Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49894 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49894 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di quella città di condanna del predetto per più reati di cui all’art. 73, d. P.R. n. 309/1990, due dei quali in concorso con altri;
ritenuto che il ricorrente, quanto alla mancata riqualificazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, ha dedotto un vizio motivazionale inesistente, la doglianza costituendo riproposizione di motivo di gravame, senza un effettivo confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, avendo i giudici del merito operato una valutazione complessiva, che ha tenuto conto della quantità e delle modalità complessive della condotta (sez. 6, n. 45061 del 3/11/2022, COGNOME, Rv. 284149-02, in cui si è precisato che la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell’attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti; n.13982 del 20/2/2018, Lombino, Rv. 272529-01; n. 29132 del 9/5/2019, COGNOME, Rv. 270562-01);
che, anche con riferimento al capo h) dell’imputazione la doglianza è reiterativa e non sostenuta dal necessario, previo confronto con le ampie giustificazioni offerte dai giudici dell’appello (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 9 novembre 2023