Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 759 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 759 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/11/2022
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse comune di NOME e NOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e ii provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge sede di egittimità, in quanto, la prima doglianza, prospettata nell’interesse comune, replica profili di censura, relativ :onfigui -azione dei fatti a giudizio, da ricondurre, ad avviso della difesa, all’ipotesi di cui ::ormi – na 5, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e c iiaiutazione logica che non merita censure dal giudice di merito (si veda il punto 10 d motivazione laddove si da atto del complessivo coinvolgimento delle azioni illecite riscontrat un circu to criminale logicamente foriero di capacità di approvvigionamento e smercio da part c· ‘e imputati incompatibili con i costituti oggettivi dell’ipotesi di lieve entità rivendic difese); 13,
parimenti, la seconda doglianza, diretta a contrastare la mancata applicazione dell’ art. cn in relazione alla posizione di NOME appare manifestamente infondata, attesa , i;;:à e ;a logicità delle considerazioni spese dalla sentenza gravata nel rimarc ‘assenza di validi elementi per distinguere il contributo garantito dai due imputati ri all’azione concorsuale posta in essere, loro imputata;
non merita censure utilmente prospettabili in questa sede anche la motivazione spesa nel -mare GLYPH estremi della recidiva ascritta a; NOME, atteso che la motivazione punto, per quanto sintetica, da adeguato conto della maggiore riprovevolezza da assegnare 3: f2itti a giudizio alla luce del precedente ascrivibile al ricorrente, malgrado la i-ealizzazione della relativa condotta;
r’leval.o che all’inammissibilità dei ricorso conseguono !e pronunce di cui all’art. 616 ot-oc. pen.
P Q.M.
:Dichiara inammissibilé t ricorsi e condanna II ricorrenti al pagamento delle spe iii – ocesi.,uaii e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 novembre 2022.