Lieve Entità Droga: Quantità e Organizzazione Criminale Escludono l’Attenuante
Il tema della lieve entità droga, disciplinato dall’articolo 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990, è spesso al centro di dibattiti giurisprudenziali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito quali sono i criteri che escludono l’applicazione di questa attenuante, focalizzandosi in particolare sulla quantità della sostanza e sulle modalità dell’azione. Vediamo nel dettaglio come i giudici hanno valutato un caso specifico, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73, comma 1, del Testo Unico Stupefacenti. L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, basandolo su un unico motivo: la richiesta di riqualificare il fatto nell’ipotesi di lieve entità droga.
Secondo la difesa, le circostanze del reato avrebbero dovuto condurre a una valutazione di minore gravità e, di conseguenza, all’applicazione della pena più mite prevista dal comma 5 della stessa norma.
La Decisione della Corte e il concetto di lieve entità droga
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. I giudici supremi hanno confermato la validità del ragionamento seguito dalla Corte territoriale, ritenendolo logico, coerente e puntuale.
La decisione sottolinea che per applicare l’attenuante della lieve entità droga, il giudice deve compiere una valutazione complessiva di tutti gli elementi della condotta: i mezzi, le modalità, la quantità e la qualità delle sostanze. Se da questa analisi emerge un quadro di minima offensività, la pena può essere notevolmente ridotta. Nel caso di specie, tuttavia, gli elementi raccolti andavano in direzione opposta.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali, già evidenziati nella sentenza di secondo grado:
1. Le Ingenti Quantità di Sostanza Stupefacente
Il primo elemento ostativo all’applicazione dell’attenuante è stato l’elevato quantitativo di droga rinvenuto. La giurisprudenza è costante nel ritenere che una quantità cospicua di sostanza sia un indice importante della gravità del fatto, difficilmente compatibile con un’ipotesi di lieve entità.
2. Le Modalità di Confezionamento e il Contesto Criminale
Il secondo, e forse più decisivo, elemento è rappresentato dalle modalità di confezionamento. Secondo i giudici, le tecniche utilizzate per preparare le dosi dimostravano in modo chiaro l’adesione del ricorrente a un contesto criminale organizzato. Non si trattava, quindi, di un’attività sporadica o di piccolo spaccio, ma di un’operazione inserita in una rete più ampia e strutturata. Questo aspetto, unito alla quantità, ha reso impossibile qualificare il fatto come di lieve entità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza ribadisce un principio consolidato: l’attenuante della lieve entità droga non è un automatismo, ma il risultato di una valutazione rigorosa di tutti gli indici della condotta. In particolare, la presenza di ingenti quantità di sostanze e di modalità operative che suggeriscono professionalità e inserimento in contesti criminali organizzati rappresenta un ostacolo quasi insormontabile al riconoscimento del beneficio. Per la difesa, diventa quindi cruciale dimostrare che l’intera operazione, nel suo complesso, presenti caratteristiche di minima offensività, un compito arduo quando gli indicatori fattuali puntano nella direzione opposta.
Perché la Corte di Cassazione ha escluso la riqualificazione del reato in fatto di lieve entità?
La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso manifestamente infondato, confermando la decisione della corte territoriale. Quest’ultima aveva motivato in modo logico e puntuale la sua scelta basandosi su due elementi: le ingenti quantità di sostanza stupefacente e le modalità di confezionamento, che dimostravano l’inserimento del ricorrente in un contesto criminale organizzato.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quali elementi specifici ha considerato la Corte per negare la lieve entità?
La Corte ha valorizzato due elementi principali evidenziati dalla sentenza impugnata: in primo luogo, le “ingenti quantità di sostanza stupefacente rinvenuta”, e in secondo luogo, le “modalità di confezionamento”, considerate idonee a dimostrare l’adesione del ricorrente a un contesto criminale strutturato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40594 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40594 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 21068/25 Quitadamo
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73 co. 1 D.P.R. 309/1990);
Esaminato il motivo di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto in quello di lieve entità ex art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando sia le ingenti quantità di sostanza stupefacente rinvenuta, sia le modalità di confezionamento in grado di dimostrare l’adesione del ricorrente ad un contesto criminale organizzato (si veda pag. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2025