Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7086 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7086 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, AVV_NOTAIO, che ha concluso per
Sul ricorso presentato da: NOME COGNOME, nato in Gambia il DATA_NASCITA (CUI 04NCFI2), avverso la sentenza del’11/04/2025 dalla Corte di appello de L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’11/04/2025, la Corte di appello de L’Aquila, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale aquilano del 20/12/2023, condannava NOME COGNOME alla pena di anni 4 e mesi 4 ed euro 24.000,00 di multa in relazione a numerose condotte di detenzione e cessione di stupefacente del tipo eroina.
Avverso tale provvedimento ricorre l’imputato lamentando, con un primo motivo, violazione dell’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 in riferimento al capo AK) in rubrica, e, con un secondo motivo, l’omesso assorbimento delle residue condotte di cessione nella condotta di detenzione contestata al suddetto capo AK).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
1.1. Va preliminarmente osservato che l’articolo 581, comma 1, indica come necessaria l’indicazione nell’atto di impugnazione, la «enunciazione specifica» di una serie di elementi, tra i quali, ai sensi della lettera c), «delle richieste» formulate, ossia del petitum .
Questa Corte ha ritenuto che sia inammissibile per difetto di specificità delle richieste, ex art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’impugnazione di un punto autonomo della decisione gravata che non sia stata proposta attraverso la deduzione di una specifica e autonoma richiesta. (Sez. 2, n. 21432 del 15/03/2023, I., Rv. 284718 – 01).
Si Ł del pari affermato che, qualora si contesti la sussistenza di una circostanza aggravante, ritenuta all’esito del giudizio di primo grado, occorre che l’atto di appello, relativo al punto autonomo della decisione, contenga la richiesta specifica di eliminazione della aggravante mediante contestazione delle argomentazioni svolte a tale proposito dalla
decisione di primo grado (Sez. 2, n. 9945 del 26/02/2020, COGNOME, Rv. 278529 – 01).
Dalle pronunce anzidette si ricava il principio che, al fine di ottemperare all’obbligo di specificità dei motivi imposto dall’articolo 581 cod. proc. pen., l’atto di impugnazione deve indicare l’enunciazione specifica, a pena di inammissibilità, del petitum , principio applicabile anche nel giudizio per cassazione, il cui esito può essere costituito – nel merito dall’accoglimento, dal rigetto o dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
L’onere di «specificità» deve ritenersi disatteso non solo nel caso di omissione totale o parziale (come nei casi anzidetti) del petium , ma anche nel caso della formulazione di richieste «spurie» rispetto al processo introdotto con l’atto di impugnazione.
Nel giudizio di cassazione, deve quindi ritenersi inammissibile per genericità il ricorso che si conclude chiedendo al giudice di legittimità di emettere un provvedimento non contemplato nel catalogo delle pronunce di cassazione, quali la «conferma« o la «riforma« della sentenza impugnata, ovvero formule non contemplate nel giudizio di legittimità, come la condanna, l’assoluzione, la riduzione della pena, l’applicazione da parte della Corte di circostanze attenuanti (come le attenuanti generiche) o l’esclusione di circostanze aggravanti (quale la recidiva), un nuovo giudizio di comparazione delle medesime, ecc..
In tal senso, questa Corte ha ritenuto inammissibile «il ricorso per cassazione che, pur contendo l’indicazione dei motivi, formuli richieste estranee alla fase di legittimità (nella specie richiesta di assoluzione e riduzione della pena), tra l’altro in violazione del ‘Protocollo d’intesa tra Corte di Cassazione e RAGIONE_SOCIALE Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale’, sottoscritto il 17 dicembre 2015, che va considerato quale strumento esplicativo del dato normativo dettato dall’art. 606, cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 24576 del 26/04/2018, Ngom, Rv. 272809 – 01; conformi: Sez. 2, n. 40535 del 24/10/2024, n.m.; Sez. 4, n. 48051 del 14/11/2023, COGNOME, n.m.).
Si Ł in tale occasione evidenziato che l’indicazione precisa del petitum si pone «quale elemento di necessario raccordo tra i capi e punti della decisione impugnata e l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Trattasi di un ulteriore elemento testuale da cui si ricava la necessità che vi sia piena continenza tra il motivo di censura, l’argomentazione sviluppata a suo sostegno e le conclusioni formulate».
Va quindi ribadito il principio secondo cui, nel giudizio per cassazione, l’articolo 581, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. va interpretato nel senso che Ł inammissibile il motivo di ricorso che solleciti alla Corte un epilogo decisorio non contemplato nel catalogo delle pronunce di legittimità .
1.2. Nel caso in esame, il ricorso, sebbene in narrativa chieda formalmente l’annullamento della sentenza impugnata, conclude chiedendo a questa Corte, «in riforma della sentenza impugnata», di «ritenere assorbiti i singoli capi di imputazione nel capo AK», di «escludere la recidiva reiterata» e «concedere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche», epiloghi decisori senza dubbio estranei al giudizio di legittimità, da ritenersi quindi inammissibili.
1.3. Le conclusioni, inoltre, sono riproduttive, anche graficamente, dell’atto di appello del 12 aprile 2024, palesandosi – anche sotto tale profilo – il ricorso inammissibile perchØ, riproducendo pedissequamente le conclusioni del precedente grado di giudizio, non si confronta con il contenuto del provvedimento impugnato.
In ogni caso, il ricorso Ł inammissibile anche nel merito.
Il primo motivo Ł inammissibile.
3.1. Programmaticamente, occorre evitare di indulgere nell’errore, sostanziale prima
che semantico, di ritenere che il comma 1 dell’articolo 73 d.P.R. 309/1990 sia integrato nelle sole ipotesi in cui il reato sia «grave», per cui incomba sulla parte pubblica dimostrare la gravità del fatto.
Al contrario, il fatto «grave» si realizza in presenza di taluna delle aggravanti disciplinate dall’articolo 80 del Testo Unico Stupefacenti (con conseguente onere, da parte della pubblica accusa, di dimostrarne l’esistenza), mentre il comma 5 dell’articolo 73 disciplina, seppure in modo autonomo (e sempre che non costituisca piø grave reato), l’ipotesi in cui il fatto, in presenza di determinate situazioni, sia di «lieve entità».
Situazioni che si ritraggono alla luce di una serie di «indicatori di lieve entità»: i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione, ovvero (si tratta di una disgiuntiva corrispondente al termine latino « vel ») la qualità e quantità delle sostanze.
Le Sezioni Unite della Corte sono reiteratamente intervenute sul punto, affermando in primo luogo (Sez. U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911-01) che la fattispecie in esame Ł configurabile «solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio».
Tale principio Ł stato poi ribadito, dopo l’autonomizzazione della fattispecie, dalle Sezioni semplici (v., ex plurimis , Sez. 3, n. 33103 del 16/04/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, COGNOME, Rv. 284984 – 01; Sez. 4, n. 37282 del 07/06/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 3, Sentenza n.23945 del 29/04/2015, COGNOME, Rv. 263651-01; Sez. 3, n. 27064 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259664 – 01), le quali hanno affermato che la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio.
La piø recente pronuncia resa dalla Corte nella sua massima composizione (Sez. U, n.51063 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076) ha poi affermato che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non Ł di per sØ ostativa alla configurabilità del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione.
Analogamente, si Ł ritenuto l’esistenza di una «rudimentale organizzazione» non osta, di per sØ, alla qualificazione del reato in termini di minore gravità ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (così, da ultimo, Sez. 6, n. 28251 del 09/02/2017, COGNOME, Rv. 270397; Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, COGNOME, Rv. 263068; Sez. 6, n. 41090 del 18/07/2013, COGNOME, Rv. 256609), essendo quest’ultima configurabile nelle ipotesi di cosiddetto «piccolo spaccio», che si caratterizza per una complessiva minore portata dell’attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonchØ di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una limitata provvista per la vendita (che, comunque, non sia superiore – tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente – a dosi conteggiate a decine”).
E’ evidente, dunque, che l’aspetto organizzativo deve necessariamente coniugarsi con gli altri elementi pure valorizzati dai giudici di merito quali: la modalità della condotta e la
quantità e la diversa qualità delle sostanze stupefacenti che sono oggetto della condotta (Sez. 3, Ord. n. 23547 del 15/03/2018, Murolo, n.m.).
In conclusione, va ribadito che la norma in parola trova applicazione quando la fattispecie concreta risulti di «trascurabile offensività», sia per l’oggetto materiale del reato, in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative della sostanza, sia per la condotta, riferibile ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della stessa, dovendosi conseguentemente escludere l’ipotesi del fatto di lieve entità in presenza del vaglio negativo anche di uno solo dei parametri di riferimento individuati dalla legge (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 – 01; Sez. 6, n. 27052 del 14/04/2008, Rinaldo, Rv. 240981 – 01).
3.2. Nel caso di specie, la sentenza gravata ha, non irragionevolmente, evidenziato per un verso che il quantitativo di stupefacente di tipo eroina sequestrato (gr. 429, 04, sia pure sottoposta solo a narcotest ), in uno con la sua natura (droga c.d. «pesante») fosse sufficiente ad escludere la sussistenza dell’ipotesi della lieve entità; per altro verso, che la sussistenza di numerosissime ulteriori condotte di spaccio, in uno con la disponibilità dell’immobile utilizzato per la detenzione dello stupefacente (dove infatti veniva sequestrato lo stupefacente relativo alpresente capo di imputazione, oltre alla somma di euro 4.730,00), consentissero di inserire la detenzione dello stupefacente in un’attività certamente organizzata, elementi che, globalmente considerati, non consentono di ricondurre il caso in parola al c.d. «piccolo spaccio».
NØ, del resto, il ricorrente ha dedotto elementi di segno contrario.
Come noto, infatti, acclarata la destinazione allo spaccio della sostanza detenuta, Ł onere dell’imputato dimostrare, ai fini della qualificazione del fatto in termini di lieve entità, gli elementi in grado di affievolire il disvalore penale del fatto (Sez. 3, n. 23082 del 22/02/2022, COGNOME, Rv. 283235 – 01: in quel caso, si trattava dello stato di tossicodipendenza del ricorrente), non potendo il pubblico ministero essere onerato di provare un fatto negativo (conf.: Sez. 3, n. 29112 del 23/05/2024, Lonano, n.m.).
Il motivo di ricorso Ł pertanto generico e inammissibile.
Il secondo motivo Ł inammissibile.
Questa Corte ritiene che l’assorbimento della condotta di detenzione in quella di cessione (e mai il contrario) Ł possibile solo a due precise e concorrenti condizioni: identità della sostanza stupefacente e contestualità delle azioni.
Quando, come nel caso di specie, le azioni sono distinte sul piano ontologico, cronologico, psicologico e funzionale, esse costituiscono violazioni separate della stessa norma di legge (cfr. Sez. 3, n. 23759/2023 Rv. 284666; Sez. 6, n. 22549/2017, Rv. 270266; Sez. 4, n. 22588/2005, Rv. 232094; Sez. 6, n. 230/1999, Rv. 215175).
Anche nell’ipotesi in cui siano poste in essere nella stessa località, la mancanza di una stretta contestualità impedisce di considerarle un’unica condotta (cfr. Sez. 4, n. 7404/2015, Rv. 262421).
Nel caso in esame, peraltro, la precedente cessione dello stupefacente rende impossibile che la sostanza detenuta e sequestrata possa essere la stessa, con conseguente inammissibilità della doglianza.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 16/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME