Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 48836 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 48836 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona
nel procedimento nei confronti di COGNOME NOME, nato a Pesaro il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Urbino il 07/03/2023
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, la quale ha concluso per l’annullamento della sentenza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Urbino, su richiesta concorde delle parti, ha applicato nei confronti di NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni 1, mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 81 cpv. cod. pen. – così rimodulata l’originaria ipotesi criminosa di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. cit. – previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e con il beneficio della sospensione condizionale. E’ stata disposta la confisca dello stupefacente in sequestro.
All’imputato è contestata la detenzione, finalizzata alla cessione, di tre involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso di 50 gr. ciascuno, in tre distinte occasioni.
Il ricorso avverso tale pronuncia, avanzato dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona, propone un unico motivo, a contenuto complesso, di seguito sintetizzato nei limiti strettamente necessari alla motivazione. Si censurano l’errata qualificazione giuridica dei fatti reato, in violazione dell’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e vizi della motivazione.
Il fatto è stato inquadrato nella fattispecie lieve di cui all’art. 73, comma 5, cit., nonostante la contestazione suppletiva, relativa a due ulteriori episodi di detenzione finalizzata alla cessione, di 50 gr. di cocaina, oltre il primo oggetto degli addebiti, e nonostante fosse emerso, a seguito della confessione resa dall’imputato, il ruolo di corriere di COGNOME, che in tre distinte occasioni avev acquistato la sostanza stupefacente da un fornitore, a Rimini, per consegnarla ad un referente locale, operante sulla piazza di Urbino.
Di contro, la motivazione della sentenza applicativa di pena si è limitata a validare la proposta qualificazione giuridica, evidenziando che in più occasioni successive l’imputato aveva “ricevuto pacchetti contenenti non elevati quantitativi di cocaina”.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che, venendo in rilievo una sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione soggiace ai limiti di ammissibilità dettati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. – come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103
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essendo deducibili innanzi a questa Corte i soli motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed all’illegalità della pena o del misura di sicurezza.
E’ principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto soggiace all’ulteriore limit che l’errore sia manifesto, ipotesi che si configura quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione; sicché deve ritenersi inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (in tal senso, tra le tante, Sez. 4, n.13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 – 01; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, COGNOME, Rv. 281116 – 01).
La legittimazione ad impugnare, con riferimento al profilo della qualificazione giuridica del fatto, si raccorda all’obbligo, che incombe al giudice, di verificare la correttezza di tale qualificazione. Egli è tenuto a dare conto, seppure in termini succinti,. consoni ad un rito .deflattivo, del percorso motivazionale seguito, soprattutto nel caso in cui, in sede di accordo delle parti, sia stata data al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella formante oggetto dell’imputazione in origine contestata (Sez. 3, n. 4453 del 14/01/2021, COGNOME, Rv. 280373 – 01, con riguardo a fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di applicazione della pena priva di qualsiasi motivazione in ordine alla derubricazione del reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, originariamente contestato, nell’ipotesi di lieve entità prevista dal comma 5 della medesima norma; Sez. 6, n. 13836 del 16/01/2019, COGNOME, Rv. 275371 – 01 per la quale è ammissibile il ricorso in cassazione, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., con cui si deduca l’erronea diversa qualificazione del fatto contenuto in sentenza cui il giudice sia pervenuto sulla base di una motivazione meramente apparente, che abbia riqualificato il fatto come ipotesi lieve mediante l’utilizzo di una formula di stile che non contenga alcun effettivo apprezzamento delle modalità della condotta, caratterizzata dalla detenzione di un quantitativo apprezzabile di stupefacente).
Nella specie, la condotta è stata ricondotta al quinto comma dell’art. 73 valorizzando il quantitativo di stupefacente detenuto da COGNOME a fini di cessione, ritenuto “non elevato”; ossia sulla base dell’unico indice parametrico che nella
specie deponeva in senso contrario alla sussumibilità nell’ipotesi lieve, cosicché la motivazione addotta a supporto di una tale riqualificazione, del tutto distonica rispetto alle premesse del ragionamento, risulta essere meramente apparente.
Vale altresì puntualizzare che il Tribunale non ha fatto applicazione dei canoni interpretativi definiti dalle Sezioni Unite, per cui l’accertamento della liev entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti d disposizione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 – 01, secondo le quali l’ipotesi del fatto di lieve entità – ai tempi costituente circost attenuante speciale – può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione, quali i mezzi, le modalità, l circostanze dell’azione, con la conseguenza che, al venir meno anche di uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenz degli altri; e, nello stesso senso, con riferimento alla attuale fattispecie autonoma di reato, Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, COGNOME, Rv. 2740769 – 01 che hanno ulteriormente puntualizzato che i profili elencati dal comma 5 dell’art. 73, non possono essere utilizzati dal giudice alternativamente, ma, ad un tempo, non è necessario che gli stessi abbiano tutti,.indistintamente, segno positivo o negativo, essendo ben possibile che tra essi, ai fini della qualificazione della condotta, si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione, e che uno assuma in concreto valore assorbente, qualora la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Conclusivamente, il Giudice di primo grado si è limitato a ratificare il negozio processuale inter partes, senza esercitare il doveroso vaglio critico sulla correttezza della ipotesi di reato configurata e senza esporre le ragioni logicogiuridiche poste a base della soluzione accolta, che non appare, sotto alcun profilo, coerente con il quadro giuridico di riferimento, con la conseguenza che risulta snaturato l’istituto del patteggiamento, trasformato da applicazione concordata di pena ad un patteggiamento sul reato.
Si impone, conseguentemente, l’annullamento della sentenza, con trasmissione degli atti al Tribunale di Urbino per l’ulteriore corso.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina la trasmissione degli atti Tribunale di Urbino per l’ulteriore corso Così deciso il 19/09/2023