Lieve entità del fatto: la Cassazione traccia i confini dell’ammissibilità del ricorso
Con l’ordinanza n. 7558/2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui criteri che definiscono la lieve entità del fatto in materia di stupefacenti, stabilendo precisi paletti sull’ammissibilità dei ricorsi che contestano la valutazione operata dai giudici di merito. La pronuncia offre spunti fondamentali per comprendere quando una doglianza si trasforma in una mera contestazione fattuale, non consentita in sede di legittimità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Roma per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73, comma 1, del d.P.R. 309/1990. L’imputato, attraverso il suo legale, aveva articolato diversi motivi di ricorso. Il principale verteva sulla richiesta di riqualificare la condotta nella fattispecie attenuata della lieve entità del fatto (prevista dal comma 5 dello stesso articolo). Inoltre, lamentava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e, con un motivo aggiunto, sollevava la questione della prescrizione per la parte di condotta relativa alle droghe leggere.
La Decisione della Cassazione sulla lieve entità del fatto
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda su argomentazioni procedurali e sostanziali che meritano un’attenta analisi.
Le motivazioni
Il cuore della pronuncia risiede nella distinzione tra vizio di legittimità, unico sindacabile in Cassazione, e doglianza di fatto, che costituisce una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito. La Corte ha ritenuto che le censure mosse dal ricorrente rientrassero interamente in questa seconda categoria.
In primo luogo, riguardo alla richiesta di riconoscere la lieve entità del fatto, i giudici hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse già ampiamente e logicamente motivato il suo diniego. Gli elementi valorizzati erano inequivocabili: la droga non era custodita semplicemente in un pacchetto di sigarette, ma occultata in una ‘tasca’ appositamente ricavata nello schienale del sedile di un’auto a noleggio. Tale modalità, unita all’ingente quantitativo di dosi ricavabili (189 di eroina, 69 di hashish e 1.000 di cocaina), escludeva categoricamente la possibilità di considerare il fatto di lieve entità. Il ricorso, su questo punto, non presentava una critica alla logicità della motivazione, ma si limitava a riproporre una diversa lettura delle prove, inaccettabile in sede di legittimità.
Anche il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato respinto. La Corte ha osservato che l’imputato aveva già beneficiato della pena minima edittale e della massima riduzione possibile per le attenuanti generiche (un terzo). Pertanto, la doglianza era priva di fondamento.
Infine, il motivo aggiunto sulla prescrizione è stato giudicato inammissibile per mancanza di specificità. La condanna riguardava un unico reato (art. 73, comma 1) e non reati distinti per tipo di sostanza, rendendo irrilevante un calcolo separato dei termini di prescrizione.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio cardine del giudizio di Cassazione: la Corte non è un terzo grado di giudizio nel merito. Non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, logicamente argomentata, dei giudici delle fasi precedenti. Per ottenere il riconoscimento della lieve entità del fatto, non è sufficiente contestare la decisione, ma è necessario dimostrare un vizio logico manifesto o una violazione di legge nella motivazione della sentenza impugnata. In assenza di tali vizi, il ricorso che si limita a sollecitare una rilettura delle prove è destinato a essere dichiarato inammissibile, con le conseguenti sanzioni economiche per il ricorrente.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte erano ‘mere doglianze in punto di fatto’, ossia tentativi di ottenere una nuova valutazione delle prove, e non critiche su violazioni di legge o vizi logici della motivazione, unici aspetti che la Corte di Cassazione può esaminare.
Quali elementi hanno impedito di qualificare il reato come di ‘lieve entità del fatto’?
Gli elementi decisivi sono stati l’ingente quantitativo di dosi ricavabili dalle sostanze sequestrate (189 di eroina, 69 di hashish e 1.000 di cocaina) e le modalità particolarmente astute di occultamento, ovvero una ‘tasca’ creata ad hoc nello schienale del sedile di un’auto presa a noleggio.
Perché la richiesta di prescrizione per le droghe leggere non è stata accolta?
La richiesta non è stata accolta perché è stata ritenuta ‘priva di specificità’. L’imputato era stato condannato per un unico reato previsto dall’art. 73, comma 1, che non distingue tra droghe leggere e pesanti ai fini della struttura del reato. Di conseguenza, non era possibile calcolare termini di prescrizione separati per le diverse sostanze.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7558 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7558  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME, condanNOME per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena ritenuta di giustizia, articolando due motivi di ricorso, deduce, nel primo, la vio di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto a norma dell’art. 7 1, d.P.R. n. 309 del 1990, invece che a norma dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e, nel secondo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti gene nonché, nel motivo aggiunto, la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente alla manc dichiarazione di estinzione per prescrizione della condotta relativa alle droghe leggere;
Constatato che la richiesta di rinvio per l’adesione all’astensione proclamata dalle Camere penali n può essere accolta, perché il presente ricorso è trattato secondo il modulo procedimentale cui all’art. comma 1, cod. proc. pen., in relazione al quale non è prevista una udienza con la partecipazione personale RAGIONE_SOCIALE parti, ma solo il contraddittorio scritto;
Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poich le stesse consistono in mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagli e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critic ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura RAGIONE_SOCIALE fonti pr ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato analiticamente perché deve escludersi l lieve entità del fatto, evidenziando, in particolare, che la droga sequestrata era custodita non solo pacchetto di sigarette, ma, principalmente in un apposito nascondiglio, costituito da una “tasca” rica sul retro dello schienale del sedile la passeggero, che dalla stessa erano ricavabili 189 dosi di eroin dosi di hashish e 1.000 dosi di cocaina, e che l’autovettura era stata presa a noleggio;
Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vaglia disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il le quali, inoltre, denunciano vizi di motivazione non emergenti dal provvedimento impugNOME, in quan l’imputato è stato condanNOME ad una pena pari al minimo, e con concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche nella misura massima consentita;
Reputato che il motivo aggiunto, con il quale si chiede dichiararsi l’estinzione del reato per prescr nella parte relativa alle droghe leggere, è, in disparte da ogni altra considerazione, privo di spec perché l’imputato è stato condanNOME esclusivamente per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. del 1990, e per lo stesso è stata fissata una pena base nel minimo edittale di sei anni di reclusione stata applicata una riduzione per le attenuanti generiche nella misura massima consentita di un terzo;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorren al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, sussistendo profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE cause di inammissibilità;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e del somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.