Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17967 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17967 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 07/02/1990
avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 17 settembre 2024, che in riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 7 novembre 2023, lo ha condannato alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, per aver detenuto a fini di cessione sostanza stupefacente del tipo hashish, marijuana e cocaina;
rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta omessa motivazione quanto al mancato riconoscimento della ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390, è inammissibile, poiché manifestamente infondato, e comunque in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argonnentativo logico e coerente con i dati di fatto riportati: i giudici di merito hanno infatti valorizzato il dato ponderal rinvenimento di diversi tipi di stupefacente (detenuto all’interno di un magazzino sorvegliato da vedette) e della strumentazione necessaria per il confezionamento, oltre ad una cospicua somma di denaro contante, di provenienza ingiustificata (pp. 1 – 5 sentenza ricorsa);
ritenuto che, in tal modo, i giudici hanno fatto corretta applicazione del consolidato orientamento di legittimità secondo il quale la fattispecie di cui al comma 5 è configurabile «solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dal disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio» (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911-01; Sez. 3, n. 33103 del 16/04/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, COGNOME, Rv. 284984 – 01);
considerato che anche la più recente pronuncia resa dalla Corte di cassazione, nella sua massima composizione (Sez. U, n. 51063 27/09/2018, COGNOME) ha ribadito che l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomati previsti dalla disposizione;
rilevato, quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si deduce difetto di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, che secondo il costante
orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti
dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a qu ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, l’allarmante personalità del
ricorrente, testimoniata dalla pessima biografia penale, tale da giustificare il riconoscimento della recidiva pluriaggravata; l’assenza di elementi positivi di
valutazione), rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2
n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del
13/4/2017, COGNOME Rv. 271269 -01; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME Rv.
249163 – 01), e fermo restando che l’ammissione del Gelfo è stata ritenuta probatoriamente inerte (p. 8 sentenza di primo grado; p. 5 sentenza ricorsa);
considerato che, pertanto, viene in rilievo un giudizio di fatto che può essere sostenuto dalla indicazione delle sole ragioni preponderanti della decisione, di talché
la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata con il ricorso per cassazione (da ultimo, Sez. 7, n. 9779 del 14/02/2025, Azrouri, non
mass.; Sez. 7, n. 4985 del 17/12/2024, dep. 2025, Miano, non mass.);
ritenuto, quanto al terzo motivo di ricorso, con cui si deduce difetto di motivazione quanto al riconoscimento della recidiva, che i giudici di merito hanno congruamente motivato la decisione, richiamando i numerosi precedenti penali, tali da dimostrare la perdurante inclinazione a delinquere e l’indifferenza al rispetto della legge nonostante le pregresse condanne, segnalando inoltre come la condotta per cui è processo, lungi dal costituire una occasionale ricaduta nell’illecito, denoti la maggiore pericolosità del ricorrente (pp. 8 e 9 sentenza di primo grado; pp. 5 e 6 sentenza ricorsa);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025