Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49189 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49189 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CARIATI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce violazione di legge in ordine a fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di identica ce adeguatamente confutata dalla Corte territoriale che ha dato conto delle ragioni che hanno portato ad escludere l’ipotesi lieve in ragione del ritenuto determinante fattore ponderale (c 369 grammi di sostanza stupefacente) oltre che del dato qualitativo dello stesso che presentava una percentuale di principio attivo tra il 17,8 ed il 28,3 di THC, tanto da essere sufficiente predisposizione di ben 3.320 dosi; detti elementi, unitamente a quanto dichiarato dall’acquiren di cui al capo B), che riferiva di due acquisti mensili nel corso del 2021 per un controvalo euro 40 o 50 a cessione, spiega la valutazione della Corte territoriale che ha fatto riferiment una crescita di livello da parte del ricorrente che si collocava in una fascia intermedia del t di stupefacenti non conferente rispetto all’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 3 1990;
osservato che manifestamente infondato e riproduttivo di analoga censura risulta il motivo con cui si rivolgono critiche alla motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio per il d di cui all’art. 648 cod. pen. seppure quanto ad ipotesi attenuata di cui al secondo comma, avend la decisione dato conto del valore comunque significativo dei notebook di provenienza illecita;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/11/2023.