Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50902 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50902 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, lamentando mancato riconoscimento dell’ipotesi della lieve entità, di cui al quinto comma dell’ar d.P.R.309/1990 e, con il secondo motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine all’aume di pena per la contestata recidiva.
La censura è manifestamente infondata. La Corte d’appello ha infatti evidenziato la significati del dato ponderale, rinvenuto all’interno dello zainetto del ricorrente, trattandos quantitativo di gr. 123 di sostanza del tipo cocaina, frazionata in 209 involucri, già suddi 209 medie singole, nonché il rinvenimento di una somma di danaro considerevole, pari a euro 360,00, tenuto conto dello stato di disoccupazione dell’imputato. Dalle cadenze motivaziona della sentenza d’appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di sec grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusio attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risul processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico.
Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamen sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da viz logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai precedenti specifici a dell’imputato e all’accresciuta capacità criminale che egli ha manifestato nell’ambito dei d materia di droga.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.