Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16461 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16461 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
fatto, pur in mancanza di un espresso riferimento a tale causa di non punibilità (Sez. 2, n. 41544 del 15/07/2022, Dieng, non massimata).
Il provvedimento impugnato qualifica il fatto come di lieve entità ex art. 4 comma 3 L.110/75; secondo un consolidato orientamento di questa Corte cui si intende dare continuità, in materia di reati concernenti le armi, ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dall’art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato. (Sez. 1, n. 5038 del 08/11/2024, dep. 2025, C., Rv. 287554 – 01)
E’, cioŁ, necessaria una valutazione globale del fatto, che consideri tanto gli elementi oggettivi della vicenda quanto quelli relativi alla personalità dell’imputato.
La operata valutazione della condotta come di lieve entità reca implicitamente in sØ anche una valutazione circa la qualificabilità della medesima condotta come di particolare tenuità, escludendola, poichØ Ł evidente che, se un fatto viene qualificato come di lieve entità non può al contempo essere qualificato anche di particolare tenuità, ex art. 131 bis cod.pen, trattandosi di graduazioni di gravità differenti.
A tale affermazione si deve pervenire tenendo presente che, per costante insegnamento di questa Corte, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un’arma impropria, impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, sentenza n. 13630 del 12/02/2019 Rv. 275242).
La valutazione sulla particolare tenuità del fatto richiede l’analisi e la considerazione della condotta, delle conseguenze del reato e del grado della colpevolezza,ma anche le modalità della condotta e l’entità del pericolo o del danno cagionato.
Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede, infatti, una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen.
Si richiede, in breve, una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, e non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto. (così in motivazione Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 – 01).
Non sono dunque alieni dalla valutazione della particolare tenuità del fatto elementi di evidente natura soggettiva, quali il grado di colpevolezza, la abitualità del comportamento, nonchŁ alcune aggravanti di carattere soggettivo.
Circa i reciproci rapporti fra la lieve entità di cui all’art. 4 comma 3 L. 110/75 e la particolare tenuità di cui all’art. 131 bis cod. pen., Ł costante l’insegnamento di questa Corte circa il fatto che Ł evidente che, se il fatto Ł stato ritenuto “non lieve” dal giudice di merito non può essere al contempo
considerato “particolarmente tenue” ai fini del riconoscimento del beneficio (Sez. 1, sentenza n. 27246 del 21/05/2015 Rv. 26392).
Tale incontrastata affermazione presuppone una comparabilità fra le due situazioni che, in effetti, attengono entrambe, in primis, ad una valutazione complessiva e globale del fatto sotto il profilo oggettivo, di modalità della condotta, di gravità del danno e del pericolo.
Sviluppando tale argomentazione logica Ł altrettanto evidente che, se un fatto Ł stato ritenuto, come nel caso di specie, di lieve entità, non può essere considerato di particolare tenuità, perchØ, al di là del rapporto di continenza, fra tali differenti qualifiche vi Ł anche una inconciliabile differenza ontologica: ciò che Ł lieve non può essere anche particolarmente tenue.
Se una condotta Ł stata, per quanto in via attenuata, ritenuta meritevole di una sanzione penale, non può, infatti, per una insanabile contraddittorietà logica, essere al contempo ritenuta di tale minima offensività da non meritare alcuna sanzione penale.
E’ dunque evidente che la qualificazione del fatto come di lieve entità esclude in nuce, a pena di un evidente corto circuito logico, la possibilità di riconoscere la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.; conseguentemente il provvedimento impugnato ha implicitamente motivato sul punto.
Il ricorso Ł infondato e deve esser rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 08/04/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME