Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 50675 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 50675 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
7(.93/..A223
avverso la sentenza del LITZIET2=della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procur generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna emessa nei confronti del ricorrente, con rito abbreviato, dal Tribunal
Roma il 10/10/2022 per il delitto di detenzione di grammi 70,16 lordi di cocaina e per resistenza a pubblico ufficiale.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore, articolando due motivi.
2.1. Vizio di motivazione, in termini di omessa, contraddittoria e manifesta illogicità in quanto la sentenza impugnata, senza considerare ricostruzioni alternative e in assenza di prova circa la finalizzazione della sostanza stupefacente allo spaccio, ha fondato la responsabilità di COGNOME esclusivamente sul dato quantitativo della sostanza detenuta.
2.2. Vizio di motivazione, in termini di omessa, contraddittoria e manifesta illogicità, in relazione all’ art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per avere la Corte territoriale escluso la qualificazione del fatto come di lieve entità in base al solo dato quantitativo e qualitativo e alle modalità del fatto, senza accertare altri indici rivelatori.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’ar 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
2.1 motivi, generici e reiterativi, sono connessi tra loro e per questo possono essere trattati congiuntamente.
Va premesso che dalla sentenza impugnata risulta che NOME COGNOME è stato arrestato in flagranza di reato il 9 ottobre 2022 per il reato di illecita detenzione fini di cessione a terzi di 79 grammi lordi di cocaina, e resistenza a pubblico ufficiale avvenuta attraverso la sua fuga in motorino tale da mettere in pericolo gli utenti della strada.
Il ricorso ricalca pedissequamente l’appello, senza confrontarsi con il puntuale contenuto della sentenza, e sollecita una rilettura delle emergenze processuali dalle quali i giudici di merito, con un ragionamento immune da vizi di manifesta illogicità, perciò non censurabile in sede di legittimità, hanno tratto conferma della fondatezza dell’ipotesi accusatoria.
Invero, la motivazione resa sul punto non appare in alcun modo carente, essendo stati individuati gli elementi idonei, di per sé, ad escludere la fattispecie
di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e fondati non solo sul dato quantitativo (325 dosi) e qualitativo della cocaina (grado di purezza dell’86%), del valore compreso tra C 13.000 e C 16.250, ma anche dal complessivo contesto in cui i fatti si sono consumati ovverosia la fuga e la resistenza di COGNOME e la dichiarazione di questi di non essere assuntore di stupefacente.
Peraltro, deve condividersi l’argomento della sentenza lì dove evidenzia che i dati quali-quantitativi sopra indicati si attestano al di sopra degli indicatori statist riportati nella sentenza di questa Sezione, n. 45061 del 2022, che, con riferimento alla cocaina, registra il riconoscimento dell’ipotesi lieve entro una soglia quantitativa lorda di gr. 23,66, dunque molto al di sotto dei 70,16 grammi trovati in possesso di COGNOME.
Si tratta di una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio, confermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo il quale il giudice, nel verificare la sussistenza o meno della fattispecie di lieve entità, deve valutare i relativi indici complessivamente, senza che questi debbano essere tutti compresenti, motivando le ragioni della ritenuta prevalenza riservata solo ad alcuni di essi (Sez. U. n. 51063 dl 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076).
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e i ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2023