Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1968 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1968 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2024 della Corte di appello di Perugia letti gli atti, i ricorsi e il provvedimento impugnato; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO Procura generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità o, in subord per il rigetto dei ricorsi; udite le conclusioni dei difensori, AVV_NOTAIO, in sostituzione dell NOME COGNOME per COGNOME NOME, e AVV_NOTAIO per RAGIONE_SOCIALE NOME, che hanno chiesto l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con distinti ricorsi i difensori di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME chiedono l’annullamento della sentenza indicata
epigrafe con la quale la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza emessa il 24 aprile 2018 dal Tribunale di Terni, ha:
assolto il COGNOME dal reato ascrittogli al capo e), limitatamente alle cessioni in favore di tre acquirenti, e ridotto la pena irrogata per la residu condotta di cui al capo e), con le già riconosciute attenuanti generiche, ad anni 4 di reclusione e 18 mila euro di multa;
ridotto la pena irrogata ad NOME COGNOME per le residue condotte di cui ai capi c) ed f) – dopo la dichiarata prescrizione della cessione di 100 grammi di marijuana e della detenzione di 250 grammi di marijuana – ad anni 9 di reclusione e 40 mila euro di multa;
confermato la sentenza appellata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Il difensore di COGNOME NOME ha formulato un unico, articolato motivo con il quale denuncia la violazione di legge e plurimi vizi della motivazione in relazione alla mancata qualificazione dei fatti ai sensi del quinto comma dell’art. 73 d.P.R. n.309 del 90.
Deduce che l’affermazione di responsabilità è stata confermata solo in relazione alla cessione di 44,8 grammi di cocaina, non oggetto di accertamento peritale relativamente alla qualità e quantità della sostanza; che, quindi, l’esclusione dell’ipotesi lieve non è sorretta da adeguata motivazione, stante il mero riferimento al quantitativo non modesto ed alla provenienza dello stupefacente dal NOME, senza considerare la possibilità che si trattasse di campioni privi di efficacia drogante o con minimo principio attivo.
Con unico ricorso il comune difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME ha articolato due motivi con i quali denuncia:
3.1. la nullità della sentenza per mancanza totale di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità dell’COGNOME per il reato di cui al cap f). Oltre ad evidenziare che il ricorrente risponde solo del capo f) e non del capo c), diversamente da quanto affermato in sentenza, si segnala che la sentenza non risponde ai motivi di appello e si preoccupa unicamente di dichiarare l’intervenuta prescrizione delle condotte relative alle sostanze leggere, senza motivare in ordine alle residue condotte; infatti, la posizione del ricorrente non risulta esaminata, sicché la sentenza di primo grado è stata confermata senza alcuna motivazione;
3.2. la nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione relativo al mancato riconoscimento della lieve entità dei fatti contestati ad entrambi i ricorrenti / per essersi i giudici di appello limitati a confermare le argomentazioni del primo giudice con riferimento al capo a) contestato al COGNOME
e al capo f) contestato all’NOME con valutazione astratta e senza tener conto di tutte le specifiche e concrete circostanze del fatto.
4. Il difensore di COGNOME NOME articola i seguenti motivi:
4.1. violazione di legge e vizi della motivazione per non avere la Corte di appello rilevato la propria incompetenza territoriale e quella del Tribunale di Terni in favore del Tribunale di Bari in relazione al reato oggetto del capo l).
Alla luce della puntuale ricostruzione della sequenza procedimentale contenuta nella premessa del ricorso si sostiene che il giudice di appello avrebbe dovuto riconoscere la competenza del Tribunale di Trani, come già ritenuto dal Tribunale del riesame di Perugia nell’ordinanza del 18 agosto 2012, o del Tribunale di Bari, come stabilito nella sentenza del 5 febbraio 2024 dal GUP del Tribunale di Terni per i coimputati del COGNOME, rispettivamente con riferimento al luogo in cui era stato localizzato e sequestrato il carico o al luogo di presa in consegna del carico importato dall’Albania.
I giudici di appello, al pari del Tribunale, hanno ritenuto che la vicenda si inserisse in una condotta più ampia, organizzata e iniziata nel territorio di Terni, omettendo di considerare che non risulta contestato il reato associativo nel procedimento in oggetto e senza indicare gli elementi da cui desumere che l’accordo si fosse perfezionato in Terni prima del sequestro del carico in Puglia, risultando, invece, dai colloqui intercettati a carico del COGNOME i che l’accordo si era già perfezionato in Albania o al più a Bari, a nulla rilevando che il furgone per il trasporto fosse partito da Terni.
4.2. Violazione degli artt. 453, comma 1, 165 e 375 cod. proc. pen. e nullità del decreto di giudizio immediato nonché vizi della motivazione perché / all’epoca della richiesta di giudizio immediato il COGNOME era latitante, essendo rimasta ineseguita l’ordinanza cautelare emessa il 3 novembre 2012 dal GIP del Tribunale di Terni. L’eccezione, proposta in sede di discussione e riproposta in appello, è stata rigettata perché ritenuta erroneamente tardiva.
4.3. Violazione di legge e motivazione carente in relazione al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, determinando la pena base nel massimo edittale oltre all’aumento massimo per l’aggravante dell’ingente quantità fsenza tener conto del contributo di scarso rilievo prestato dal ricorrente, incensurato, lavoratore e regolarmente residente in Italia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile per genericità del motivo, meramente reiterativo di, una censura già respinta con idonea motivazione, alla quale si contrappone una ipotetica, astratta e scarsamente verosimile lettura
alternativa del fatto, contestato al capo e), avente ad oggetto la cessione, in concorso con COGNOME, di 44,8 grammi di cocaina a COGNOME NOME.
1.1. Con valutazione conforme i giudici di merito hanno dato atto della cessione osservata dagli operanti e dell’immediato riscontro ottenuto nel corso della perquisizione presso l’abitazione dell’acquirente, tratto in arresto e contattato, mentre si trovava in Questura, dal ricorrente, che, avendo appreso dell’arresto, reclamava il pagamento della cocaina ceduta.
Se a ciò si aggiunge che in sentenza si dà atto che il COGNOME riferì agli operanti che i 50 grammi di cocaina sequestrati gli erano stati consegnati in conto vendita dal COGNOME, l’obiezione difensiva sulla qualità e quantità dello stupefacente risulta destituita di ogni fondamento, considerato che ai fini della configurabilità di una delle condotte di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n 309, non è indispensabile un accertamento peritale della qualità e quantità della sostanza stupefacente, ancorché sequestrata, potendo risultare sufficiente anche il solo narcotest, a condizione che il giudice fornisca- come nel caso di specieadeguata motivazione in merito alla sussistenza di elementi univocamente significativi della tipologia ed entità di detta sostanza (Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, Pataffio, Rv. 283942-02).
1.2. L’esclusione dell’ipotesi lieve risulta correttamente fondata sul quantitativo non modico ceduto, ma anche sulla personalità del ricorrente, gravato da precedenti specifici ed in stretto rapporto con il COGNOME dal quale si riforniva e che fu identificato proprio in base ai frequenti rapporti con il COGNOME a riprova della non occasionalità ed episodicità dell’attività di cessione.
E’ noto che la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, posto che, per l’accertamento della stessa, è necessario fare riferimento all’apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggett6 . materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta), dovendosi escludere qualsivoglia preclusione derivante dalla eterogeneità delle sostanze o dalle modalità organizzate della condotta, essendo questi ultimi elementi idonei ad escludere l’ipotesi lieve soltanto qualora siano dimostrativi di una significativa potenziali offensiva.
1.3 Per le stesse ragioni e, in particolare, per il rilievo attribuito personalità negativa del ricorrente ( nonché alle modalità e circostanze del fatto, risulta idoneamente giustificata l’irrilevanza della diversa valutazione espressa nel separato giudizio a carico dell’acquirente – per il quale il fatto risu qualificato ai sensi del quinto comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90-, non essendovi alcuna automatica estensione della valutazione dello stesso fatto per i
concorrenti, ben potendo il fatto avere valutazioni diverse nei confronti dei concorrenti.
Proprio sul punto le Sezioni Unite (sentenza n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581) hanno affermato che, in tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico può configurare, in presenza dei diversi presupposti, nei confronti di un concorrente il reato di cui all’art. 73, comma 1 ovvero comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e nei confronti di altro concorrente il reato di cui all’art. comma 5, del medesimo d.P.R..
Ne deriva che la motivazione resa si sottrae alle censure del ricorrente.
1.4. All’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
2. Sorte analoga spetta al ricorso proposto per RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza a fronte della completa motivazione resa per escludere la lieve entità dei fatti, contestati al capo a)- aventi ad oggetto plurime cessioni di cocaina a vari acquirenti tra cui il COGNOME -, in base alla valutazione complessiva degli episodi contestati, alle risultanze dei colloqui intercettati e agli scambi di banconote, osservate dagli operanti, alla posizione centrale del ricorrente nella rete di spaccio, quale punto di riferimento del traffico di stupefacenti in forza dei suoi rapporti con traffica e fonti di approvvigionamento, Oeekcomplessa organizzazione necessaria per prelevare e custodire lo stupefacente importato in locali appositamente destinati al deposito nonché feantità di sostanze di diversa qualità movimentate.
Diversamente da quanto reputa il ricorrente, la mancata riqualificazione dei fatti ai sensi del quinto comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90 è sorretta da motivazione adeguata, conforme ai principi affermati da questa Corte (Sez. U n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), secondo i quali l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva della offensività della condotta, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell’azione. Ne consegue che la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può essere desunta sulla base del solo parametro quantitativo, posto che, per l’accertamento della lieve entità, si deve far riferimento all’apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma, come avvenuto nel caso di specie.
All’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro
3. E’, invece, fondato il ricorso di NOME.
3.1. Al ricorrente sono contestate le condotte di cui al capo f), aventi ad oggetto varie cessioni di cocaina, commesse in concorso con NOME COGNOME – al quale sono contestate al capo c), oltre alla detenzione di 250,7 grammi di marijuana -, sicché è evidente l’erroneo riferimento anche a questo fatto, non compreso nel capo f), trattandosi, peraltro, di fatto per il quale il ricorrente tratto in arresto il 25/11/2011. Risulta, infatti, dalla sentenza di primo grado che nel corso delle indagini vi era stato un sequestro di 650 grammi di cocaina e 250 grammi di marijuana rinvenuti nel garage di cui erano affittuari COGNOME, COGNOME e COGNOME ed altri 50 grammi di cocaina erano stati rinvenuti a casa di quest’ultimo. Tale episodio era stato oggetto di separato processo e il difensore stesso ne dà atto nell’appello (pag.14), ma è stato valutato nel presente quale elemento di riscontro dei colloqui intercettati (pag. 7 sentenza di primo grado).
Se è, quindi, evidente l’errore della Corte di appello nel ritenere il fatt oggetto di contestazione, va evidenziato che sia questo fatto che la detenzione di 100 grammi di marijuana, questa sì, oggetto del capo f), sono stati dichiarati estinti per prescrizione, sicché l’errore non ha avuto ricadute negative per il ricorrente.
Tuttavia, va rilevato che, come denunciato dal difensore del ricorrente, la valutazione della Corte di appello si ferma alla declaratoria di prescrizione dei reati aventi ad oggetto la sostanza leggera, senza occuparsi minimamente delle cessioni di cocaina contestate; non risultano affatto valutati i rilievi difensivi, correttamente riportati in sentenza nella parte dedicata all’esposizione dei motivi di appello con i quali la difesa eccepiva la nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione e contestava l’affermazione di responsabilità dell’imputato per le singole cessioni per mancanza di riscontri, deducendo che l’unico elemento concretamente indiziante era l’episodio dell’arresto, mentre non vi era prova della partecipazione ad altri episodi di cessione.
La mancanza assoluta di motivazione sul punto impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio, ritenuto assorbito il motivo relativo alla riqualificazione del fatto.
Il ricorso proposto da COGNOME NOME è nel suo complesso infondato, ma il reato è ormai estinto per prescrizione.
4.1 Infondata è l’eccezione di incompetenza per territorio, peraltro, formulata in termini alternativi, individuando quale giudice competente il Tribunale di Bari o di Trani, luoghi in cui fu, rispettivamente, individuato sequestrato il carico di 170 kg di marijuana e arrestato in flagranza il ricorrente
L’eccezione è stata respinta in ragione dell’inserimento di detto episodio nel più ampio contesto emerso dalle indagini dell’autorità giudiziaria di Terni, in quanto in Terni si pianificava e organizzava l’attività di importazione, come confermato dal monitoraggio dell’intera operazione da parte degli investigatori di Temi, che seguirono il furgone da lì partito, condotto da NOME COGNOME, e lo bloccarono con il carico ed intercettarono l’autovettura, che fungeva da staffetta, guidata dal COGNOME e con a bordo il COGNOME, traendoli in arresto. Peraltro, i ricorrente aveva un ruolo centrale di collegamento tra i soggetti coinvolti, in quanto NOME, rimasto a Terni, seguiva l’operazione contattando il ricorrente, che, a sua volta, contattava i complici sul furgone (pag.10 sentenza di primo grado).
La circostanza prospettata dalla difesa circa la pendenza di un procedimento presso i Tribunali di Bari o di Trani a carico del ricorrente e dei correi a seguito dell’ordinanza del Tribunale del riesame di Perugia in data 17 agosto 2012 é risultata smentita all’esito dell’integrazione istruttoria disposta proprio sul punto, essendo emerso che gli atti non erano stati mai trasmessi alla Procura presso il Tribunale di Trani, bensì riuniti al procedimento in oggetto.
4.2. Infondato è anche il motivo con cui si censura la mancata indicazione degli elementi che giustificano la competenza dell’autorità giudiziaria di Terni a fronte della puntuale ricostruzione della genesi e dell’evoluzione delle indagini mediante intercettazioni, anche ambientali, con identificazione progressiva degli imputati e conferme dell’intensa attività di cessione proveniente da servizi di osservazione, perquisizione e sequestro e dalle dichiarazioni degli acquirenti, che avevano consentito di individuare nel ricorrente un punto di riferimento nel traffico di marijuana, di identificarne i collaboratori e di individuare collegamento con altro gruppo di albanesi in grado di procurare ingenti quantitativi di marijuana dall’Albania, trasportati a Terni dopo l’arrivo dei carich e le operazioni di trasbordo in Puglia su camion scortati da più vetture.
La sentenza dà atto di tre importazioni organizzate, due delle quali concluse con arresti e sequestro del carico a partire dal 3 dicembre 2011 -con sequestro di un carico di 310 kg di marijuana, occultati nelle ruote di un autocarro, e intercettazione in diretta dell’operazione; altra importazione di 10 kg sfuggiti al sequestro nel gennaio 2012 e l’importazione di 170 kg di marijuana sequestrati il 18 febbraio 2012 di cui si è detto.
Risulta, quindi, giustificata la competenza dell’autorità giudiziaria di Terni, in ragione dell’attività di programmazione e definizione degli accordi per le
importazioni nonché del luogo di destinazione dei quantitativi ingenti importati nelle due occasioni ‘ da commercializzare in Terni, riconducibili allo stesso gruppo e allo stesso progetto criminoso.
I giudici hanno fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, facendo riferimento all’imputazione formulata dal P.m., che contesta al ricorrente ed ai correi l’organizzazione da Terni dell’acquisto e dell’importazione dall’Albania nonché il viaggio di trasporto fino a Terni nonché, in concorso tra loro, la detenzione e il trasporto a fini di cessione di 170 kg di marijuana.
E’ noto che in tema di importazione di stupefacenti, qualora il reato venga realizzato attraverso la consumazione di più condotte tra quelle alternativamente previste dal primo comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, alcune delle quali poste in essere prima dell’introduzione della droga nel territorio nazionale, ma comunque su di esso, la competenza territoriale deve essere stabilita con riguardo al luogo in cui è stata compiuta la prima di tali condotte (Sez. 6, n. 46249 del 07/10/2016, Bologna, Rv. 268479; Sez. 6, n.3882 del 04/11/2011, dep. 2012, Annunziata, Rv. 251526, che ha ritenuto la competenza del giudice del luogo in cui l’imputato aveva posto in essere la condotta di organizzazione dell’acquisto dello stupefacente). E ciò in ragione della natura alternativa delle condotte previste dall’art. 73 d.P.R. 309 del ’90, che perdono la loro individualità quando si riferiscono alla stessa sostanza stupefacente e sono indirizzate ad un unico fine, di talché, se consumate senza un’apprezzabile soluzione di continuità, devono considerarsi come condotte plurime di un unico reato e, al fine della determinazione della competenza per territorio, deve farsi riferimento al luogo di consumazione della prima di esse (Sez.3, n. 8999 del 05/12/2019, dep. 2020, Spada, Rv. 278418).
Sempre nella stessa linea, ancora di recente, si è affermato che lai fini della determinazione della competenza per territorio, occorre fare riferimento al luogo di compimento della prima delle condotte addebitate e, solo nel caso in cui tale luogo non sia identificato o non sia identificabile, la competenza deve essere individuata mediante ricorso ai criteri suppletivi previsti all’art. 9 cod. proc. p (Sez. 4, n. 31522 del 01/06/2023, Kekaj, Rv. 284959 1 attispecie relativa ad accordo telefonico per l’acquisto di stupefacente in luogo on accertato, in cui la Corte ha ritenuto corretto il ricorso al criterio suppletivo dell’ultimo luogo realizzazione della condotta, individuato in quello di prelievo della sostanza).
4.3. Infondato è anche il secondo motivo con il quale si eccepisce la nullità del decreto di giudizio immediato- perché emesso a carico dell’imputato latitante-, erroneamente ritenuta tardiva dai giudici di merito.
Dall’esame degli atti, consentito dalla natura processuale dell’eccezione, risulta che il decreto di giudizio immediato del 22 aprile 2013 rimandava alla
richiesta del P.m. del 25 febbraio 2013, che dava atto dell’interrogatorio degli imputati -con evidente riferimento all’interrogatorio seguito all’arresto i flagranza del 18 febbraio 2012 davanti al GIP del Tribunale di Trani -; che l’eccezione non fu sollevata all’udienza di discussione del 3 aprile 2018, come si desume dal fatto che il Tribunale afferma (pag. 1 della sentenza) che vi erano i presupposti per procedere in quanto gli imputati erano stati arrestati e il Tribunale non può sindacare sul punto la valutazione del GIP.
È, infatti, principio consolidato che la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato (Sez. U, n.42979 del 26/06/2014, COGNOME, Rv. 260018. In motivazione, la Corte ha osservato che il provvedimento adottato dal GIP chiude una fase di carattere endoprocessuale priva di conseguenze rilevanti sui diritti di difesa dell’imputato, salva l’ipotesi in cui il giudice del dibattimento r che la richiesta del rito non è stata preceduta da un valido interrogatorio o dall’invito a presentarsi, integrandosi in tal caso- non ricorrente nel caso in esame- la violazione di una norma procedimentale concernente l’intervento, dell’imputato, sanzionata di nullità a norma degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen.).
Nel giudizio di appello il COGNOME risulta presente e l’eccezione, sollevata dalla difesa alla prima udienza del 10 ottobre 2021, fu rigettata con ordinanza nella quale la Corte dava atto della tardività dell’eccezione, non sollevata né dinanzi al giudice di primo grado né in sede di conclusioni e, trattandosi di nullità a regime intermedio, la riteneva sanata.
Di contro, per í coimputati COGNOME NOME, COGNOME e NOME COGNOME, risultando l’eccezione di nullità della sentenza per violazione degli artt. 453, 165 e 375 cod. proc. pen. formulata in sede di conclusioni nel giudizio di primo grado, la Corte di appello l’ha dichiarata, disponendo lo stralcio delle posizioni e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Terni, come indicato in sentenza.
Inammissibili per genericità e perché non consentiti sono i motivi sulla pena e sul diniego delle attenuanti generiche a fronte della motivazione resa /che reputa del tutto proporzionata alla gravità del fatto la pena determinata e giustifica il diniego delle attenuanti generiche attribuendo rilievo assorbente alla ingente quantità importata e trasportata, all’importanza del contributo offerto dal ricorrente, che aveva procacciato il mezzo di trasporto e assunto il ruolo di fungere da scorta al furgone con il carico, nonché per l’inserimento della condotta in un contesto allarmante ed in un traffico organizzato per l’importazione e il trasporto di quantitativi ingenti di sostanza stupefacente,
avvalendosi di stabili canali di fornitura in Albania; elementi, questi, rispetto quali è stata coerentemente ritenuta recessiva l’incensuratezza dell’imputato.
Tuttavia, la non manifesta inammissibilità dei motivi non preclude la dichiarazione di prescrizione del reato, maturata il 12 aprile 2025, avuto riguardo al termine massimo di prescrizione, pari a dodici anni e sei mesi- in ragione dell’aggravante contestata e degli atti interruttivi-, decorrente dalla data de fatto 18 febbraio 2012, cui vanno aggiunti 235 giorni di sospensione verificatisi nel giudizio di primo grado (60 giorni dal 12 novembre 2013 al 4 febbraio 2014 per legittimo impedimento dell’imputato; 70 giorni dal 28 marzo al 6 giugno 2017 per legittimo impedimento dell’imputato e 105 giorni dal 19 dicembre 2017 al 3 aprile 2018, di cui è dato atto in sentenza).
Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di COGNOME NOME perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME perché il reato è estinto per prescrizione.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 19 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente