Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39961 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39961 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GORIZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.L’imputato NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Trieste, in data 28 febbraio 2022, ha confermato la pronunzia di condanna emessa a suo carico in data 22 luglio 2020 dal Tribunale di Gorizia, che lo aveva condanNOME per il reato di cui all’art. 73, co. 5 d. P. 309/1990.
Il ricorso si articola in cinque motivi, con cui si deduce: con i primi due, viz motivazionale, in relazione all’affermazione di penale responsabilità; violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; e, con gli ultimi due, violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all’eccessività della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.
I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
Il ricorso propone una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all’esclusiva valutazione del giudice di merito. A fronte di ciò, la sentenza impugnata è argomentata in modo logico e coerente, richiamando gli elementi fattuali offerti dal materiale probatorio. Si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal g dice del merito (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
Anche il terzo motivo di ricorso risulta inammissibile, in quanto a fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello, il ricorrente si limita a formulare censure generiche ed aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono. E’ d’uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degl elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze sprovviste di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento della decisione impugnata e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito.
N. 1796/2023 R.G.
4. Infine, anche il quarto ed il quinto motivo di ricorso, inerenti al tratta mento sanzioNOMErio, sono inammissibili atteso che il ricorrente non si confronta con il percorso motivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte di Appello di Lecce, che appare corretto nell’esercizio della valutazione attribuita sul punto al giudice di merito.
In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia) qualora la stessa non risulti del tutto sganciata da parametri edittali medi.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000,00 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 20.09.2023