Lieve entità e stupefacenti: i criteri della Cassazione
Il riconoscimento della lieve entità nel reato di detenzione e spaccio di stupefacenti rappresenta uno dei temi più dibattuti nelle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini tra la fattispecie ordinaria e quella attenuata, ponendo l’accento sulla capacità organizzativa del reo.
Il caso e la contestazione della lieve entità
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato in secondo grado, il quale lamentava il mancato riconoscimento dell’ipotesi prevista dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti. La difesa sosteneva che la condotta dovesse essere inquadrata come lieve entità, basandosi su una diversa interpretazione degli elementi probatori raccolti durante le fasi di merito.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno rilevato come le doglianze proposte fossero meramente riproduttive di quanto già esaminato e correttamente disatteso dalla Corte d’Appello. La Cassazione non è un terzo grado di merito: non può dunque rivalutare i fatti, ma solo verificare che la motivazione del giudice precedente sia logica e conforme al diritto.
Analisi della capacità di smercio
Per escludere la lieve entità, i giudici hanno valorizzato tre elementi fondamentali:
1. La quantità della sostanza detenuta.
2. La qualità dello stupefacente.
3. Le modalità dell’azione criminosa.
Questi fattori, analizzati congiuntamente, hanno rivelato una capacità di approvvigionamento e una struttura di vendita non compatibili con un fatto di scarso rilievo offensivo.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza risiedono nell’assenza di nuovi elementi critici nel ricorso. La Corte ha evidenziato che il giudice di merito aveva già fornito argomenti puntuali e corretti per negare l’attenuante. In particolare, è stata sottolineata la pericolosità della condotta desunta dalle modalità operative, che indicavano un inserimento stabile nel circuito dello spaccio. La mera riproposizione di tesi difensive già bocciate rende il ricorso non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità in sede di legittimità.
Le conclusioni
Le conclusioni del provvedimento comportano non solo il rigetto delle istanze difensive, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende. Questo orientamento conferma che, per ottenere il riconoscimento della lieve entità, non è sufficiente invocare il dato quantitativo, ma occorre dimostrare l’assenza di una capacità organizzativa e di smercio strutturata, elementi che nel caso di specie sono stati ritenuti pienamente sussistenti.
Quali elementi escludono la lieve entità nello spaccio?
La lieve entità viene esclusa quando la quantità e qualità della droga, insieme alle modalità della condotta, indicano una capacità di approvvigionamento e smercio strutturata.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se si limita a riproporre argomenti già valutati e respinti nei gradi precedenti, senza evidenziare violazioni di legge specifiche.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto del ricorso, il soggetto viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 767 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 767 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
” k avverso la sentenza in epigrafe;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su dogiianze non consentite dalla legg in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttive di profili di censura già adeguatame vagliati e disattesi con puntuale e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in rel alla esclusa configurabilità del fatto ai sensi del comma 5 dell’art 73 TIJS (facendo puntual compiuta leva non solo sulla quantità e qualità delle sostanze detenute dal prevenuto ma anche alle circostanze e alle modalità dell’azione, tutte indicative di una capacità di approvvigioname e successivo smercio non compatibili con l’ipotesi di reato rivendicata dalla difesa)
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c n.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes ocesuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Co si deciso il 4 novembre 2022.