Lieve entità: i limiti del ricorso in Cassazione
Il riconoscimento della lieve entità nei reati legati agli stupefacenti rappresenta un punto cruciale per la determinazione della pena. Recentemente, la Corte di Cassazione si è espressa sull’inammissibilità di un ricorso che mirava a ottenere la riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, del TUS.
Il contesto del reato e la lieve entità
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per violazione della normativa sugli stupefacenti. La difesa aveva sollecitato l’applicazione della fattispecie attenuata, sostenendo che la condotta dovesse essere inquadrata come fatto di lieve entità. Tuttavia, i giudici di merito avevano escluso tale ipotesi, portando il caso davanti alla Suprema Corte.
La valutazione dei parametri qualitativi e quantitativi
Nel giudicare la gravità del fatto, non ci si può limitare al solo dato numerico o alla purezza della sostanza. La giurisprudenza richiede un’analisi sinergica di tutti gli elementi della condotta, inclusi i mezzi e le modalità dell’azione.
La decisione della Corte sulla lieve entità
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione principale risiede nel fatto che l’impugnazione si limitava a replicare censure già ampiamente vagliate e respinte dalla Corte d’Appello, senza apportare nuovi elementi critici.
Le motivazioni
I giudici di legittimità hanno evidenziato che il giudice di merito ha operato una valutazione corretta e lineare. La negazione della lieve entità non è derivata solo dalla consistenza quantitativa della droga, ma da una visione d’insieme dei parametri normativi. Quando i motivi di ricorso sono una mera riproduzione di quanto già dedotto in appello, senza scalfire la logica della sentenza impugnata, il ricorso deve essere considerato inammissibile. Inoltre, la consistenza del profilo qualitativo e quantitativo nel caso di specie è stata ritenuta incompatibile con l’attenuante richiesta.
Le conclusioni
La sentenza ribadisce che per ottenere la riqualificazione del reato in lieve entità è necessaria una prova rigorosa che investa tutti i parametri dell’azione criminosa. L’inammissibilità del ricorso comporta non solo la conferma della pena, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di presentare motivi di ricorso specifici e non meramente ripetitivi.
Quando viene negata la lieve entità nel traffico di droga?
La negazione avviene quando la valutazione complessiva di quantità, qualità e modalità della condotta supera i limiti della minima offensività stabiliti dalla legge.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Essa determina la definitività della condanna e l’obbligo di pagare le spese processuali oltre a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Si può ricorrere in Cassazione riproponendo gli stessi motivi dell’appello?
No, il ricorso che si limita a replicare argomenti già respinti senza contestare la logica della nuova sentenza è considerato inammissibile per difetto di specificità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46968 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46968 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a EBOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME; /
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza i epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamen vagliati e disattesi con corretti e lineari argomenti fattuali e giuridici Cal giudice di m pervenire alla qualificazione del fatto escludendo la configurazione ( ex comma 5 dell’art 73 TU ) sollecitata dalla difesa, ritenuta non compatibile con la regiudicanda alla luce di complessiva e sinergica valutazione dei diversi parametri considerati dala fattispecie rivendicata dal ricorrente e senza fermarsi unicamente al dato quantitativo e qualitativo malgrado la cert consistenza da ascrivere nella specie a siffatto profilo;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 ottobre 2023.