotesi di rea sollecitata dalla difesa rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.