Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21428 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21428 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BARI il 29/08/1990
avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 17/9/2024 la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia emessa il 15/12/2023 dal Giudice per le indagini
preliminari del locale Tribunale, riduceva la pena irrogata a NOME COGNOME con riguardo al delitto di cui all’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l’imputato, contestando la motivazione quanto al mancato riconoscimento della fattispecie lieve di cui al
comma 5 della stessa norma.
3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché – riproponendo la medesima censura avanzata alla Corte di appello – trascura che il Collegio del
gravame ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non
censurabile.
3.1. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che il fatto di lieve entità non poteva essere riconosciuto alla luce di numerosi fattori, da leggere
congiuntamente come richiesto dalla costante giurisprudenza di questa Corte. In particolare, sono stati sottolineati: a) il numero di dosi medie ricavabili dall stupefacente in sequestro (peraltro, cocaina), pari a 305, dunque di certo non modesto; b) i mezzi e le modalità dell’azione, tali da riscontrare una condotta non episodica o occasionale, ma continuativa e reiterata nel tempo (come, peraltro, ammesso dallo stesso imputato in un manoscritto depositato in udienza, nel quale aveva sostenuto che l’attività illecita costituiva per lui un mezzo di sostentamento economico, non avendo più un lavoro); c) l’ulteriore materiale rinvenuto e sequestrato, abitualmente destinato anche al taglio ed al confezionamento dello stupefacente. A ciò si aggiunga, peraltro, che il ricorso non ha indicato neppure un elemento, eventualmente offerto al Giudice di merito e non valutato, tale da riscontrare la lieve entità del fatto.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Così deciso in Roma, 9 maggio 2025
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