Lieve entità del fatto: non solo la quantità, ma la purezza della droga determina la gravità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di reati legati agli stupefacenti: per valutare la lieve entità del fatto, non basta considerare il peso lordo della sostanza, ma è decisivo il suo grado di purezza e il numero di dosi ricavabili. Questa decisione offre un importante chiarimento sui criteri che i giudici devono seguire per distinguere tra spaccio di lieve entità e quello ordinario.
Il Caso in Analisi: Quantità e Purezza della Sostanza Stupefacente
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un soggetto condannato in Corte d’Appello per il reato previsto dall’art. 73, comma 1, del d.P.R. 309/1990. L’imputato aveva presentato ricorso in Cassazione, chiedendo che la sua condotta venisse ricondotta all’ipotesi di minore gravità descritta dal comma 5 dello stesso articolo, ovvero la cosiddetta lieve entità del fatto.
L’elemento centrale della difesa si basava sulla richiesta di una diversa qualificazione giuridica. Tuttavia, i giudici di merito avevano già respinto questa tesi, evidenziando dati oggettivi incontrovertibili: l’imputato era stato trovato in possesso di circa 105 grammi di cocaina. L’aspetto più rilevante, però, non era solo il peso, ma l’elevatissimo grado di purezza della sostanza, pari all’85,18%. Tale purezza avrebbe permesso di ricavare ben 562 dosi medie singole, un numero tutt’altro che trascurabile.
La Decisione della Corte di Cassazione e il concetto di lieve entità del fatto
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che i motivi presentati dall’imputato fossero generici e si limitassero a riproporre questioni di fatto già ampiamente e correttamente valutate nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare specifiche critiche giuridiche alla sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha sottolineato come la sentenza d’appello avesse spiegato in modo puntuale e logico le ragioni per cui andava esclusa la lieve entità del fatto. La motivazione si fondava su due pilastri:
1.  Il dato quantitativo: Un peso di 105 grammi di cocaina è di per sé significativo.
2.  Il dato qualitativo: L’elevato grado di purezza è un indicatore cruciale della pericolosità della condotta e della capacità della sostanza di diffondersi sul mercato, generando un numero elevato di dosi.
Secondo la Cassazione, la combinazione di questi elementi, e in particolare il potenziale di ricavare oltre 560 dosi, impedisce di considerare il fatto come ‘lieve’. Il ricorso è stato quindi giudicato come una mera doglianza di fatto, non consentita in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Le Conclusioni: Criteri per la Valutazione della ‘Lieve Entità’
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato della giurisprudenza. La valutazione della lieve entità del fatto non è un mero calcolo matematico basato sul peso della sostanza sequestrata. È un giudizio complesso che deve tenere conto di tutti gli indici rilevanti, tra cui la qualità della droga, il suo grado di purezza e, di conseguenza, il numero di dosi effettivamente realizzabili. Un’alta purezza moltiplica la pericolosità della condotta, anche a fronte di un peso non eccezionale, e rappresenta un elemento decisivo per escludere l’applicazione della più favorevole fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le censure sollevate erano prive di specificità e si limitavano a contestare la valutazione dei fatti già correttamente operata dal giudice di merito, senza presentare critiche giuridiche pertinenti alla sentenza impugnata.
Quali elementi sono stati decisivi per escludere la lieve entità del fatto?
Gli elementi decisivi sono stati l’ingente quantità di cocaina (circa 105 grammi) e, soprattutto, il suo elevato grado di purezza (85,18%), che avrebbe consentito di ricavare almeno 562 dosi medie singole.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7640 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7640  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
“
I
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOGGIA DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
/
f
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Rilevato che NOME NOME, condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena ritenuta di giustizia, articolando un motivo di ricorso, deduce la violaz di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto a norma d 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, invece che a norma dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990;
Considerato che il precisato motivo espone censure prive di specificità e comunque non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché costituite da mere doglianze in punto di riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giurid dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, posto che la sen impugnata ha spiegato in modo puntuale perché deve escludersi la lieve entità del fatto evidenziando, in particolare, che la cocaina nella disponibilità dell’indagato aveva non solo peso di circa 105 grammi, ma, soprattutto un elevato grado di purezza, pari all’85,18 %, sì ch da essa potevano ricavarsi almeno 562 dosi medie singole.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, sussistendo profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE cause di inammissibilità
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spes processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente