Lieve entità e stupefacenti: i limiti del ricorso
La qualificazione giuridica di un reato legato agli stupefacenti dipende spesso dalla possibilità di invocare la lieve entità. Questo concetto, centrale nel sistema penale italiano, permette di mitigare la pena quando l’offesa al bene giuridico è minima. Tuttavia, la recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che tale beneficio non è automatico e richiede requisiti specifici.
I fatti di causa
Il caso riguarda un imputato condannato nei primi due gradi di giudizio per violazione della normativa sugli stupefacenti. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione contestando principalmente la mancata applicazione del comma 5 dell’art. 73 TUS, che disciplina appunto la fattispecie della lieve entità. Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente le modalità dell’azione e le circostanze del fatto.
La valutazione del dato quantitativo
Un elemento determinante nella decisione è stato il parametro offerto dal dato quantitativo della sostanza detenuta. La giurisprudenza è costante nel ritenere che la quantità, seppur non sia l’unico criterio, rappresenti un indicatore fondamentale. In questo caso, il volume della sostanza è stato giudicato incompatibile con una condotta di minima offensività, rendendo vana la richiesta difensiva.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno rilevato che i motivi presentati erano meramente riproduttivi di quanto già discusso in appello. In sede di Cassazione, non è possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti, ma solo un controllo sulla legittimità della motivazione. Se il giudice di merito ha fornito una spiegazione logica e coerente, la decisione non può essere ribaltata.
Esclusione delle attenuanti
Oltre alla questione della lieve entità, la Corte ha confermato il diniego delle attenuanti atipiche. Tale scelta è stata motivata dalla mancanza di elementi concreti che potessero giustificare una riduzione della pena. La difesa non ha fornito deduzioni sufficienti a scardinare l’impianto motivazionale della sentenza impugnata, che è apparso solido e privo di vizi logici.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si concentrano sulla natura del ricorso per cassazione. Quando i motivi sono generici o si limitano a ripetere censure già respinte con argomenti corretti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva già analizzato puntualmente i mezzi e le modalità dell’azione, escludendo la lieve entità sulla base di parametri qualitativi e quantitativi oggettivi.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce che la lieve entità non può essere riconosciuta in presenza di quantitativi significativi di droga. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende sottolinea la necessità di presentare ricorsi fondati su vizi di legittimità reali e non su semplici disaccordi con la valutazione del merito. La precisione tecnica nella redazione dei motivi di ricorso resta un requisito imprescindibile per l’accesso alla giustizia di legittimità.
Quando viene esclusa la lieve entità nel traffico di droga?
La lieve entità viene esclusa quando la quantità e la qualità della sostanza, unitamente alle modalità dell’azione, indicano un’offensività che supera la soglia minima prevista dalla legge.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione riproduce motivi già discussi?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile poiché la Cassazione non può riesaminare il merito dei fatti già correttamente valutati dai giudici precedenti.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, di una sanzione pecuniaria tra i mille e i seimila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1743 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1743 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ietto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigr esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legg ecie di nittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagl disattesi con puntuali e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riguard qualificazione data al fatto, escludendo l’ipotesi di cui ai corna 5 dell’art 73 TUS (si ved ii – geri – ieritz-izioni spese in primo grado e ribadite in appello, sui mezzi e le modalità dell’a (ontesIata a! ricorrente ‘ coerentemente lette alla luce dell’assorbente parametro offerto caso dato quantitativo della sostanza detenuta, peraltro apprezzabile anche sul piano qualitati : sui punto si consideri quanto messo in evidenza dalla sentenza di primo grado, pagina 3 capovero) oltre che generiche e manifestamente infondate ( in relazione alle negate atipiche, escluse sulla base di una sufficiente e non illogica motivazione e da adeguat esame de He deduzioni difensive sul punto: cfr !a sentenza gravata, penultimo capoverso di
:He.vo che all’inammisslbilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c oen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2022.