Lieve Entità del Fatto: Quando il Ruolo Esecutivo non Basta
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un tema cruciale nel diritto penale degli stupefacenti: la configurabilità della lieve entità del fatto quando un soggetto, pur con un ruolo marginale, opera con continuità all’interno di un gruppo criminale. La decisione chiarisce che la sistematicità dell’azione può precludere l’applicazione di questa attenuante, anche a fronte di una posizione meramente esecutiva.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda una donna condannata in primo e secondo grado per aver partecipato a un’attività di spaccio. Il suo compito specifico consisteva nel trasportare quotidianamente sostanze stupefacenti destinate al marito e ad altri coimputati, che si occupavano poi della vendita al dettaglio. La difesa ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che l’attività della donna dovesse essere qualificata come di lieve entità, dato il suo ruolo subalterno e meramente esecutivo di “corriere”.
La Decisione della Corte di Cassazione e la valutazione sulla lieve entità del fatto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione della Corte d’Appello. I giudici hanno ritenuto che il ricorso fosse manifestamente infondato, in quanto si limitava a riproporre le stesse questioni già adeguatamente esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
Il punto centrale della pronuncia riguarda proprio l’esclusione dell’ipotesi di lieve entità del fatto.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha specificato che la valutazione sulla lieve entità non può basarsi unicamente sul ruolo ricoperto dall’imputato, ma deve considerare il contesto complessivo dell’azione criminale. Nel caso di specie, sono emersi due elementi decisivi:
1. La continuità dell’attività: L’imputata non ha compiuto un singolo episodio di trasporto, ma svolgeva questa attività quotidianamente, garantendo un rifornimento costante al gruppo di spacciatori. Questa sistematicità dimostra un inserimento stabile nel meccanismo criminale.
2. L’organizzazione del gruppo: La droga trasportata era destinata a un gruppo ben organizzato per la vendita. L’attività della ricorrente, seppur esecutiva, era quindi funzionale e indispensabile al successo dell’operazione complessiva, che andava ben oltre un singolo atto di spaccio.
Pur escludendo la lieve entità, la Corte ha riconosciuto che i giudici di merito avevano correttamente tenuto conto del ruolo marginale dell’imputata. Questo è avvenuto attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che hanno portato alla determinazione di una pena base vicina al minimo edittale e ad aumenti contenuti per la continuazione del reato e le aggravanti contestate.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: nel valutare la gravità di un reato in materia di stupefacenti, il carattere continuativo e l’inserimento in un contesto organizzato sono elementi preponderanti. Un ruolo esecutivo può portare a una pena più mite grazie alle attenuanti generiche, ma difficilmente potrà condurre al riconoscimento della lieve entità del fatto se la condotta contribuisce in modo stabile e sistematico a un’attività di spaccio più ampia. La decisione sottolinea l’importanza di analizzare non solo l’atto in sé, ma l’intera dinamica criminale in cui esso si inserisce.
Svolgere un ruolo ‘esecutivo’ in un’attività di spaccio garantisce il riconoscimento della lieve entità del fatto?
No. Secondo l’ordinanza, anche un ruolo meramente esecutivo, come quello di trasportatore, non porta automaticamente al riconoscimento della lieve entità se l’attività è svolta con continuità e a servizio di un gruppo organizzato, contribuendo in modo stabile al rifornimento di droga.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. L’imputata riproponeva questioni già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza presentare nuovi elementi di diritto che potessero mettere in discussione la logicità e correttezza della decisione impugnata.
In che modo i giudici hanno tenuto conto della posizione marginale della ricorrente?
Pur escludendo la lieve entità del fatto, i giudici hanno tenuto conto del ruolo meramente esecutivo della ricorrente riconoscendole le circostanze attenuanti generiche. Questo ha portato alla determinazione di una pena-base vicina al minimo previsto dalla legge e ad aumenti contenuti per la continuazione e le aggravanti contestate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4486 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4486 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TARANTO il 21/09/1988
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già adeguatamente risposto, con esiti converge con la decisione del Tribunale, sulla base di pertinenti massime di esperienza e sen incorrere in manifeste illogicità, circa il riconoscimento della risanabilità della ric derivante dalla sua attività di trasporto della droga che serviva a rifornire di droga, des alal vendita, il marito e i coimputati;
ritenuto che la Corte ha confermato la adeguata motivazione addotta nella sentenza di primo grado per escludere la lieve entità del fatto, in considerazione dell 1.2 d attività svolta e della quantità di droga quotidianamente trasportata e destinata a n gru di soggetti ben organizzati per venderla, e che, per altro verso, ha tenuto conto del r meramente esecutivo della ricorrente riconoscendole le circostanze attenuanti generiche determinando una pena-base non distante dal minimo edittale e aumenti per la continuazione (interna) e l’aggravante ex art. 112, comma 1, n. 4. cod. pen. più contenuti rispetto ai coimputati;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il PSesidente