Lieve entità e spaccio: i limiti del ricorso
La nozione di lieve entità nel traffico di stupefacenti rappresenta un confine giuridico fondamentale per determinare la gravità della pena. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i criteri rigorosi necessari per l’applicazione di questa attenuante, confermando che la valutazione non può limitarsi al solo dato ponderale della sostanza.
Analisi dei fatti e del contesto
Il caso riguarda un soggetto condannato per detenzione di sostanze stupefacenti. La difesa ha sostenuto che il fatto dovesse essere riqualificato come di lieve entità, puntando sulla quantità della droga rinvenuta. Tuttavia, i giudici di merito avevano già evidenziato come la varietà delle sostanze e le modalità di detenzione suggerissero un’attività di spaccio organizzata e non occasionale.
La decisione della Suprema Corte
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo principale risiede nella natura dei motivi presentati, considerati meramente riproduttivi di quanto già discusso e respinto in sede di appello. La Corte ha sottolineato che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito, specialmente quando la motivazione della sentenza impugnata è logica e coerente.
Il concetto di lieve entità nel traffico di droga
La giurisprudenza è costante nel ritenere che la lieve entità non possa essere riconosciuta automaticamente in presenza di piccoli quantitativi. Occorre valutare globalmente l’azione, includendo la capacità di approvvigionamento e la struttura logistica del reo. Se gli elementi indicano un inserimento professionale nel mercato della droga, l’attenuante viene sistematicamente esclusa.
Inammissibilità e lieve entità in Cassazione
Il ricorso per cassazione deve proporre censure specifiche sulla legge e non può limitarsi a una rilettura dei fatti già operata dai giudici di merito. Quando la difesa ripropone le medesime argomentazioni dell’appello senza evidenziare errori di diritto, il ricorso viene rigettato per inammissibilità. Questo principio garantisce la funzione della Suprema Corte come organo di controllo e non di riesame fattuale.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’analisi congiunta di più fattori. Non basta una quantità ridotta di droga per invocare la lieve entità se le circostanze dell’azione indicano una capacità di approvvigionamento strutturata. Nel caso di specie, il concorso tra diverse tipologie di sostanze e le modalità di smercio sono stati ritenuti incompatibili con l’ipotesi attenuata. I giudici hanno confermato che la capacità di gestire flussi di sostanze diverse denota un inserimento nel mercato del narcotraffico che esclude la minima offensività del fatto. La riproposizione di censure di merito in sede di legittimità è stata giudicata inammissibile.
Le conclusioni
Le conclusioni del provvedimento evidenziano la necessità di una difesa tecnica che non si limiti a riproporre argomenti di merito in sede di legittimità. L’inammissibilità del ricorso comporta non solo la conferma della pena, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende. Questo orientamento conferma il rigore della giurisprudenza nel distinguere lo spaccio occasionale dalle attività criminali più strutturate. La corretta qualificazione giuridica del fatto rimane il pilastro centrale per ogni strategia difensiva efficace.
Quando viene esclusa la lieve entità nel reato di spaccio?
Viene esclusa quando la quantità, la qualità della droga e le modalità di azione indicano una capacità organizzata di approvvigionamento e vendita.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione ripropone le stesse difese dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché non presenta nuovi profili di illegittimità ma si limita a contestare il merito già deciso.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 765 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 765 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a GALATINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto ii ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge sede cfi legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatame vagliati e disattesi con puntuale e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in re alla esclusa configurabilità del fatto ai sensi del comma 5 dell’ad 73 TUS (facendo puntuale compiuta leva non solo sulla quantità e qualità delle sostanze detenute dal prevenuto ma anche alle circostanze e alle modalità dell’azione, tutte indicative di una capacità di approvvigioname e successivo smercio non compatibili con l’ipotesi di reato rivendicata dalla difesa), si i-elazione ai ritenuto concorso tra le diverse ipotesi di detenzione riscontrate in ragione diversa natura delle sostanze rinvenute nella sua disponibilità
riievato che ail’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c nroc. nen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes ocessuall e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso ii 4 novembre 2022.