Lieve entità nel traffico di stupefacenti: i limiti della tenuità
La configurabilità della lieve entità nel reato di traffico di stupefacenti rappresenta uno dei temi più dibattuti nelle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha gettato ulteriore luce sui criteri necessari per ottenere la riqualificazione del reato ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, confermando una linea interpretativa rigorosa.
Il caso: spaccio e identificazione dell’imputato
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per attività di spaccio, accertata attraverso un complesso apparato investigativo. Le forze dell’ordine hanno utilizzato intercettazioni ambientali, servizi di videosorveglianza, osservazioni dirette e pedinamenti per ricostruire le modalità di cessione della sostanza stupefacente. L’imputato era stato identificato con certezza come il responsabile di diverse transazioni, nonostante i tentativi della difesa di contestare l’attendibilità degli elementi raccolti.
La contestazione della difesa sulla lieve entità
Il ricorrente ha basato il proprio appello in Cassazione principalmente sulla mancata applicazione della lieve entità. Secondo la tesi difensiva, i fatti avrebbero dovuto essere inquadrati nella fattispecie meno grave prevista dal comma 5 dell’art. 73, sostenendo che la natura e la quantità delle cessioni non giustificassero la pena inflitta per il reato ordinario. Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto tale doglianza manifestamente infondata.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno chiarito che l’accertamento della lieve entità non può basarsi su un singolo elemento, ma richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta. In particolare, la Corte ha richiamato i principi stabiliti dalle Sezioni Unite, secondo cui devono essere analizzati tutti gli indici sintomatici previsti dalla legge: i mezzi, le modalità, le circostanze dell’azione, nonché la qualità e la quantità delle sostanze.
Nel caso di specie, sono emersi elementi ostativi insuperabili:
1. La reiterazione delle condotte di spaccio.
2. Il radicamento dell’imputato nel mercato locale della droga.
3. La disponibilità di carichi successivi, segno di un’organizzazione non occasionale.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla corretta applicazione dei criteri di valutazione della condotta. La Corte ha evidenziato come le intercettazioni abbiano rivelato che l’imputato non operasse in modo isolato o sporadico. Al contrario, le conversazioni registrate mostravano un soggetto pienamente inserito in un circuito di smercio, capace di rassicurare i clienti sulla disponibilità di nuovi approvvigionamenti. Tale continuità operativa esclude ontologicamente la natura episodica richiesta per la lieve entità, rendendo la motivazione dei giudici di merito immune da vizi logici e, pertanto, non censurabile in sede di legittimità.
Le conclusioni
Le conclusioni del provvedimento sanciscono l’inammissibilità del ricorso. Oltre alla conferma della responsabilità penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione conferma che, per ottenere il beneficio della lieve entità, non è sufficiente dimostrare la modesta quantità di una singola cessione se il contesto complessivo rivela una professionalità o una stabilità nell’attività illecita. La pronuncia funge da monito sulla necessità di una difesa tecnica che sappia confrontarsi con gli indici di gravità oggettiva della condotta.
Quando viene esclusa la lieve entità nel traffico di stupefacenti?
Viene esclusa quando l’attività di spaccio non è occasionale ma presenta caratteri di continuità e radicamento nel mercato, come dimostrato da ripetute cessioni e dalla disponibilità di nuovi carichi.
Quali prove sono determinanti per confermare la responsabilità penale nello spaccio?
Sono fondamentali le intercettazioni ambientali, i servizi di videosorveglianza, i pedinamenti e le osservazioni dirette effettuate dalla polizia giudiziaria durante le indagini.
Cosa comporta l’inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la conferma definitiva della sentenza impugnata, la condanna al pagamento delle spese del procedimento e una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9592 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9592 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FAVARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
í,
Rilevato che i primi tre motivi del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME deducono il vizio di motivazione in relazione all’affermazione della penale responsabilità, so inammissibili perché meramente riproduttivi di profili di censura, peraltro generici contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici d Corte di merito, la quale ha ribadito la ribadito l’affermazione della penale responsabilità base del contenuto delle intercettazioni ambientali e dell’esito sia dell’atti videosorveglianza sia di osservazione e di pedinamento, ampiamente descritte a p. 3-4 della sentenza impugnata, in cui si spiegano sia le modalità attraverso cui si è giunti alla identificazione dell’imputato nello “zio”, sia le cessioni della sostanza stupefacente;
rilevato che il quarto motivo, che eccepisce la violazione di legge e il vizio di motiva relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 30 1990, è inammissibile perché articolato in fatto e perché, comunque, manifestamente infondato, in quanto la Corte di merito, facendo corretta applicazione del principi secondo l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli eleme della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici pre disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 – 01), con motivazione immune da profili di illogicità manifesta – e quindi non censurabile in sede di legittimit ribadito la non riconducibilità del fatto nella previsione del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. del 1990 in considerazione delle ripetute cessioni effettuate e dal radicamento dell’imput nell’attività di smercio di droga, come si desume dalle stesse parole dell’imputato che, lamentele di tal COGNOME circa l’esiguità della droga ceduta il 27 giugno 2029, faceva riferime a un successivo carico di cui era in attesa;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.