Lieve entità del fatto: la quantità di droga può essere decisiva
L’applicazione della norma sulla lieve entità del fatto nei reati di droga è spesso oggetto di dibattito nelle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 8192/2024) torna sul tema, chiarendo come un quantitativo ingente di stupefacenti possa da solo escludere questo beneficio. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi affermati dai giudici.
I Fatti del Processo
Un individuo veniva condannato dalla Corte d’Appello di Messina per detenzione di sostanze stupefacenti. L’imputato decideva di presentare ricorso in Cassazione, affidandosi a due motivi principali. In primo luogo, lamentava la mancata applicazione della circostanza attenuante speciale della lieve entità del fatto, prevista dall’articolo 73, comma 5, del Testo Unico sugli stupefacenti. In secondo luogo, contestava il diniego delle attenuanti generiche, ritenendo la motivazione della corte territoriale insufficiente.
L’analisi della Cassazione sulla lieve entità del fatto
La Suprema Corte ha dichiarato il primo motivo di ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che, per contestare la decisione di merito, non basta una generica doglianza, ma è necessaria una critica puntuale delle argomentazioni della sentenza impugnata. 
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente applicato il principio, consolidato dalle Sezioni Unite, secondo cui la valutazione sulla lieve entità del fatto deve essere complessiva e basata su tutti gli indici previsti dalla legge (mezzi, modalità, circostanze dell’azione, qualità e quantità delle sostanze). Tuttavia, i giudici di merito avevano individuato un elemento di carattere ‘assorbente’ che da solo era sufficiente a escludere la minore gravità: l’elevato quantitativo di droga sequestrata. Si trattava di oltre un chilogrammo di marijuana (pari a 3.114 dosi medie) e quasi due etti di hashish (pari a 2.127 dosi medie). Secondo la Cassazione, questa valutazione non è manifestamente illogica e, pertanto, non può essere sindacata in sede di legittimità.
La questione delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha ricordato che la concessione di tali attenuanti non è un diritto automatico che scaturisce dalla semplice assenza di elementi negativi sulla personalità dell’imputato. Al contrario, è necessario che emergano elementi di segno positivo, che nel caso di specie non erano stati nemmeno evidenziati dalla difesa.
La Corte d’Appello, escludendo la presenza di elementi positivamente valutabili, ha fatto corretta applicazione di questo principio. Di conseguenza, il diniego delle attenuanti è stato considerato legittimo e adeguatamente motivato.
Le motivazioni
La decisione della Cassazione si fonda su due pilastri argomentativi distinti. Per quanto riguarda la lieve entità del fatto, la motivazione risiede nella constatazione che la valutazione del giudice di merito è stata logica e coerente con la giurisprudenza delle Sezioni Unite. L’ingente quantitativo di sostanza stupefacente è stato ritenuto un ‘elemento ostativo’ così rilevante da assorbire ogni altra considerazione, rendendo superflua un’analisi dettagliata degli altri parametri. Per quanto concerne le attenuanti generiche, la motivazione si basa sul principio consolidato per cui la loro concessione non è un obbligo per il giudice in assenza di precedenti penali, ma richiede la prova di circostanze positive che giustifichino una riduzione della pena, prova che in questo caso mancava.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un orientamento giurisprudenziale rigoroso. In primo luogo, ribadisce che, sebbene la valutazione sulla lieve entità del fatto debba essere globale, il dato quantitativo della droga può assumere un’importanza tale da precludere, da solo, il riconoscimento del beneficio. In secondo luogo, chiarisce che le attenuanti generiche non sono un automatismo, ma devono essere meritate attraverso la dimostrazione di elementi positivi concreti. La conseguenza processuale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende, a causa dell’assenza di colpa nella proposizione di un ricorso privo di fondamento.
 
Quando un reato di droga può essere considerato di ‘lieve entità del fatto’?
La ‘lieve entità del fatto’ viene riconosciuta attraverso una valutazione complessiva di tutti gli indici sintomatici previsti dalla legge, come le modalità dell’azione, la qualità e la quantità delle sostanze. Sebbene la valutazione sia globale, alcuni elementi possono essere considerati decisivi.
Un grande quantitativo di droga è sufficiente a escludere la ‘lieve entità del fatto’?
Sì. Secondo la Corte, un quantitativo elevato di stupefacente può essere considerato un ‘elemento ostativo di carattere assorbente’ che, da solo, giustifica l’esclusione del beneficio della ‘lieve entità del fatto’, anche senza un’analisi approfondita degli altri parametri.
Le attenuanti generiche vengono concesse se l’imputato non ha precedenti penali?
No, non automaticamente. La Corte ha chiarito che la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto conseguente alla semplice assenza di elementi negativi (come la fedina penale pulita), ma richiede la presenza di elementi di segno positivo che connotino favorevolmente la personalità del soggetto.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8192 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 8192  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di COGNOME – il qua deduce la violazione di legge in relazione all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 inammissibile in quanto la doglianza non è scandita dalla necessaria analisi critica d argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valuta complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gl sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, ha escluso, nel caso in esame l’ipotesi della “minore gravità” individuando, quale elemento ostativo di carattere assorbe l’elevato quantitativo di stupefacente sequestrato, pari a 1.035 gr. di rnarijuana, corrispon a 3.114 dosi medie, e a 181,7 gr. di hashish, corrispondenti a 2.127 dosi medie;
considerato che il secondo motivo, il quale denuncia il vizio di motivazione con riguard mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e logica motivazion da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte di meril:o escluso la sussistenza di elementi positivamente valutabili, peraltro nemmeno evidenziati dalla difesa, in ciò face corretta applicazione del principio in forzaMale l’applicazione delle circostanze in esame costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, COGNOME Crescenzo, Rv. 281590);
stante l’inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazio della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa de ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.