Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9706 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9706 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 18 giugno 2025, che ha confermato la decisione resa, in sede di rito abbreviato, dal Tribunale di Napoli il maggio 2023, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 4.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Napoli il 10 maggio 2022
Osservato l’unico motivo di ricorso, con cui la difesa contesta sia il mancato riconoscimento dell fattispecie di lieve entità, sia la violazione dell’art. 69 cod. pen. e l’eccessività della manifestamente infondato, in quanto generico e privo di adeguato confronto con le pertinenti argomentazioni della sentenza impugnata che, rispetto alla mancata applicazione della fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 del Testo unico in materia di stupefacenti, ha valorizz il rilevante quantitativo dello stupefacente rinvenuto, quasi mezzo chilo, il numero di do ricavabili, 216, e la presenza di materiale utile al confezionamento, mentre il diniego de attenuanti generiche è stato fondato sula falsità delle dichiarazioni rese dall’imputato al moment del controllo, oltre che sull’oggettiva gravità della condotta illecita per cui sì è proceduto.
Evidenziato che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valuta di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 546 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025.