Lieve entità e reati di droga: quando il ricorso è inammissibile
La qualificazione di un reato come fatto di lieve entità ai sensi del Testo Unico Stupefacenti è un elemento cruciale per la determinazione della pena. Tuttavia, la possibilità di contestare tale qualificazione davanti alla Corte di Cassazione incontra limiti precisi, specialmente quando le difese si limitano a riproporre argomenti già ampiamente discussi e respinti nei precedenti gradi di giudizio.
Il caso e la decisione della Corte
Un imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello, lamentando il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità e contestando la legittimità della confisca patrimoniale disposta a suo carico. La Suprema Corte, analizzando il ricorso, ha stabilito che le doglianze presentate non erano ammissibili in sede di legittimità.
Il fulcro della decisione risiede nel fatto che il ricorrente non ha evidenziato vizi logici nella sentenza impugnata, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti. I giudici di merito avevano già fornito una spiegazione puntuale e coerente sul perché il fatto non potesse essere considerato lieve, basandosi sulle emergenze processuali acquisite.
La questione della confisca patrimoniale
Oltre alla qualificazione del reato, il ricorso investiva la misura della confisca. La normativa vigente prevede che, in determinati contesti criminali, sia possibile procedere al sequestro e alla successiva acquisizione da parte dello Stato di beni il cui valore risulti sproporzionato rispetto al reddito dichiarato dal condannato. Nel caso di specie, la Corte ha confermato il giudizio di sproporzione, ritenendo che la difesa non avesse fornito elementi idonei a scardinare la presunzione di origine illecita dei beni.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano sulla natura stessa del giudizio di legittimità. Il ricorso è stato giudicato inammissibile poiché i motivi erano meramente riproduttivi di censure già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La Corte ha rilevato che la valutazione operata nei gradi precedenti era puntuale e non manifestamente illogica, sia per quanto riguarda l’esclusione della lieve entità, sia in ordine alla proporzionalità della confisca. Quando il giudice di merito analizza correttamente le prove e motiva in modo razionale, la Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione a quella del magistrato che ha istruito il processo.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Per ottenere l’annullamento di una sentenza, è necessario dimostrare una violazione di legge o un’illogicità manifesta della motivazione, non semplicemente richiedere un nuovo esame delle circostanze di fatto. L’inammissibilità del ricorso ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della condanna e della confisca, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, a conferma del rigore con cui il sistema sanziona le impugnazioni prive di fondamento giuridico.
Quando un reato di droga non è considerato di lieve entità?
Il giudice esclude la lieve entità quando i mezzi utilizzati, le modalità dell’azione o la quantità della sostanza indicano una gravità tale da non rientrare nei parametri minimi previsti dalla legge.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione ripropone le stesse tesi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile se si limita a ripetere argomenti già esaminati e respinti dal giudice di merito con motivazione logica e corretta.
Su quali basi viene confermata la confisca dei beni?
La confisca è confermata se esiste una sproporzione ingiustificata tra il valore dei beni e il reddito dichiarato, e se il giudice di merito ha motivato adeguatamente tale squilibrio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46973 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46973 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigr esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti d legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censur adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal gludice di merito all di una valutazione puntuale e non manifestamente illogica delle emergenze acquisite sia in relazione alla qualificazione data al fatto escludendo quella ( ai sensi del comma 5 dell’art 73 Tus) privilegiata dalla difesa (si vedano le puntuali considerazioni spese alla pag. 6 da capoverso), sia i ordoine alla confisca e al relativi giudiuzio di sproporzione reso ai sensi d 240 bis cp richiamato dall’art 85 bis TUS ( si veda dal penultimo capovero di pagina 7)
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. peri.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condann: i ricorrente ai pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 ottobre 2023.