Lieve entità e spaccio: i criteri della Cassazione
La distinzione tra spaccio ordinario e fattispecie di lieve entità rappresenta uno dei temi più dibattuti nel diritto penale degli stupefacenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini di questa attenuante, sottolineando come la valutazione non possa ridursi a un semplice calcolo matematico del peso della droga.
Il caso in esame
Due soggetti erano stati condannati in secondo grado per una serie di condotte legate al traffico di sostanze stupefacenti. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione lamentando, tra i vari motivi, l’errata qualificazione giuridica dei fatti. Secondo i ricorrenti, le singole cessioni avrebbero dovuto essere inquadrate nell’ipotesi della lieve entità prevista dall’articolo 73, comma 5, del D.P.R. 309/90.
La tesi difensiva si basava principalmente sul modesto quantitativo di droga scambiato in ogni singolo episodio. Tuttavia, i giudici di merito avevano già escluso tale possibilità, evidenziando una struttura organizzativa e una capacità di rifornimento non compatibili con il concetto di piccolo spaccio.
La decisione della Suprema Corte
La Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici di legittimità hanno rilevato che i motivi presentati erano meramente riproduttivi di quanto già discusso e risolto in sede di appello. La Corte ha ribadito che il giudice di merito ha fornito una motivazione lineare e corretta, analizzando non solo il dato ponderale ma anche gli indici di professionalità nel traffico.
In particolare, è stato evidenziato che la capacità complessiva di approvvigionamento e il successivo smercio desumibile dalle condotte contestate rendono inconciliabile il reato con l’ipotesi di lieve entità. Non conta solo quanto viene venduto in un singolo momento, ma il volume d’affari e la continuità dell’attività illecita.
Implicazioni pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento rigoroso. Per ottenere il riconoscimento della lieve entità, non basta dimostrare che le singole dosi siano piccole. È necessario che l’intera attività, analizzata nel suo complesso, presenti caratteri di occasionalità o di minima offensività. La presenza di reati satelliti e una gestione strutturata delle vendite portano inevitabilmente verso la fattispecie ordinaria, con pene sensibilmente più elevate.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla completezza della valutazione resa nei gradi precedenti. Il giudice di merito ha correttamente emarginato la capacità di approvvigionamento come elemento ostativo all’attenuante. Inoltre, è stata ritenuta adeguata la motivazione relativa agli aumenti di pena per la continuazione, basata sulla gravità complessiva dei fatti riscontrati.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato rigettato con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. La sentenza sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che non si limiti a riproporre questioni di fatto in sede di legittimità, ma che sappia individuare reali violazioni di legge o vizi motivazionali macroscopici.
Quando si applica la lieve entità nel reato di spaccio?
Si applica quando i mezzi, le modalità dell’azione e la quantità delle sostanze indicano una ridotta offensività della condotta complessiva.
Basta il peso ridotto della droga per ottenere l’attenuante?
No, il giudice deve valutare anche la capacità di approvvigionamento e l’organizzazione dello smercio, non solo il dato ponderale delle singole cessioni.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Succede spesso quando i motivi presentati ripropongono questioni di fatto già risolte nei gradi precedenti senza evidenziare reali violazioni di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1753 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1753 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a BENEVENTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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ricorso proposto nell’interesse comune di NOME COGNOME eOn ell~ra RAGIONE_SOCIALE (ii.vverso !a sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti, il provvedimento impugNOME e le conclusioni scritte trasmesse da rieoi -renti, con le quali è stata ribadita l’ammissibilità delle censure esposte a ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dal sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamen es, un puntuali , lineari e corretti argomenti giuridici dal giudice di mer iiwrido alla qualificazione ascritta ai diversi fatti in contestazione (si veda dal t ;:iaeina 11 laddove si da conto della complessiva valutazione resa in ordine agl -irriento offerti dal portato dell’art 73 comma 5, valutazione coerentemente r portato del dato ponderale offerto dalle singole cessioni contestate ma emarg rapacità complessive di approvvigionamento e successivo smercio desumibili dalle con in contestazione e rimarcandone l’inconciliabilità con l’ipotesi di reato rivendicata o relazione al denunziato difetto di motivazione quanto agli aumenti apportat -erie ei;pettn ni diversi reati satP!I’te riscontrati (coerentemente ar ti anche in considerazione del modesto portato degli stessi); sia “‘!
evat.p che aiiiinammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art r;OC. pen.
P.Q.M.
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Così deciso il 19 dicembre 2022.