Lieve entità e spaccio: i criteri della Cassazione
Il tema della lieve entità nei reati legati agli stupefacenti rappresenta uno dei nodi cruciali del diritto penale moderno. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso riguardante la qualificazione giuridica di condotte di spaccio, ribadendo i confini tra la fattispecie ordinaria e quella attenuata.
Il caso e la qualificazione della lieve entità
La vicenda trae origine dalla condanna di due soggetti per violazione della normativa sugli stupefacenti. Gli imputati avevano proposto ricorso lamentando, tra le altre cose, il mancato riconoscimento della lieve entità del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/90. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente gli elementi probatori, incluse le intercettazioni telefoniche, che a loro dire avrebbero dovuto condurre a una sanzione più mite.
La valutazione delle prove e le intercettazioni
Un punto centrale della decisione riguarda l’utilizzo delle intercettazioni telefoniche. La Corte ha chiarito che la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, basata su tali captazioni, non è censurabile in sede di legittimità se supportata da una motivazione logica e coerente. Nel caso di specie, le conversazioni hanno rivelato una struttura operativa e una reiterazione della condotta incompatibili con il concetto di lieve entità.
Il diniego delle attenuanti generiche
Oltre alla qualificazione del reato, i ricorrenti hanno contestato l’esclusione delle circostanze attenuanti generiche. La giurisprudenza è costante nel ritenere che il riconoscimento di tali benefici sia frutto di una valutazione discrezionale del giudice, il quale deve tenere conto della gravità del fatto e della personalità del reo. La reiterazione del reato è stata considerata un elemento ostativo insuperabile per la concessione di sconti di pena.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. I giudici hanno rilevato che le doglianze proposte erano prevalentemente orientate a una rilettura del merito, operazione preclusa in Cassazione. In particolare, è stata evidenziata l’intrinseca gravità delle condotte, la quale, unita alla continuità del disegno criminoso, rende logicamente corretta l’esclusione della lieve entità. La Corte ha inoltre sottolineato che la sospensione condizionale della pena non può essere concessa se non espressamente richiesta o se mancano i presupposti di legge legati alla prognosi di futura astensione dal reato.
Le conclusioni
Le conclusioni del provvedimento sanciscono l’inammissibilità totale dei ricorsi. Tale esito comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’onere finanziario per i ricorrenti, condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. La sentenza ribadisce un principio fondamentale: la lieve entità non è un beneficio automatico, ma richiede una prova rigorosa della minima offensività della condotta, che svanisce in presenza di attività organizzate o reiterate nel tempo.
Quando viene negata la lieve entità in un processo per spaccio?
Viene negata quando la gravità intrinseca del fatto, le modalità della condotta o la reiterazione del reato indicano una pericolosità non compatibile con la fattispecie attenuata.
È possibile contestare in Cassazione la ricostruzione dei fatti?
No, il ricorso per Cassazione non può riguardare questioni di merito o la ricostruzione dei fatti operata dai giudici precedenti, a meno di vizi logici evidenti nella motivazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la conferma definitiva della condanna precedente e l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5333 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5333 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a LATINA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME NOME SEZZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
lette le memorie difensive depositate dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ritenuto che il ricorso di COGNOME è manifestamente infondato, riproponendo questioni di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (correttamente operatq, dai giudici di merito sulla base di un’interpretazione non censurabile delle intercettazioni telefoniche), peraltro ricondotto nell’ambito dell’ipotesi lieve; in merito al trattamento sanzioNOMErio e all’esclusione delle generiche, la valutazione discrezionale è stata correttamente motivata, anche in considerazione della reiterazione della condotta; infine, la sospensione condizionale non risulta esser stata espressamente richiesta;
ritenuto che il primo e secondo motivo formulato da COGNOME sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello ampiamente motivato in ordine alle ragioni ostative al riconoscimento dell’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 e all’intrinseca gravità del fatto, incompatibile con il riconoscimento delle generiche; in ordine agli aumenti a titolo di continuazione, la differenziazione della pena e il riferimento alla gravità dei fatti, oltre all’entità minima degli aumenti, escludono il dedotto vizio di motivazione;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 gennaio 2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente