Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22259 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22259 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Palermo il 27/9/1987
avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 25/10/2024
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen.NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio in accoglimento del terzo e del quarto motivo;
letta la memoria di replica a firma del difensore, Avv. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della decisione del Gup del locale Tribunale che, in data 14/3/23, aveva dichiarato COGNOME NOME colpevole del delitto di rapina aggravata, riconosciuta l’attenuante del fatto di speciale tenuità prevalente sull’aggravante contestata, con la diminuente per il rito, determinava la pena in anni due, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 900,00 di multa.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del COGNOME, deducendo i seguenti motivi:
2.1 La violazione degli artt. 192, 533 cod.proc.pen. e 628 cod.pen. Secondo il difensore la Corte territoriale ha erroneamente valutato il compendio indiziario, omettendo di dimostrare la gravità e precisione di ciascuno degli elementi acquisiti e rendendo una motivazione illogica e contraddittoria circa la sussistenza del reato ascritto al ricorrente. I giudici d’appello hanno, inoltre, trascurato le censure difensive in ordine alla prova dell’elemento soggettivo, di cui hanno affermato la sussistenza senza alcun approfondimento delle risultanze probatorie;
2.2 la violazione degli artt. 628 e 393 cod.pen. e l’omessa valutazione dei motivi nuovi. Il difensore deduce che la sentenza impugnata ha omesso di valutare i motivi nuovi nei quali, muovendo dalla corretta individuazione dell’elemento soggettivo in capo al ricorrente, si sollecitava la diversa qualificazione dei fatti alla stregua del delitto di ragion fattasi;
2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’attenuante della lieve entità del fatto di matrice costituzionale. Il difensore lamenta che la sentenza impugnata con motivazione illogica e contraddittoria ha ricompreso l’attenuante della particolare tenuità del fatto di cui alla sentenza 86/2024 della Corte Costituzionale nell’alveo dell’attenuante comune di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen. in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità che ritiene che le due circostanze possano concorrere;
2.4 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al calcolo della pena, determinata in modo erroneo e con esito di sfavore per l’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo in punto di responsabilità del ricorrente per l’addebito di rapina ascrittogli è inammissibile per genericità e, comunque, manifesta infondatezza.
Il difensore lamenta l’erroneo apprezzamento della prova senza rapportarsi criticamente alle risultanze scrutinate in sede di merito che rinvengono il proprio fulcro, secondo la concorde valutazione dei giudici territoriali, nelle attendibili dichiarazioni della p.o., che ha riferito di aver acquistato un telefono cellulare per l’importo di euro 30 dall’imputato, il quale dopo alcuni giorni gliene aveva chiesto minacciosamente la restituzione, sottraendogli -infine- l’apparecchio con violenza in occasione dell’incontro avvenuto in data 8/10/2019. Il primo giudice ha evidenziato al riguardo che la denunzia della p.o. risulta precisa e molto circostanziata in ordine alla ricostruzione dell’accaduto e dei suoi antefatti, che ha stimato del tutto credibili (pagg. 2-3 sent. Trib.), valutazione condivisa dalla Corte di merito sulla base di congrui e logici argomenti a fronte dei quali il ricorrente omette di chiarire quali circostanze di decisiva valenza a discarico siano state pretermesse.
Il secondo motivo che lamenta la mancata considerazione dei motivi nuovi e l’omessa motivazione in punto di alternativa qualificazione giuridica dei fatti ex art. 393 cod.pen. è manifestamente infondato. I motivi nuovi risultano trasmessi a mezzo PEC alla Corte di Appello il 10 ottobre 2024 alle ore 20,55 in vista dell’udienza del 25 ottobre seguente e, quindi, senza l’osservanza del termine di almeno quindici giorni liberi previsto dall’art. 585, comma 4, cod.proc.pen. con conseguente insussistenza dell’onere di valutarli da parte della Corte d’Appello.
2.1 La questione sollevata in quella sede e relativa alla alternativa qualificazione giuridica risulta, peraltro, priva della necessaria correlazione con il gravame principale sicché deve ritenersene l’inammissibilità anche alla luce del principio secondo cui la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti; ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del “petitum” dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l’ambito del predetto “petitum”, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione (Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, P.c. in proc. COGNOME e altro, Rv. 254301 – 01; Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Rv. 280294 – 01).
Il terzo motivo è fondato. L’incendere argomentativo della sentenza impugnata (pagg. 3-4) in relazione all’apparato circostanziale denota una non corretta distinzione tra l’attenuante comune ex art. 62 n. 4 cod.pen., che concerne il danno patrimoniale di speciale tenuità, e l’attenuante -introdotta nel sistema per effetto della pronunzia della Corte Cost. n. 86/2024- della lieve entità del fatto, che trova il proprio archetipo di riferimento nella disposizione dell’art. 311 cod.pen.
3.1 Questa Corte ha chiarito che in tema di rapina l’attenuante della lieve entità, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, costituisce uno strumento ulteriore, rispetto a quelli già disponibili, ivi compresa l’attenuante comune prevista dall’art. 62, n. 4, cod. pen., per adeguare la sanzione all’effettiva gravità del fatto, sicché, ove le caratteristiche della condotta siano tali da far ritenere che si versa in un caso di offensività minima, legittimante la concessione di tale attenuante, il già avvenuto riconoscimento della diminuente comune non osta a un nuovo apprezzamento delle stesse, in funzione della concessione dell’ulteriore attenuante (Sez. 2, n. 45792 del 04/12/2024, Cizmic, Rv. 287359 01; nello stesso senso, Sez. 2, n. 45395 del 26/11/2024, COGNOME, Rv. 287357 01).
Nella specie la Corte di merito ha motivato cumulativamente ed indifferentemente in ordine alle due circostanze senza valutare la possibilità che le stesse concorrano, tenendo a tal fine necessariamente distinti i profili della patrimonialità del danno che rilevano ai fini dell’integrazione dell’attenuante comune, dal complessivo e poliforme apprezzamento richiesto dalla attenuante di creazione giurisprudenziale che riferisce la tenuità al fatto nella sua interezza.
4.Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbite le residue censure in punto di dosimetria della pena, la sentenza impugnata deve essere annullata al fine della verifica in ordine al concorso delle circostanze ex art. 62 n. 4 cod.pen. e della lieve entità del fatto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto.
Le restanti censure devono essere dichiarate inammissibili con correlata declaratoria di irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così deciso in Roma, 9 Maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME