Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1929 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1929 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 06/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Tunisia l’DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 5 maggio 2022 dalla Corte di appello di Milano udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sent impugnata in accoglimento del secondo motivo di ricorso.
lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha insi l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato condanna, emessa all’esito di giudizio abbreviato, di COGNOME NOME in ordine
di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (così già riqualificato da di primo grado il reato inizialmente contestato ai sensi dell’art. 73, comma 1 cit.) in relazione alla detenzione a fine di spaccio di gr. 0,9 di cocaina.
Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di NOME, deducendo due motivi di ricorso, di seguito riassunti nei strettamente necessari per la motivazione.
2.1 Violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 in relazion affermata responsabilità del ricorrente, fondata sulla dichiarazioni dell’a NOME COGNOME, che ha riferito di essersi rivolto al ricorrente, a lui spacciatore nella zona del Naviglio Grande di Milano, per l’acquisto di un gramm cocaina, che gli veniva mostrata dall’imputato prima che questo si accorgesse presenza degli operanti. Rileva il difensore che la sentenza non ha considera la circostanza dell’esibizione della sostanza stupefacente da parte del ricorr è stata direttamente percepita dagli operanti e che, dunque, alla luce della quantità rinvenuta nella sua disponibilità, può configurarsi una destinazione personale.
2.2 Violazione dell’art. 62, n. 4, cod. pen. avendo la Corte territorial l’invocata attenuante, pur riconoscendo la ridotta rilevanza economica violazione del precetto penale, sulla base della solo rilievo che la m circostanza è stata già valutata ai fini della riqualificazione della condotta
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, pur deducendo u violazione di legge, di fatto propone una non consentita diversa lettura degli e probatori considerati dai Giudici di merito al fine di affermare la penale respo dell’imputato.
La motivazione della sentenza appare, inoltre, saldamente ancorata risultanze probatorie di cui la Corte offre una lettura coerente logicamente ed da vizi giuridici, ponendo, in particolare, l’accento sulle dichiaraz dall’acquirente oltre che sulle risultanze dei verbali di arresto, di perquis sequestro.
E, invece, fondato il secondo motivo di ricorso.
La sentenza impugnata ha negato la concessione della circostanza attenuante cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. sulla base di una motivazione meramente appar quanto, pur partendo dal condiviso principio affermato dalle Sezioni Unite in alla compatibilità della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 30 con l’attenuante comune di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. (Sez. U., n. 30/01/2020, COGNOME Kabiru, Rv. 279499 – 02), si è limitata a negarne la concess considerandola assorbita nella riqualificazione della condotta.
Tale motivazione, oltre che apparente, si pone in contrasto con quanto affe nella citata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte in cui tale assorbi stato espressamente disatteso in considerazione della diversità dei presu necessari per l’integrazione del fatto di lieve entità rispetto a quelli co dell’attenuante comune in esame.
Infatti, sottolineano le Sezioni Unite, mentre la valutazione della “lieve del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 è rel condotta – avuto riguardo ai mezzi, alla modalità e alle circostanze dell’az all’oggetto materiale del reato – in relazione alla qualità e quantità delle la verifica della “speciale tenuità” rilevante per il riconoscimento dell’att cui alla seconda parte dell’art. 62, n. 4 cod. pen. attiene ai motivi a delinq perseguito), al profitto (lucro conseguito) e all’evento (dannoso o pericol reato.
Si tratta, dunque, di valutazioni focalizzate su elementi tra loro ontologi distinti, ancorché in astratto suscettibili di convergere nell’accerta complessivo disvalore del fatto storico.
All’accoglimento del secondo motivo di ricorso consegue l’annullamento de sentenza, limitatamente al punto relativo alla concedibilità dell’attenuan all’art. 62, n. 4, cod. pen., per nuovo giudizio sul punto da parte di altra Se Corte di appello di Milano la quale, uniformandosi al principio di diritt affermato, provvederà a nuovo giudizio valutando, sulla base degli elementi prob agli atti, l’entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall’imp gravità dell’evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata.
Ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. va dichiarata l’irrevocabilità del punto della sentenza relativo all’accertamento della responsabilità dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all’applicabilità dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione del Corte d’appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e definiti l’accertamento di responsabilità.
Così deciso il 6 dicembre 2022
Il AVV_NOTAIO estensor
Il Presidente