Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45239 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45239 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo de 22 settembre 2022 di conferma della sentenza di condanna del PQM Tribunale di iCaltanissettal in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Palermo il 12 aprile 2018.
Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dai giudici di merito. La Corte ha spiegato (pag 5 della sentenza) che COGNOME deteneva un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana da cui erano ricavabili 2600 dosi medie singole, oltre che strumenti atti al taglio e al confezionamento RAGIONE_SOCIALE singole dosi e che da tali dati doveva inferirsi uno stabile inserimento nel circuito dedito allo spaccio, del tutto incompatibile con la nozione di fatto di lieve entità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023