Lieve Entità del Fatto: i Criteri che Escludono l’Applicazione
Il concetto di lieve entità del fatto previsto dalla legge sugli stupefacenti rappresenta un’importante valvola di sicurezza del sistema sanzionatorio, consentendo pene più miti per condotte di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e dipende da una valutazione complessiva di specifici indicatori. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce quali elementi ostacolano il riconoscimento di questa attenuante, confermando un orientamento rigoroso.
Il Caso in Esame: Droga e Strumenti per lo Spaccio
Il caso origina dal ricorso di un soggetto condannato dalla Corte d’Appello per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La difesa aveva impugnato la sentenza davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo che i giudici di merito avessero errato nel non riconoscere l’ipotesi della lieve entità del fatto, disciplinata dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/90.
L’imputato era stato trovato in possesso non solo di una quantità significativa di droga, ma anche di strumenti per il taglio e il confezionamento delle dosi, elementi che hanno giocato un ruolo cruciale nella decisione finale dei giudici.
L’Analisi della Cassazione sulla Lieve Entità del Fatto
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici hanno sottolineato che la sentenza impugnata aveva correttamente applicato i principi stabiliti dalla giurisprudenza, in particolare dalle Sezioni Unite. La valutazione per stabilire la lieve entità del fatto deve essere globale e tenere conto di tutti gli indici sintomatici previsti dalla norma.
Gli Elementi Ostativi Rilevati
Nel caso specifico, la Corte ha identificato tre elementi principali che, letti congiuntamente, escludevano categoricamente la possibilità di qualificare il fatto come di minore gravità:
1. Pluralità di Sostanze: La detenzione simultanea di tre diversi tipi di droghe (cocaina, hashish e marijuana) è stata considerata un indicatore di un’attività di spaccio non occasionale e rivolta a una platea più ampia di consumatori.
2. Quantitativo della Droga Pesante: Il dato quantitativo è stato decisivo. Il possesso di quasi 100 grammi di cocaina, da cui era possibile ricavare ben 542 dosi medie singole, è stato ritenuto incompatibile con una condotta di lieve entità, essendo capace di soddisfare un vasto numero di acquirenti.
3. Possesso di Strumenti: Il rinvenimento di strumenti per il taglio e il confezionamento della sostanza ha rafforzato la tesi di un’attività strutturata e non estemporanea, confermando l’intento di spaccio organizzato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha specificato che la decisione dei giudici d’appello non era né illogica né contraddittoria. Pur avendo fatto riferimento a precedenti giurisprudenziali che in passato avevano riconosciuto la lieve entità anche per quantitativi massimi, i giudici hanno operato una scelta ponderata basata sulla lettura complessiva degli elementi fattuali. La combinazione della diversità delle sostanze, della quantità ingente di droga pesante e della disponibilità di strumenti per la preparazione delle dosi ha delineato un quadro di gravità tale da superare la soglia della lieve entità. La Corte ha quindi ritenuto che non vi fossero i presupposti per una valutazione diversa, confermando la solidità del percorso argomentativo della sentenza di secondo grado.
Le Conclusioni
Con questa ordinanza, la Cassazione ribadisce che per ottenere il riconoscimento della lieve entità del fatto non è sufficiente analizzare i singoli parametri in modo isolato. È la loro valutazione complessiva a determinare l’esito. La presenza simultanea di più indicatori negativi, come la varietà di droghe, una quantità rilevante e la detenzione di strumenti da spaccio, crea una barriera insormontabile all’applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Quali elementi impediscono il riconoscimento della lieve entità del fatto in un reato di droga?
Secondo la Corte, la detenzione di tre diversi tipi di sostanze stupefacenti, il significativo quantitativo di droga pesante (nel caso specifico, quasi 100 grammi di cocaina per 542 dosi) e il possesso di strumenti per tagliare e confezionare la droga sono elementi ostativi.
La detenzione di più tipi di droghe diverse influisce sulla valutazione della gravità del reato?
Sì, la detenzione di sostanze eterogenee (cocaina, hashish e marijuana) è stata considerata un elemento che depone contro la minore gravità, suggerendo un’attività di spaccio rivolta a un mercato più ampio e non occasionale.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza?
Quando un ricorso è manifestamente infondato, la Corte lo dichiara inammissibile senza entrare nel merito. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16782 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16782 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PREZIOSO NOME NOME a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME.
Ritenuto che con l’unico motivo di impugnazione ricorre per cassazione NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condanNOME per il reato di cui all’art. 73, comma 1 bis D.P.R. 309/90, come riqualificati i fatti deducendo la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
ritenuto, contrariamente ai rilievi del ricorrente, che la sentenza impugnata non presta il fianco a censure motivazionali, atteso che – nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 5106 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076) – ha escluso la sussunzione del fatto nell’ipotesi della “minore gravità” valorizzando, quali elementi ostativi, la detenzione di tre diversi tipi di sostanze stupefacenti (cocaina, hashish e marjuana), il dato quantitativo della droga pesante sequestrata, pari a 99,884 gr., da cui sono ricavabili 542 dosi medie singole (sì da soddisfare un ampio numero di acquirenti), il rinvenimento nel possesso dell’imputato di strumenti atti al taglio e al confezionamento della sostanza stupefacente;
osservato altresì che il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale non risulta affatto contraddittorio, avendo comunque fatto riferimento a dati quantitativi massimi, per i quali era stata riconosciuta la lieve entità del fatto, e dati quantitativi medi, attorno ai quali si era maggiormente soffermata la giurisprudenza, infine operando la propria scelta tramite una non illogica lettura degli elementi fattuali già ricordati;
rilevato che, stante l’inammissibilità del ricorso in ragione della sua manifesta infondatezza, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/2024
Il consigliere estensore
Il Presidente